Modello Unico di Dichiarazione ambientale 2022

Modello Unico di Dichiarazione ambientale 2022

Il Mipaaf  informa che è stato pubblicato sulla GU Serie Generale n.16 del 21-01-2022 – Suppl. Ordinario n. 4, il D.P.C.M. del 17 dicembre 2021 relativo all’ “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2022.” In base all’articolo 6 comma 2-bis della Legge 25 gennaio 1994 n.70, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e quindi al 21 maggio 2022.

Obblighi dei produttori
Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, che sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare nel 2022 con riferimento all’anno precedente, come disposto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, è articolato in

Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento:

1. Comunicazione Rifiuti;
2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso;
3. Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;
4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
5. Comunicazione Rifiuti Urbani, assimilati e raccolti in convenzione;
6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

Qui per conoscere le principali novità della dichiarazione MUD 2022.

Sono obbligati alla presentazione del Mud:

  • chi effettua a titolo professionale raccolta e trasporto di rifiuti;
  • commercianti e intermediari senza detenzione di rifiuti;
  • imprese ed enti che effettuano recupero e/ o smaltimento;
  • consorzi e sistemi riconosciuti per il recupero ed il riciclaggio di imballaggi o altri tipi di rifiuti;
  • produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;
  • produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’art.184 co.3 lettere c), (artigianali diversi da urbani), d) (industriali diversi da urbani), g) (attività di recupero e trattamento, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, derivanti dall’abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie) che hanno più di 10 dipendenti.

Sono esclusi dall’obbligo di presentazione del Mud:

  • produttori iniziali di scorie speciali non pericolose le cui attività siano riconducibili a lettere diverse dalla c), d) o g) dell’art.184 co.3, a prescindere dal numero dei dipendenti;
  • produttori iniziali fino a 10 dipendenti, per i soli rifiuti speciali non pericolosi di cui all’art.184 co.3 lettere c), d), g)
  • imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali non pericolosi da loro stesse prodotti (cat. 2-bis dell’Albo Gestori ambientali);
  • imprese che applicano le procedure semplificate per la gestione dei RAEE di cui al DM 65/2010;
  • imprenditori agricoli con volume d’affari fino a 8.000 €/ anno e che producono rifiuti speciali pericolosi;
  • soggetti esercenti attività nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01 (saloni di barbiere e parrucchiere), 96.02.02 (istituti di bellezza) e 96.09.02 (attività di tatuaggio e piercing).