Residenza fiscale fisica e societaria: cosa cambia dal 1 gennaio 2024

Residenza fiscale fisica e societaria: cosa cambia dal 1 gennaio 2024

Dal 1° gennaio 2024, il concetto di residenza fiscale subisce delle modifiche significative per le persone fisiche, come stabilito dal Decreto Legislativo 209/2023, che ha emendato la definizione contenuta nell’articolo 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Queste modifiche sono fondamentali e richiedono un’analisi dettagliata.

Il nuovo articolo 2 del TUIR stabilisce che, ai fini delle imposte sui redditi, sono considerate residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno il domicilio, la residenza o sono presenti nel territorio italiano. Per domicilio si intende il luogo dove si sviluppano principalmente le relazioni personali e familiari della persona. Inoltre, salvo prova contraria, si presume che siano residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo d’imposta nelle anagrafi della popolazione residente.

Di conseguenza, dal 1° gennaio 2024, per le persone fisiche, la residenza fiscale dipende dal fatto che abbiano il domicilio, la residenza o siano presenti nel territorio italiano per la maggior parte del periodo d’imposta. Questo sostituisce il criterio civilistico del domicilio con la nuova definizione di domicilio come luogo principale delle relazioni personali e familiari, aggiungendo il criterio della presenza fisica in Italia, mantenendo comunque il criterio civilistico della residenza.

Tali criteri devono essere soddisfatti per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche i periodi non consecutivi, e si considerano anche le frazioni di giorno.

Per quanto riguarda le persone giuridiche, il Decreto riformula il comma 3 dell’articolo 73 del TUIR, considerando le prassi internazionali e i criteri per la definizione della residenza previsti dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni. Sono eliminati i riferimenti al criterio dell’oggetto principale e al criterio della sede dell’amministrazione.

La residenza delle società ed enti viene ora determinata principalmente dalla sede legale, come criterio formale, e dalla sede di direzione effettiva e gestione ordinaria, che sono criteri sostanziali e riguardano rispettivamente il luogo in cui vengono prese le decisioni strategiche e si svolgono le attività di gestione.

Inoltre, il Decreto stabilisce che questa riforma deve garantire la coerenza del criterio della residenza fiscale con le migliori prassi internazionali e le convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte dall’Italia, nonché il coordinamento con la disciplina della stabile organizzazione e dei regimi speciali per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia. La normativa sulla stabile organizzazione fa riferimento all’articolo 162, comma 2, lettera f-bis del TUIR.