Manovra finanziaria 2024/1 – Gli interventi sulla prima casa e i mutui

Manovra finanziaria 2024/1 – Gli interventi sulla prima casa e i mutui

La manovra di bilancio è legge. Nella seduta di venerdì 29 dicembre la Camera dei deputati con 200 voti favorevoli e 112 contrari ha approvato in via definitiva il disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”. Il testo finale del provvedimento, che, come di consueto, descrive quali misure economiche vengono introdotte il prossimo anno e come vengono finanziate, era originariamente suddiviso in 109 articoli ma ora risulta composto da un unico articolo e recepisce, senza modifiche, il testo proposto dai relatori di Palazzo Madama.

Commi da 8 a 13 – Facilitazioni all’accensione di mutui per la casa di abitazione
La legge di bilancio stabilisce una maggiore dotazione di 282 milioni di euro per il Fondo di garanzia per la prima casa. In particolare, per l’anno 2024, per supportare l’acquisto della casa di abitazione da parte di famiglie numerose, che sono inclusi tra le categorie aventi priorità per l’accesso al credito i seguenti nuclei familiari:
a) nuclei familiari che includono tre figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un valore dell’Isee non superiore a 40mila euro annui
b) nuclei familiari che includono quattro figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un valore dell’Isee non superiore a 45mila euro annui
c) nuclei familiari che includono cinque o più figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un valore dell’Isee non superiore a 50mila euro annui.
Per le domande di finanziamento con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l’importo del finanziamento ed il prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all’80%, presentate a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge e fino al 31 dicembre 2024, da parte dei nuclei familiari prima indicati, la garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa è rilasciata, rispettivamente, nella misura massima dell’80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, nei casi di cui ai nuclei di cui alla lettera a) che precede, dell’85% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, nei casi di cui ai nuclei di cui alla lettera b) e del 90% per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, nei casi di cui ai nuclei di alla lettera c).

Per le garanzie rilasciate alle condizioni precedenti – specifica la legge di bilancio – è accantonato a titolo di coefficiente di rischio un importo non inferiore, rispettivamente, all’8,5% dell’importo garantito del finanziamento stesso nei casi di cui alla lettera a) che precede, al 9% dell’importo garantito del finanziamento stesso nei casi di cui alla lettera b) che precede e del 10% dell’importo garantito del finanziamento stesso nei casi di cui alla lettera c) che precede ed è prevista una riserva complessiva di importo massimo pari a 100 milioni di euro della dotazione finanziaria annua.

Alle operazioni di finanziamento ammesse all’intervento della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa, nei casi che precedono, si applicano l’elevazione della garanzia fino all’80% della quota capitale anche nei casi in cui il tasso effettivo globale (Teg) sia superiore al tasso effettivo globale medio (Tegm).
Infine, la legge di bilancio dispone che, per l’anno 2024, per tutte le categorie aventi priorità per l’accesso al credito, la garanzia del Fondo di garanzia rimane operativa anche nelle ipotesi di surroga del mutuo originariamente acceso per l’acquisto della prima casa, nel caso in cui le condizioni economiche rimangano sostanzialmente invariate o siano migliorative di quelle originarie e, comunque, non abbiano impatti negativi sull’equilibrio economico-finanziario del Fondo medesimo.