Start-up e Pmi innovative, fiscalità su misura per le nuove realtà

Start-up e Pmi innovative, fiscalità su misura per le nuove realtà

Dalle agevolazioni ordinarie agli incentivi mirati, continuano a crescere le disposizioni introdotte a sostegno dei due strumenti societari sempre più al passo coi tempi

Il percorso normativo, in direzione di un fisco su misura per i nuovi modelli societari che via via si sono imposti come potentemente stimolanti per la crescita e lo sviluppo dell’innovazione dell’economia nell’età dominata dal must digital, ha radici lontane nel nostro Paese. Per cominciare, con il Dl n.179/2012 il legislatore ha introdotto nell’ordinamento un quadro normativo di sostegno alla nascita e alla crescita di nuove imprese innovative, cosiddette start up, con l’esplicito obiettivo di favorire lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l’occupazione, in particolare giovanile. Le misure consistevano essenzialmente in semplificazioni alla costituzione di tali società, dunque in deroghe al diritto societario, nella riduzione degli oneri per l’avvio dell’attività, in agevolazioni fiscali e di sostegno al lavoro, ad esempio assunzioni di personale, e agevolazioni fiscali agli investimenti nel capitale di rischio di tali entità. Insomma, un quadro solido di riferimento su cui continuare ad innestare nuove norme nel tempo.

Identikit di una start-up innovativa?
Sono imprese di nuovo conio che svolgono attività di sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. A questa tipologia d’impresa, che deve possedere specifici requisiti, sono riconosciute, come già accennato, misure agevolative, sia nella fase di avvio che in quella di sviluppo. Oltre ai requisiti necessari, l’impresa deve possedere almeno uno tra i tratti alternativi che identificano il carattere innovativo dell’attività. In particolare, deve sostenere spese di ricerca e sviluppo in misura almeno pari al 15% del maggiore tra costo e valore totale della produzione. Inoltre, deve impiegare, come dipendenti o collaboratori, personale altamente qualificato in determinate misure alternative ed essere titolare o depositaria oppure licenziataria di almeno una privativa industriale ovvero titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario.

Società di comodo fuori dal perimetro delle start up
Alle start up innovative si applica una disciplina di deroga alla normativa sulle società di comodo. Pertanto, nel caso conseguano ricavi “non congrui” non scattano nei loro confronti le penalizzazioni fiscali previste per le cosiddette società di comodo, ad esempio l’imputazione di un reddito minimo e di una base imponibile minima ai fini Irap, l’utilizzo limitato del credito Iva e l’applicazione della maggiorazione Ires del 10,5% (articolo 26, Dl n.179/2012). Tali entità sono inoltre esonerate dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti Iva (articolo 4, comma 11-novies, Dl n.3/2015). E ancora, nei confronti di amministratori, dipendenti e collaboratori opera, a favore delle start up, l’esenzione da imposizione fiscale e contributiva per la parte di reddito di lavoro che deriva dall’attribuzione di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi o diritti delle predette imprese (articolo 27, Dl n.179/2012).

Miscellanea di incentivi fiscali per finanziare le start up
Sono previsti incentivi fiscali strutturali anche per l’investimento nel capitale di rischio delle start-up innovative provenienti da persone fisiche e giuridiche. In particolare, per le persone fisiche è prevista una detrazione Irpef pari al 30% dell’investimento, fino a un massimo di 1milione di euro. Per le persone giuridiche s’innalza il massimale, infatti l’incentivo consiste in una deduzione dall’imponibile Ires del 30% dell’investimento, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro. A partire dal 2017, la fruizione dell’incentivo è condizionata al mantenimento della partecipazione nella start up innovativa per un minimo di tre anni. Con riferimento agli incentivi di natura finanziaria, si ricorda la possibilità per le suddette categorie di imprese di raccogliere capitale di rischio con modalità innovative, segnatamente attraverso portali online noti come crowdfunding. Tale modalità di raccolta di capitale, inizialmente riservata alle start-up e alle Pmi innovative, è stata estesa a tutte le PMI (legge di Stabilità 2017). Inoltre, al fine di favorire gli investimenti in start-up, la legge di Bilancio 2017 ha previsto la possibilità per le società quotate di acquisire le perdite fiscali di società start-up partecipate per almeno il 20%, ma a specifiche condizioni. In seguito, il legislatore è intervenuto non solo implementando le misure a sostegno delle start up innovative introdotte nel 2012, ma anche introducendo una disciplina di sostegno alle Pmi innovative “più mature”, non iscritte al registro speciale delle start up innovative (Dl n.3/2015) successivamente modificato e integrato).

Ma non finisce qui. Infatti, il Dl Rilancio ha introdotto incentivi in regime de minimis all’investimento in start-up innovative. In pratica, in alternativa alle ordinarie agevolazioni fiscali sugli investimenti delle persone fisiche, si consente di usufruire di una detrazione del 50% degli investimenti nel capitale sociale di una o più start-up innovative, per le sole imprese iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell’investimento. Tale detrazione è concessa ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato de minimis, di cui al Regolamento (UE) n.1407/2013, a specifiche condizioni e nel limite massimo investito di 200mila euro in tre anni. Lo stesso regime agevolativo fiscale in regime de minimis è applicabile anche alle Pmi innovative.
In ultimo, l’articolo 14 del decreto Sostegni-bis esenta temporaneamente da imposizione le plusvalenze realizzate da persone fisiche che derivano dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative e Pmi innovative, nonché le plusvalenze reinvestite in start up e Pmi innovative, a specifiche condizioni legate al momento della sottoscrizione delle quote e al mantenimento dell’investimento nel tempo. In dettaglio, la condizione per fruire dell’esenzione è che le plusvalenze siano realizzate da persone fisiche e derivino dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative e Pmi innovative, nonché siano acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1°giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e siano possedute per almeno tre anni.

In chiusura ricordiamo che è al momento ancora in discussione il testo di una nuova proposta di legge, A.S. 816, per la “Promozione e sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti” che oltre a riordinare le norme sugli incentivi introduce anche una specifica novità per consentire anche agli incapienti di poter beneficiare della detrazione introdotta dal Dl Rilancio per gli investimenti in start-up e Pmi (articolo 29-bis del Dl n. 179/2012) e quella per investimenti in Pmi innovative prevista dal Dl n. 3/2015 (articolo 4 comma 9-ter) trasformando la parte eccedente in credito d’imposta utilizzabile in dichiarazione o in compensazione.
E per finire un breve sunto del quadro organico di agevolazioni fiscali per le start-up e per le Pmi innovative cui abbiamo fatto riferimento nel testo: le principali misure agevolative per imprese innovative sono contenute negli articoli 26-31 del Dl n. 179/2012 e nell’articolo 4 del Dl n. 3/2015 e, da ultimo, nell’articolo 14 Dl n. 73/2022.

Fonte: fiscooggi.it