Manovra finanziaria 2024/7 – Intervento sulle locazioni brevi

Manovra finanziaria 2024/7 – Intervento sulle locazioni brevi

La manovra di bilancio è legge. Nella seduta di venerdì 29 dicembre la Camera dei deputati con 200 voti favorevoli e 112 contrari ha approvato in via definitiva il disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”. Il testo finale del provvedimento, che, come di consueto, descrive quali misure economiche vengono introdotte il prossimo anno e come vengono finanziate, era originariamente suddiviso in 109 articoli ma ora risulta composto da un unico articolo e recepisce, senza modifiche, il testo proposto dai relatori di Palazzo Madama.

Comma 63 – Locazioni brevi
La finanziaria interviene sul regime fiscale delle locazioni brevi (fino a 30 giorni), prevedendo un aumento della tassazione sugli affitti brevi o turistici, per coloro che hanno optato per la cedolare secca, che passa dal 21 al 26%.
Pertanto, in caso di opzione per l’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, si prevede che ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applichi l’aliquota del 26%.
L’aliquota è ridotta al 21% per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.
La normativa prevede, poi, che i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, operino la ritenuta del 21% – precedentemente prevista – a titolo di acconto.
Gli intermediari non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono ai propri obblighi tramite la stabile organizzazione. I soggetti residenti extra Ue, continua la norma, in possesso di una stabile organizzazione in uno Stato Ue, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono ai propri obblighi tramite la stabile organizzazione; qualora gli stessi soggetti siano riconosciuti privi di stabile organizzazione in uno Stato membro Ue, in qualità di responsabili d’imposta, nominano un rappresentante fiscale; in assenza di nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo sono solidalmente responsabili con questi ultimi per l’effettuazione e il versamento della ritenuta sull’ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti brevi. I soggetti residenti in uno Stato Ue, riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, possono adempiere direttamente agli obblighi ovvero nominare, quale responsabile d’imposta, un rappresentante fiscale fra uno dei soggetti individuati dalla legge.