Licenziamenti e Cig in deroga nel decreto Lavoro e imprese che cambia il Sostegni bis

Licenziamenti e Cig in deroga nel decreto Lavoro e imprese che cambia il Sostegni bis

La proroga del divieto di licenziamento fino al 31 ottobre per moda e tessile e la CIG in deroga senza addizionali per chi rinuncia a licenziare previste dal nuovo decreto-legge 99-2021 confluiranno nel pacchetto lavoro del Sostegni bis.

Tutte le misure del dl Sostegni bis con nuovi aiuti per imprese e famiglie

Insieme ai provvedimenti in materia di lavoro, anche le altre misure del decreto 99-2021 in vigore dal 1° luglio, dal rifinanziamento della Nuova Sabatini al Bonus pos, verranno inserite nella legge di conversione del dl Sostegni bis, in modo da diventare subito operative.

Il pacchetto lavoro del Sostegni bis

Sul fronte del sostegno all’occupazione il Sostegni bis (dl n. 73-2021), in vigore dal 26 maggio, prevede misure per circa 4,2 miliardi, tra cui il contratto di rioccupazione, l’allargamento del contratto di espansione alle imprese con almeno 100 addetti, un nuovo contratto di solidarietà, sgravi contributivi nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio, indennità per lavoratori atipici e stagionali, quattro nuove mensilità del Reddito di emergenza (REM) per giugno, luglio, agosto e settembre 2021 e disposizioni in materia di NASPI, che continuerà – per le prestazioni in pagamento dal 1° giugno – senza decalage fino a fine anno.

Il decreto stabilisce anche il differimento al 20 agosto, senza alcuna maggiorazione, dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali con scadenza il 17 maggio e stanzia 20 milioni di euro per il 2021 per avviare il Piano nazionale Scuole dei mestieri, che mira a una maggiore integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale.

Cosa succede al blocco dei licenziamenti e alla CIG

Alla luce delle polemiche interne alla maggioranza e tra le parti sociali, nella versione definitiva del Sostegni bis non è stata inserita la proposta del ministro Orlando di prorogare il divieto di licenziare fino al 28 agosto per chi usufruisce della cassa Covid entro giugno. Il blocco si applica invece solo a chi, dal 1° luglio, utilizza la CIGO scontata, cioè senza pagare le addizionali, per tutto il periodo di fruizione. Dal 1° luglio, quindi, per industria e edilizia non c’è più divieto a licenziare, mentre per i servizi il blocco dura fino a fine ottobre e la Cig gratuita fino a fine anno, come previsto dal decreto Sostegni 1.

Rispetto a questo quadro, il nuovo decreto Lavoro e imprese (dl 99-2021) prevede la proroga del divieto fino al 31 ottobre anche per il settore della moda e del tessile allargato (codici ATECO 13, 14, 15) e stabilisce che le imprese dei settori nei quali il blocco dei licenziamento è superato, e che non possano più fruire della cassa integrazione guadagni straordinaria, possano farlo in deroga per 13 settimane fino al 31 dicembre 2021 senza contributo addizionale. Qualora si avvalgano di questa opportunità, stabilisce il decreto, anche a loro si applica il divieto di licenziare.

Nel decreto è stato inserito anche un richiamo esplicito all’avviso comune sottoscritto, lo scorso 29 giugno, dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, e dal ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, con Cgil, Cisl, Uil, Confindustria, Alleanza delle Cooperative e Confapi, con il quale le parti sociali firmatarie si impegnano “a raccomandare l’utilizzo degli ammortizzatori sociali che la legislazione vigente ed il decreto legge in approvazione prevedono in alternativa alla risoluzione dei rapporti di lavoro”.

Il provvedimento istituisce anche un nuovo Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale (FPCRP) nello stato di previsione del Ministero del Lavoro. La dotazione iniziale di 50 milioni di euro per il 2021 sarà diretta a contribuire al finanziamento di progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale per i quali è programmata una riduzione dell’orario di lavoro superiore al 30%, calcolata in un periodo di 12 mesi, nonchè ai beneficiari della NASpI.

Il decreto incrementa anche la dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, di 7,4 milioni di euro per il 2021 e di 3,7 milioni di euro per il 2022, e stabilisce che, fino al 31 dicembre 2021, previo accordo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la partecipazione del MISE, del Ministero delle Infrastrutture e delle Regioni interessate, può essere concessa in via eccezionale la proroga di 6 mesi anche per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale in favore delle aziende operanti nel settore aereo.

Contratto di rioccupazione, cos’è

La legge di conversione del Sostegni bis dovrebbe confermare, invece, le altre misure del pacchetto lavoro. Anzitutto, per accompagnare la progressiva dismissione delle misure straordinarie in vigore ininterrottamente dall’inizio della pandemia, il Governo ha previsto uno strumento diretto a incentivare le nuove assunzioni attraverso una decontribuzione totale per sei mesi, una sorta di periodo di prova terminato il quale l’azienda potrà decidere se confermare o licenziare il lavoratore.

