Le Società sportive dilettantistiche possono distribuire utili?

Le Società sportive dilettantistiche possono distribuire utili?

Molte realtà sportive — palestre, circoli di tennis, scuole di danza, piscine — operano come società sportive dilettantistiche, cioè società di capitali o cooperative senza scopo di lucro. La riforma dello sport ha introdotto per la prima volta la possibilità di distribuire ai soci una quota limitata degli utili, avvicinando queste strutture ai modelli dell’impresa sociale. Le agevolazioni fiscali, però, sono rimaste legate al divieto assoluto di distribuire utili.

Da qui la domanda: una società sportiva dilettantistica può distribuire utili senza perdere i benefici fiscali?

Secondo l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 7/E del 7 agosto 2026, la risposta è no. Le società sportive dilettantistiche possono accedere alla non imponibilità dei corrispettivi specifici versati da soci e tesserati e all’esclusione dall’Iva solo se rispettano il divieto assoluto, anche indiretto, di distribuire utili. Devono quindi rinunciare alla facoltà concessa dalla riforma. L’Agenzia conferma invece che chi opta per il regime forfettario della legge n. 398/1991 può detassare i proventi di alcune attività commerciali e delle raccolte fondi occasionali.

Su pianetaBasket.com e in altri articoli su uipa.it abbiamo già approfondito vari aspetti della riforma, dalle nuove regole per volontari e lavoratori sportivi alle agevolazioni fiscali per SSD e ASD: questo nuovo tassello si inserisce perfettamente nel quadro che stiamo seguendo da mesi.

Gli enti che organizzano attività sportive dilettantistiche possono assumere forme diverse. Accanto alle associazioni sportive dilettantistiche, enti non commerciali senza fini di lucro, esistono le società sportive dilettantistiche, costituite come società di capitali o cooperative, ma comunque prive dello scopo di lucro tipico delle società commerciali. La disciplina civilistica è contenuta nel decreto legislativo n. 36/2021, che regola statuto, oggetto sociale e assenza di scopo di lucro. Per accedere alle agevolazioni fiscali, è necessaria l’iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Le agevolazioni principali sono due. La prima riguarda le imposte sui redditi: l’articolo 148, comma 3, del Tuir prevede la decommercializzazione dei corrispettivi specifici versati da soci e tesserati per le attività istituzionali. In pratica, le quote pagate per corsi o impianti non sono considerate ricavi commerciali e non sono soggette a Ires. La seconda riguarda l’Iva: l’articolo 4, comma 4, del DPR 633/1972 esclude dall’imposta le stesse prestazioni rese ai soci verso corrispettivi specifici.

L’estensione alle società sportive dilettantistiche deriva dall’articolo 90 della legge n. 289/2002, che consente di applicare alle SSD senza fini di lucro le agevolazioni previste per le ASD.

La riforma dello sport ha introdotto una novità importante: una lucratività attenuata. Le società sportive dilettantistiche possono destinare una quota inferiore al 50% degli utili annuali all’aumento gratuito del capitale sociale o alla distribuzione di dividendi entro limiti molto contenuti. È ammesso anche il rimborso del capitale versato. Il resto degli utili deve essere destinato all’attività statutaria o al patrimonio.

Questa apertura, però, si scontra con la normativa fiscale, che richiede il divieto assoluto di distribuire utili, anche indirettamente. L’articolo 148, comma 8, del Tuir e l’articolo 4, comma 7, del DPR 633/1972 subordinano le agevolazioni alla presenza negli statuti di clausole che vietano ogni forma di distribuzione di utili o avanzi di gestione.

La circolare n. 7/E del 2026 ha chiarito che la disciplina civilistica non modifica i requisiti fiscali: chi vuole mantenere le agevolazioni deve integrare le clausole statutarie richieste dal Tuir e rinunciare alla facoltà di distribuire utili. Una posizione coerente con i precedenti dell’Amministrazione finanziaria, ma che secondo alcuni esperti non tiene conto del nuovo modello delineato dalla riforma, più vicino all’impresa sociale.

Per questo sarebbe auspicabile un coordinamento tra disciplina civilistica e fiscale. Fino ad allora, le società sportive devono attenersi alla posizione dell’Agenzia, che sarà applicata nei controlli.

Segnali di apertura arrivano invece dalla legge n. 398/1991. L’Agenzia ha confermato che le società sportive dilettantistiche che optano per questo regime possono detassare i proventi di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e delle raccolte fondi occasionali, entro due eventi l’anno e nel limite di 51.645,69 euro. Tornei di beneficenza, feste di fine stagione o manifestazioni aperte al pubblico rientrano in questa categoria.

La circolare pone le società sportive dilettantistiche di fronte a una scelta: – adottare uno statuto che sfrutta la facoltà di distribuire utili, rinunciando alle agevolazioni; – oppure mantenere il divieto assoluto e conservare i benefici fiscali.

La convenienza dipende dalla struttura della società. Chi incassa soprattutto quote di soci e tesserati ha più interesse a mantenere le agevolazioni. Chi ha soci che hanno investito capitale e si aspettano una remunerazione può valutare diversamente. In ogni caso è fondamentale verificare lo statuto e adeguarlo, ricordando che anche la distribuzione indiretta di utili — compensi eccessivi ai soci, vantaggi riservati — viola il divieto.