Montecitorio ribadisce la fiducia: in porto il “decreto Aiuti quater”

Montecitorio ribadisce la fiducia: in porto il “decreto Aiuti quater”

Sul versante fiscale, rispetto al testo depositato in Parlamento il 18 novembre scorso, sono presenti alcune novità introdotte dal Senato e confermate dalla Camera, senza alcun’altra modifica.

Posticipato al 30 settembre 2023 il termine per la fruizione dei crediti d’imposta spettanti alle imprese per gli acquisti di energia elettrica e di gas naturale relativi agli ultimi sei mesi del 2022; spostata invece al prossimo 30 giugno la scadenza per l’utilizzo del tax credit carburanti in favore delle imprese agricole e della pesca riferito al quarto trimestre dello scorso anno. Nell’ambito della disciplina sulla cessione dei crediti edilizi, è stata introdotta la possibilità di un terzo ulteriore passaggio a favore di soggetti “vigilati”; riguardo, invece, ai crediti nel settore cinematografico, sono stati inseriti limiti alla responsabilità dei cessionari, prevedendo che essi rispondono solo per l’eventuale impiego del bonus in modo irregolare o in misura maggiore rispetto a quanto ricevuto.
Sono alcune delle modifiche fiscali al Dl 176/2022 risultanti dall’esame parlamentare, durante il quale è stata anche sancita l’abrogazione del Dl 179/2022 (“Misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici”): i relativi contenuti, confermate la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e la salvezza degli effetti e dei rapporti giuridici sorti durante la sua vigenza, sono stati fatti confluire nel disegno di legge per la conversione del “decreto Aiuti quater” (Atto Camera 730).
A seguire, una sintesi delle principali novità; per una visione d’insieme più completa, se ne consiglia la lettura assieme all’articolo “Nel decreto Aiuti-quater, in GU, non solo contrasto al caro bollette”, redatto sulla base del testo di partenza del Dl 176/2022.

Art. 1 (modificato)
Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022
Spostato in avanti di tre mesi, dal 30 giugno al 30 settembre 2023, il termine ultimo per l’utilizzo dei bonus energetici riconosciuti alle imprese per gli acquisti di energia elettrica e di gas naturale effettuati nel mese di dicembre 2022: i crediti d’imposta, anche se sono stati oggetto di cessione, dovranno essere “spesi” in compensazione entro quella data. Ugualmente posticipato al 30 settembre 2023 il termine per l’utilizzo dei crediti dei periodi precedenti, più precisamente quelli relativi al terzo trimestre 2022 (articolo 6, Dl 115/2022 – “decreto Aiuti bis”) e ai mesi di ottobre e novembre 2022 (articolo 1, Dl 144/2022 – “decreto Aiuti ter”).
In proposito, l’Agenzia delle entrate, nello scorso mese di dicembre, ha pubblicato le risoluzioni 72/2022 e 73/2022, con cui ha istituito i codici tributo per l’utilizzo, mediante F24, dei crediti d’imposta per gli acquisti di energia elettrica e di gas naturale effettuati, rispettivamente, nel mese di dicembre 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022. Si segnala, inoltre, la pubblicazione della circolare 36/2022 del 29 novembre, con cui l’amministrazione finanziaria ha fornito diversi chiarimenti in merito all’ambito applicativo e alla disciplina dei bonus energetici nonché le risposte a una serie di specifici quesiti sull’argomento.
Per completezza, ricordiamo che la legge di bilancio 2023 ha esteso la misura agevolativa al primo trimestre del nuovo anno, elevandone anche l’entità: il credito spetta nella misura del 35% (anziché del 30%) alle imprese dotate di contatori con potenza pari almeno a 4,5 kW, diverse dalle energivore, e del 45% (non più del 40%) a tutte le altre, cioè energivore, gasivore e non gasivore (articolo 1, commi da 2 a 9, legge 197/2022 – vedi “Legge di bilancio 1: gennaio-marzo, un altro trimestre di bonus energetici”).