Nello specifico, dal 1° luglio e fino al 31 ottobre 2021 è istituito in via eccezionale il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica.

Il contratto, stipulato in forma scritta, si basa, con il consenso del lavoratore, su un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Il progetto individuale di inserimento ha una durata di sei mesi, durante il quale trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.

Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto; se nessuna delle parti recede, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Per tutto il periodo di sei mesi i datori di lavoro ammessi all’agevolazione, che sono tutti quelli privati con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, possono beneficiare dell’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali per i lavoratori assunti con il contratto di rioccupazione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 6mila euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile e ferma restante l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’esonero contributivo spetta a condizione che i datori di lavoro, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva. Il beneficio è revocato in caso di licenziamento intimato durante o al termine del periodo di inserimento o in caso di licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con gli esoneri, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione.

Contratto di espansione alle PMI con 100 dipendenti

Nel Sostegni bis rientra anche l’allargamento della platea dei beneficiari dello strumento a sostegno dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle grandi imprese. Pensato per le aziende con un organico superiore a 1.000 unità e aperto dalla legge di Bilancio 2021 anche alle imprese con 500 addetti, o 250 per l’accesso allo scivolo pensionistico, il contratto di espansione amplia il proprio raggio di azione alle imprese con almeno 100 unità con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto.

In questo modo, a seguito di una procedura di consultazione e di un accordo con il Ministero del Lavoro e i sindacati, anche imprese di minori dimensioni potranno accedere al mix di interventi a sostegno dell’occupazione. La misura prevede infatti un esodo agevolato per i lavoratori a cinque anni dalla pensione, a fronte di un piano di nuove assunzioni diretto a introdurre in azienda competenze più in linea con le nuove esigenze, insieme alla formazione e riqualificazione dei dipendenti confermati e alla riduzione dell’orario di lavoro con accesso alla cassa integrazione straordinaria per i lavoratori che non possono usufruire dello scivolo pensionistico.

Alla luce dell’ampliamento della platea dei beneficiari, il Sostegni bis incrementa la dotazione per la misura, rispettivamente, di 35 milioni di euro per il 2021, 91 milioni di euro per l’anno 2022 e 50,5 milioni di euro per il 2023 e di 66,7 milioni di euro per l’anno 2021 e 134,5 milioni di euro per il 2022.

Nuovo contratto di solidarietà

A questi strumenti si aggiunge un intervento rivolto ai datori di lavoro privati che, a causa dell’emergenza Covid, nel primo semestre dell’anno 2021 hanno subito un calo del fatturato del 50% rispetto al primo semestre dell’anno 2019.

In questo caso le imprese possono stipulare accordi collettivi aziendali di riduzione dell’attività lavorativa finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica e accedere alla cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 dicembre 2021.

La riduzione media oraria non può essere superiore all’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall’accordo collettivo, mentre per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90% nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo collettivo è stipulato.

Ai lavoratori impiegati a orario ridotto è riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al 70% della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, e la relativa contribuzione figurativa.

I trattamenti sono concessi nel limite massimo di spesa di 557,8 milioni di euro per l’anno 2021. Al monitoraggio provvede l’INPS che, laddove si raggiunga anche in via prospettica la soglia limite, non prende in considerazione ulteriori domande.

Decontribuzione per turismo, stabilimenti termali e commercio

Il decreto riconosce ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’esonero è riconosciuto per i lavoratori che rientrano dalla Cig, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, ed è fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già utilizzate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.

Il beneficio è concesso nel limite di minori entrate contributive pari a 770 milioni di euro per l’anno 2021. Anche in questo caso l’INPS monitora il tiraggio dell’agevolazione e, in caso di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa, non adotta ulteriori provvedimenti di concessione dell’esonero.

Proroga CIGS per cessazione e incremento Fondo occupazione e formazione

Il decreto prevede anche una proroga eccezionale di sei mesi della cassa integrazione straordinaria per cessazione al fine di sostenere i lavoratori delle imprese di rilevanza strategica nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica, dalla data di entrata in vigore del provvedimento fino al 31 dicembre 2021.

Tale proroga può essere autorizzata, previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata, per quelle aziende che nel processo di cessazione aziendale abbiano incontrato fasi di particolare complessità anche rappresentate al MISE.

Per far fronte agli oneri derivanti dalla misura il Sostegni bis stanzia 50 milioni di euro per l’anno 2021 e per 25 milioni di euro per l’anno 2022 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, la cui dotazione è incrementata dal decreto di 125 milioni di euro per il 2022.

fonte: fasi.eu