Manovra finanziaria 2024/6 – Rivalutazione terreni e partecipazioni

Manovra finanziaria 2024/6 – Rivalutazione terreni e partecipazioni

La manovra di bilancio è legge. Nella seduta di venerdì 29 dicembre la Camera dei deputati con 200 voti favorevoli e 112 contrari ha approvato in via definitiva il disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”. Il testo finale del provvedimento, che, come di consueto, descrive quali misure economiche vengono introdotte il prossimo anno e come vengono finanziate, era originariamente suddiviso in 109 articoli ma ora risulta composto da un unico articolo e recepisce, senza modifiche, il testo proposto dai relatori di Palazzo Madama.

Commi 52 e 53 – Rivalutazione terreni e partecipazioni
La legge di bilancio prevede che le disposizioni sulla rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni e dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2024.

Le imposte sostitutive, inoltre, possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2024; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente. La redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 30 giugno 2024.

La legge prevede, poi, che agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze, per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2024, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale con riferimento al mese di dicembre 2023.

Infine, sui valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini di cui sopra, le aliquote delle imposte sostitutive sono pari entrambe al 16% (invece che al 4% per le partecipazioni qualificate ed al 2% per le partecipazioni non qualificate) e l’aliquota per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola passa dal 4 al 16%.