Società e associazioni sportive, bonus sanificazione (aggiornamento)

Società e associazioni sportive, bonus sanificazione (aggiornamento)

Bonus sanificazione: aggiornamento del 29 novembre 2022. 

In riferimento al Nuovo Decreto per l’erogazione di un contributo per le spese sanitarie e di sanificazione, news pubblicata in data 10 novembre e riportata a seguire, si precisa che nel Prospetto delle Spese Ammissibili (Allegato 3) alla voce “Codice Registro Nazionale” si invita ad indicare o il Codice Fiscale della Società o il Codice di Affiliazione alla Federazione di appartenenza (in esempio abbiamo quello della FIP).

In allegato i documenti necessari per presentare la domanda.

Il 10 novembre 2022 era stato pubblicato il seguente articolo:

In dirittura d’arrivo il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 3 ottobre 2022, che definisce le modalità di erogazione del contributo a fondo perduto, relativo all’anno 2022, a favore delle società e associazioni per le spese connesse all’attuazione delle norme anti Covid. Il dipartimento dello Sport informa, infatti, con un comunicato del 7 novembre, che il Dpcm, anticipato sul proprio sito, è stato registrato alla Corte dei conti lo scorso 4 novembre.

L’agevolazione prevista in prima battuta dal decreto “Sostegni-bis” ha ricevuto nuovi fondi per il 2022 con il Dl “Sostegni-ter”. Possono chiedere il contributo le società sportive professionistiche, e le società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, istituito presso il dipartimento per lo sport. Lo speciale “risarcimento” spetta per le spese di sanificazione e prevenzione e per l’effettuazione dei test diagnostici diretti al contenimento della diffusione della pandemia, sostenute dal 1° febbrai 2020 al 31 marzo 2022.

Le domande per il riconoscimento del bonus devono essere presentate telematicamente, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto sul sito del dipartimento dello Sport, agli organismi sportivi affilianti. Nel dettaglio, alle federazioni o alle leghe per le società sportive professionistiche, alle federazioni, agli enti di promozione sportiva o discipline sportive per le associazioni e società sportive dilettantistiche.
A loro volta, gli organismi affilianti dovranno trasmettere mediante una procedura semplificata al dipartimento il prospetto delle istanze pervenute andate a buon fine,.

I beneficiari del contributo già erogato secondo quanto previsto dal precedente Dpcm del 16 settembre 2021 dovranno presentare una nuova istanza, alla somma spettante sarà tolto l’importo già percepito.

fonte: fiscooggi.it