Nel Decreto Ucraina-bis nuovi tax credit alle imprese per energia e gas

Nel Decreto Ucraina-bis nuovi tax credit alle imprese per energia e gas

Anche le imprese non energivore né gasivore possono accedere a un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in relazione alle spese sostenute nel secondo trimestre 2022. È pari al 12% ovvero al 20% dei costi per l’acquisto, rispettivamente, della componente energetica effettivamente utilizzata e del gas consumato per usi energetici diversi da quelli termoelettrici.
A prevederlo, gli articoli 3 e 4 del Dl 21/2022, ora all’esame del Parlamento.

Tax credit energia elettrica
Possono beneficiare del bonus disciplinato dall’articolo 3 del “decreto Ucraina-bis” le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica (“energivore”) individuate dal decreto Mise 21 dicembre 2017 e già destinatarie del tax credit introdotto dall’articolo 4 del Dl 17/2022 (“decreto Energia”) e rinforzato, dal 20 al 25%, dal comma 1 dell’articolo 5 dello stesso Dl 21/2022 (vedi “Decreto Ucraina-bis – 1: ritocchi ai bonus per energivore e gasivore”).
Chi vi accede potrà fruire di un credito d’imposta pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto, comprovato mediante le relative fatture, della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022. Il bonus spetta se il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre del 2022, al netto delle imposte e di eventuali sussidi, ha subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre del 2019.

Tax credit gas naturale
Invece, destinatarie del bonus disciplinato dal successivo articolo 4 sono le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas (“gasivore”), cioè quelle che operano in uno dei settori indicati nell’allegato 1 al decreto Mite 21 dicembre 2021 e che hanno consumato, nel primo trimestre 2022, gas naturale per usi energetici in misura non inferiore al 25% del volume di gas indicato all’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto (vale a dire, un milione di kWh/anno), al netto dei consumi di gas impiegato in usi termoelettrici; queste ultime, infatti, beneficiano del tax credit previsto dall’articolo 5 del Dl 17/2022 e innalzato, dal 15 al 20%, dal comma 2 dell’articolo 5 dello stesso Dl 21/2022 (vedi “Decreto Ucraina-bis – 1: ritocchi ai bonus per energivore e gasivore”).
Si ha diritto al nuovo beneficio fiscale se il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre del 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato infragiornaliero pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, è aumentato di oltre il 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre del 2019. Il bonus in questione è pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel secondo trimestre del 2022 per usi energetici diversi da quelli termoelettrici.

Utilizzo diretto in F24 o cessione
I due contributi straordinari hanno caratteristiche identiche:

  • vanno utilizzati esclusivamente in compensazione, tramite modello F24 (articolo 17, Dlgs 241/1997), entro il termine ultimo del 31 dicembre 2022
  • non soggiacciono alle ordinarie regole sui limiti alle compensazioni, né quello fissato a 250mila euro per i crediti da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (articolo 1, comma 53, legge 244/2007) né quello generale per i crediti d’imposta e contributi compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale (articolo 34, legge 388/2000), elevato a due milioni di euro in maniera strutturale dall’ultima legge di bilancio a decorrere dal 2022 (articolo 1, comma 72, legge 234/2021)
  • sono fiscalmente irrilevanti, in quanto non concorrono alla formazione né del reddito d’impresa né della base imponibile ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non incidono sul rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Dpr 917/1986, ossia sulla deducibilità degli interessi passivi e dei costi promiscui
  • sono cumulabili con altre agevolazioni che hanno ad oggetto i medesimi costi, sempreché il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto
  • possono essere ceduti, solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Oltre la prima, sono ammesse due ulteriori cessioni, ma soltanto se effettuate a favore di soggetti “vigilati”, cioè banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario iscritti ai rispettivi specifici albi, imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia. A tali cessioni si applica l’articolo 122-bis, comma 4, Dl 34/2020, in virtù del quale gli intermediari che intervengono, obbligati al rispetto delle norme in materia di antiriciclaggio, non devono procedere all’acquisizione del credito in caso di operazione sospetta (articolo 35, Dlgs 231/2007) o se è impossibile effettuare l’adeguata verifica della clientela (articolo 42, stesso decreto legislativo). I contratti conclusi in violazione delle regole descritte saranno considerati nulli. In caso di cessione del credito, le imprese beneficiarie dovranno richiedere a un intermediario (un professionista abilitato o il responsabile di un Caf) il rilascio del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus, mentre il cessionario potrà fruire del tax credit con le stesse modalità che avrebbe dovuto utilizzare il cedente, comunque entro il 31 dicembre 2022. A tali operazioni si applicano anche le disposizioni sui poteri di controllo e di recupero degli importi non spettanti conferiti all’Agenzia delle entrate (articolo 121, commi da 4 a 6, Dl 34/2020), nonché quelle – contenute nel già citato articolo 122-bis – che consentono alla stessa Agenzia, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, di sospenderne gli effetti per un periodo non superiore a trenta giorni; ciò, in presenza di profili di rischio in merito alla sua regolarità, allo scopo di effettuare i relativi controlli preventivi. Un provvedimento delle Entrate dovrà definire le modalità attuative della norma sulla cessione e tracciabilità dei crediti.

Fonte: Fiscooggi.it