Manovra finanziaria 2024/4 – Agevolazioni welfare aziendale

Manovra finanziaria 2024/4 – Agevolazioni welfare aziendale

La manovra di bilancio è legge. Nella seduta di venerdì 29 dicembre la Camera dei deputati con 200 voti favorevoli e 112 contrari ha approvato in via definitiva il disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”. Il testo finale del provvedimento, che, come di consueto, descrive quali misure economiche vengono introdotte il prossimo anno e come vengono finanziate, era originariamente suddiviso in 109 articoli ma ora risulta composto da un unico articolo e recepisce, senza modifiche, il testo proposto dai relatori di Palazzo Madama.

Commi 16 e 17 – Welfare aziendale
La legge prevede, solo per il 2024, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo Tuir, che non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Viene, in questo modo, innalzato il limite previsto dalla legge originaria (articolo 51, comma 3 Tuir), pari a 500.000 (il Dl n. 115/2022 lo aveva, a sua volta, innalzato a 600 euro per il solo periodo di imposta 2022). Detto limite, prosegue la legge, è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, con redditi non superiori a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Quest’ultimo limite si applica solo se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.