Sede legale formalmente all’estero: le tasse sono riscosse in Italia

Sede legale formalmente all’estero: le tasse sono riscosse in Italia

La disponibilità in un altro Stato di locali o l’iscrizione nel registro delle società commerciali di un altro Paese non determinano la localizzazione del domicilio fiscale fuori dal nostro territorio.

Secondo la Corte di giustizia di II grado della Toscana (sentenza n. 138 del 16 febbraio 2023), il criterio che determina l’assoggettamento delle società al sistema impositivo dello Stato è individuato dalla sede effettiva dell’amministrazione ossia ove sono esercitati di fatto i poteri di direzione e di amministrazione dell’ente: quindi, la sussistenza di elementi di collegamento con uno Stato estero non determina la potestà impositiva di quest’ultimo, se la direzione ed amministrazione dell’ente sono altrove.

Al centro del contenzioso tre avvisi di accertamento, che traevano origine da una verifica fiscale operata dalla Guardia di finanza di Lucca nei confronti di una Srl, nel corso della quale emergevano elementi che avevano indotto i militari a ritenere che, nei medesimi locali, avesse sede anche la società ricorrente formalmente sedente in Romania, entrambe amministrate dallo stesso soggetto.

La società, nell’impugnare gli avvisi avanti alla Ctp di Lucca, rilevava l’inesistenza dell’ipotesi di esterovestizione avendo, a suo dire, la società effettivamente la sede in Romania. Eccepiva, inoltre, la violazione dell’articolo 4 della Convenzione sulle doppie imposizioni Italia-Romania, che prevede l’imposizione in base allo stato dove abbia sede la società.
Di contro, l’ufficio sosteneva l’effettività della sede in Italia: nel nostro Paese, infatti, si svolgevano le attività amministrative di gestione e la costituzione della società rumena appariva dettata dalla mera esigenza di evitare un pregiudizio sulla consapevolezza degli utenti di operare con una azienda italiana.
La Commissione di prime cure respingeva il ricorso, rilevando che l’istruttoria compiuta dall’ufficio avesse permesso di dimostrare effettivamente che l’attività amministrativa della società era compiuta in Italia.
Proponeva, allora, appello la contribuente.

La sentenza
I giudici toscani respingono il gravame della società, premettendo che la stessa Cassazione (cfr Cassazione n. 23150/2022) ha puntualmente ricostruito la portata e l’interpretazione dell’articolo 73, comma 3, Tuir, secondo cui “ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato”.

La norma richiamata, in sostanza, indica i parametri paritetici e alternativi, tra i soggetti passivi dell’imposizione diretta e il territorio dello Stato, la cui ricorrenza, per la maggior parte del periodo d’imposta, determina la residenza in Italia della contribuente e, con essa, l’assoggettamento alla potestà impositiva del fisco italiano.
La rilevanza dei detti criteri prescinde dall’eventuale alterazione, da parte della società contribuente, della realtà oggettiva, al fine di configurare una residenza diversa da quella effettiva, con il fine di sottrarsi all’imposizione dello Stato italiano e di entrare nell’area territoriale di imposizione di uno Stato diverso, il cui trattamento fiscale risulti più favorevole.
I criteri in questione non sono, infatti, finalizzati unicamente a individuare fenomeni di natura elusiva (esterovestizione), caratterizzati in generale dall’artificiosa e apparente distrazione del soggetto passivo dal territorio nazionale e, quindi, dalla residenza in Italia e dalla potestà impositiva nazionale, per attrarlo nell’area impositiva più conveniente di altro Paese.
Le stesse regole, difatti, svolgono la loro naturale funzione selettiva dei soggetti passivi dell’imposizione nazionale in ogni fattispecie nella quale, per elementi oggettivi transnazionali che emergano nel caso concreto e a prescindere da qualsiasi ipotetica manovra elusiva dell’ente accertato, sorga l’esigenza di verificare, ai fini fiscali, la residenza in Italia di quest’ultimo.

La sede dell’amministrazione
Nel caso in commento, osserva la Corte toscana, viene in rilievo il criterio della “sede dell’amministrazione”: detta nozione, ha chiarito sovente la giurisprudenza di legittimità, in quanto contrapposta alla “sede legale”, deve ritenersi coincidente con quella di “sede effettiva”, intesa come il luogo dove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente e si convocano le assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l’accentramento – nei rapporti interni e con i terzi – degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell’impulso dell’attività dell’ente (cfr Cassazione, decisioni nn. 3604/1984, 5359/1988, 497/1997, 7037/2004, 6021/2009, 2813/2014, ma cfr anche la giurisprudenza europea CgUe sentenza 28 giugno 2007, Planzer Luxembourg Sàrl).

Ciò posto, la Corte di giustizia toscana evidenzia una serie di elementi, quali, soprattutto, che la società rumena, ancorché legalmente costituita e operativa in Romania, fosse di fatto amministrata in Italia presso la sede della società italiana per opera del suo formale amministratore, che rivestiva un ruolo di importanza strategica e primaria nella conduzione e amministrazione societaria. Inoltre, i giudici sottolineavano che la società italiana finanziasse costantemente la compagine rumena e che la contabilità di quest’ultima fosse elaborata in Italia.

In definitiva, a parere della Corte di secondo grado investita della vertenza, non erano determinanti, al fine di radicare in luogo diverso dall’Italia il domicilio fiscale della società appellante, la circostanza che quest’ultima avesse la disponibilità in Romania di locali in cui si svolgeva l’attività di distribuzione del materiale e che fosse iscritta nel registro delle società commerciali in Romania.
In definitiva, la localizzazione della sede amministrativa della società in questione doveva collocarsi in Italia, nella sede di direzione effettiva, ossia nel luogo di assunzione delle decisioni chiave di natura gestionale e commerciale necessarie per la conduzione dell’attività.

fonte: fiscooggi.it