Art. 2 (modificato)
Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti
Nella norma, che dispone una serie di misure – applicabili dal 19 novembre al 31 dicembre 2022 – finalizzate a contenere gli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, sono state trasfuse le novità veicolate dal successivo Dl 179/2022 (ora abrogato), che ha rimodulato la tempistica e gli importi delle agevolazioni. In pratica, le accise ridotte in vigore dal 22 marzo 2022 sono rimaste immutate fino al 30 novembre 2022 (non più fino al 31 dicembre, come prevedeva invece il testo di partenza dell’“Aiuti quater”) e hanno subìto un ritocco al rialzo per il periodo dal 1° al 31 dicembre 2022.
Nel dettaglio: l’accisa sulla benzina è rimasta a 478,40 euro per mille litri fino al 30 novembre ed è passata a 578,40 euro per mille litri a decorrere dal 1° dicembre e fino al 31 dicembre 2022; l’accisa sugli oli da gas (o gasolio usato come carburante) è rimasta a 367,40 euro per mille litri fino al 30 novembre ed è salita a 467,40 euro per mille litri nel periodo dal 1° al 31 dicembre 2022; per i gas di petrolio liquefatti (Gpl) usati come carburanti, l’accisa ridotta di 182,61 euro per mille litri si è applicata fino al 30 novembre, mentre nel mese di dicembre il peso dell’imposizione è passato a 216,67 euro per mille litri.
Di conseguenza, è stato modificato anche il calendario degli adempimenti a carico degli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti, i quali – secondo la disposizione originaria – avrebbero dovuto comunicare entro il 13 gennaio 2023, al competente ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, i dati relativi ai quantitativi di prodotti interessati dagli “sconti” d’accisa giacenti nei loro serbatoi alla data del 31 dicembre 2022. Vista, però, l’applicazione di diverse misure di accisa nei mesi di novembre e dicembre, l’adempimento è stato sdoppiato: entro il 12 dicembre 2022 andavano trasmessi i dati relativi ai quantitativi dei prodotti giacenti alla data del 30 novembre 2022, entro il 12 gennaio 2023 i dati relativi ai quantitativi dei prodotti giacenti al 31 dicembre 2022.
Art. 2-bis (nuovo)
Proroga dei termini relativi al credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca per il quarto trimestre 2022
Posticipato di tre mesi, dal 31 marzo al 30 giugno 2023, il termine entro cui è utilizzabile in compensazione tramite modello F24 il credito d’imposta del 20% – anche se è stato oggetto di cessione – spettante alle imprese esercenti attività agricola e della pesca, nonché a quelle esercenti l’attività agromeccanica (codice Ateco 01.61), per l’acquisto di carburante effettuato nel quarto trimestre del 2022 (articolo 2, Dl 144/2022 – “decreto Aiuti ter”). Il bonus è riconosciuto in riferimento al carburante acquistato per la trazione dei mezzi utilizzati in quelle attività e – con riguardo alle sole imprese esercenti attività agricola e della pesca – anche all’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali. È stato anche spostato in avanti di un mese, dal 16 febbraio al 16 marzo 2023 il termine entro il quale i beneficiari dell’agevolazione, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del bonus non ancora utilizzato, devono riferire all’Agenzia delle entrate, tramite apposita comunicazione, l’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.
Ricordiamo che anche questa agevolazione è stata estesa alle spese sostenute nel primo trimestre solare del nuovo anno dall’ultima legge di bilancio (articolo 1, commi da 45 a 51, legge 197/2022).
Art. 3-bis (nuovo)
Misure di sostegno per fronteggiare i costi dell’energia
Per l’anno 2022 è stato incrementato di ulteriori 150 milioni di euro (130 destinati ai comuni e 20 alle città metropolitane e alle province) il fondo istituito dal “decreto Energia” (articolo 27, comma 2, Dl 17/2022) per l’erogazione agli enti locali, in relazione alla maggiore spesa per utenze di energia elettrica e gas derivante dalla crisi energetica, di un contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati. L’intesa per la ripartizione delle risorse è stata sancita nella seduta straordinaria del 13 dicembre 2022 della Conferenza Stato-città ed autonomie locali (comma 1 – si tratta del contenuto dell’articolo 2, comma 1, dell’abrogato decreto legge 179/2022).
Assegnati ulteriori 320 milioni di euro per il 2022 al fondo istituito dal “decreto Aiuti bis” (articolo 9, comma 1, Dl 115/2022) per riconoscere un contributo agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario a fronte degli eccezionali aumenti dei prezzi dell’energia elettrica e del carburante dovuti alla crisi internazionale. Il sostegno è destinato a compensare il maggiore costo sostenuto nel secondo quadrimestre 2022 per l’acquisto di energia elettrica e carburante per l’alimentazione dei mezzi di trasporto rispetto all’analogo periodo del 2021. Se l’ammontare delle richieste supera il limite di spesa previsto, le risorse sono ripartite in misura proporzionale. Un Dm dovrà stabilire: i criteri di riparto delle risorse tra gli enti territoriali competenti per i servizi di trasporto interessati; le modalità per il riconoscimento del contributo alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi; le modalità di rendicontazione (commi 2 e 3).
Autorizzata la spesa di 350 milioni di euro per l’anno 2022 per contenere le conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi del settore del gas naturale (comma 4).
Art. 9 (modificato)
Modifiche agli incentivi per l’efficientamento energetico
Ancora qualche ritocco alla disciplina del superbonus (articolo 119, Dl 34/2020):
– è soppressa la disposizione presente nel testo originario dell’“Aiuti quater”, secondo cui, in deroga alla nuova regola generale che limita la detrazione al 110% fino alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, non avrebbero subìto la riduzione al 90% decretata per il 2023 gli interventi con Cila presentata al 25 novembre 2022 e, in caso di lavori su edifici condominiali, con approvazione assembleare deliberata prima di quel giorno, nonché, nelle ipotesi di demolizione e ricostruzione degli edifici, gli interventi con istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo presentata entro la stessa data del 25 novembre 2022 (comma 2 – soppresso). La questione, infatti, è stata affrontata durante l’esame parlamentare del Ddl di bilancio e risolta con l’individuazione più puntuale delle fattispecie che nel 2023 sfuggono al ridimensionamento del superbonus dal 110 al 90% (articolo 1, comma 894, legge 197/2022 – vedi “Legge di bilancio 6: superbonus, in quali ipotesi è ancora al 110%”)
– relativamente alle modalità alternative di fruizione di determinate agevolazioni fiscali in ambito edilizio/energetico (tra cui il superbonus) disciplinate dal “decreto Rilancio (articolo 121, Dl 34/2000), vale a dire l’opzione per il contributo anticipato sotto forma di sconto in fattura praticato dai fornitori dei beni o servizi ovvero per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, è stata introdotta la possibilità di un’ulteriore cessione del credito, che quindi diventano tre, a favore di soggetti “vigilati”, cioè banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario iscritti negli appositi albi oppure imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia. La nuova chance è sfruttabile anche con riferimento ai crediti d’imposta che sono stati oggetto di comunicazione di cessione o di sconto in fattura inviata all’Agenzia delle entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del “decreto Aiuti quater” (commi 4-bis e 4-ter – nuovi).
Art. 11-bis (nuovo)
Cessione dei crediti d’imposta per il settore cinematografico
Nell’ambito della disciplina del cinema e dell’audiovisivo, cambia la norma che regola il regime di cedibilità dei tax credit nel settore cinematografico (articolo 21, comma 4, legge 220/2016), allo scopo di circoscrivere la responsabilità dei cessionari: questi – viene ora specificato – rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto all’importo ricevuto; inoltre, il recupero di quanto indebitamente utilizzato è effettuato nei confronti del beneficiario, ferme restando, nel caso di concorso nella violazione, l’applicazione della norma sul “concorso di persone” (articolo 9, Dlgs 472/1997) e la responsabilità in solido del cessionario.