Piccola proprietà contadina, non agevolabile la pertinenza futura

Piccola proprietà contadina, non agevolabile la pertinenza futura

I benefici fiscali non valgono se i terreni e il fabbricato insistono su particelle non adiacenti e l’uso del bene ai fini agricoli avverrà solo a seguito di un progetto di riqualificazione.

La nozione di pertinenza di un terreno agricolo rilevante ai fini dell’operatività dell’agevolazione fiscale per la piccola proprietà contadina di cui all’articolo 2 comma 4-bis del Dl n. 194/2009 si identifica con quella dell’articolo 817 codice civile. Pertanto, per il riconoscimento dell’agevolazione fiscale è necessario che il bene (nella specie un fabbricato) oggetto dell’atto di trasferimento a titolo oneroso sia stato destinato a servizio (o ad ornamento) del terreno agricolo dal contribuente, titolare del diritto di proprietà.

Detto vincolo pertinenziale deve, peraltro, sussistere all’atto dell’acquisto del bene servente, posto che “solo un bene utilizzabile può essere considerato al servizio di un’altra cosa, non certo un bene da realizzare o completare, cosicché la destinazione futura (probabile o possibile) non può rientrare nel concetto di pertinenza”.

Questo, in sintesi, il contenuto dell’ordinanza n.26947 depositata lo scorso 15 ottobre 2026.

Una società agricola ha proposto ricorso in Cassazione contro una sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio. Tale sentenza accoglieva parzialmente l’appello della contribuente per una pronuncia emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva respinto il ricorso avverso un avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle entrate aveva revocato l’agevolazione, di cui all’articolo 2, comma 4-bis, del Dl 194/2009, concessa alla società contribuente in relazione al trasferimento di un immobile censito nel Catasto fabbricati e ceduto in favore della medesima con apposito atto notarile registrato in data 6/8/2018.

La Corte, tramite l’ordinanza in commento, ha ritenuto il ricorso non meritevole di accoglimento.

Con l’unico motivo la ricorrente denunciava la violazione dell’articolo 2, comma 4-bis, Dl n. 194/2009, nonché degli articoli 817 e 2135 cc e dell’articolo 9 Dl n. 557/93 per avere i giudici d’appello erroneamente disconosciuto l’agevolazione di cui all’articolo 2, comma 4-bis, Dl n. 194/2009, negando la natura pertinenziale del fabbricato, acquistato dalla Società contribuente, rispetto ai terreni agricoli già di sua proprietà, sul presupposto che i terreni e il fabbricato insistono su particelle non adiacenti e che l’utilizzazione del bene ai fini agricoli sarebbe futura, in quanto collegata al progetto di riqualificazione e di cooperazione di filiera avviato nell’anno successivo all’acquisto (ottobre 2019).

In linea generale, i giudici della Cassazione, in difetto di una specifica disposizione tributaria, hanno tratto la nozione di «pertinenza» dalla nozione generale prefigurata dall’articolo 817 codice civile (Cassazione, sentenze n. 13742/2019 1301/2019, 13606/2018, 15668/2017, 18470/2016, 3148/2015 , 26077/2015, 4892/2014, 25170/2013, 6259/2013 , 22128/2010, 25127/2009,  24545/2007 ). Si è, così, statuito – in aderenza ai principi espressi con riferimento all’articolo 817 codice civile (Cassazione n. 11970/2018, 9911/2006, 4599/2006, 9563/2005 , 12983/2002 e 14350/2000) – che l’effettiva e concreta destinazione della cosa al servizio e ornamento dell’altra debba essere considerata una relazione implicante oltre che aspetti oggettivi anche aspetti soggettivi, riferibili alla volontà dell’avente diritto (Cassazione n. 4892/2014, n. 24545/2007 ), e, più specificamente, che l’accertamento del vincolo pertinenziale si fonda sui presupposti di cui all’articolo 817 codice civile, desumibili da concreti segni esteriori dimostrativi della volontà del titolare, consistenti nel fatto oggettivo che il bene sia effettivamente posto, da parte del proprietario del fabbricato principale, a servizio (o ad ornamento) del fabbricato medesimo (Cassazione, sentenze 13742/2019, 13606/2018, 26077/2015, 25170/2013, 22128/2010, 25127/2009).

Come già affermato dalla Cassazione proprio con riguardo alla nozione di pertinenza ai fini dell’agevolazione riconosciuta per la piccola proprietà contadina (Cassazione n. 719/2025), solo un bene utilizzabile può essere considerato al servizio di un’altra cosa, non certo un bene da realizzare o completare, cosicché la destinazione futura (probabile o possibile) non può rientrare nel concetto di pertinenza.

Nel caso di specie, la Cgt II grado ha respinto il gravame della contribuente anche affermando quanto segue: «…il vincolo di pertinenzialità deve sussistere all’atto dell’acquisto del bene “servente” e tale requisito non si rileva nella fattispecie all’esame, in cui il trasferimento dell’immobile è avvenuto nel luglio 2018 e l’accordo di cooperazione di filiera, che dovrebbe secondo l’appellante dimostrare il legame pertinenziale, è stato sottoscritto a ottobre 2019, e così pure l’avviso pubblico relativo al secondo investimento è stato emanato solo nel febbraio 2020.

Pertanto, appare corretta l’affermazione dei primi giudici secondo cui l’appellante non ha fornito prova del legame pertinenziale fra il fabbricato acquistato e l’attività agricola svolta sui terreni di cui la società è già proprietaria, che dall’estratto di mappa appaiono neppure adiacenti alla particella su cui è collocato il fabbricato. Inoltre, l’avere sottoscritto la società un accordo di cooperazione di filiera per la realizzazione di un progetto di riqualificazione solo nell’ottobre 2019 dimostra che la pertinenzialità è solo futura ed era inesistente nella annualità (2018) in cui il bene è stato acquistato».

In definitiva, la Cassazione ha stabilito, con la pronuncia de qua, che dovendo, pertanto, attribuirsi rilievo alla destinazione attuale, concreta ed effettiva della pertinenza al servizio o ornamento della cosa principale, i giudici di merito hanno correttamente escluso la qualificazione del bene in termini di pertinenzialità, sulla scorta di un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato.