Legge di bilancio 2026 e imprese, premiati gli investimenti tecnologici

Legge di bilancio 2026 e imprese, premiati gli investimenti tecnologici

Torna l’iper-ammortamento, una misura fiscale pensata per sostenere gli operatori economici che acquistano fino al 26 settembre 2028 beni strumentali avanzati.

Con la legge di bilancio 2026 torna l’iper-ammortamento, la misura fiscale destinata a incentivare gli investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati.

L’agevolazione consiste nell’incremento figurativo del costo di acquisizione dei beni, rilevante esclusivamente per il calcolo delle quote di ammortamento fiscale e dei canoni di locazione finanziaria deducibili dalla base imponibile delle imposte dirette: Ires ed Irpef.

Nella misura massima, l’incremento del costo può arrivare al 180 per cento. Gli investimenti devono essere realizzati tra il 1º gennaio 2026 e il 26 settembre 2028.

La disciplina, contenuta nei commi 427-436 dell’articolo 1 della legge n. 199/2025, definisce beneficiari, beni agevolabili, entità della maggiorazione e relativi adempimenti.

Di seguito i profili essenziali.

Ambito soggettivo e condizioni di accesso
Il beneficio spetta ai soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive situate nel territorio italiano.

Sono escluse le imprese prive di continuità aziendale, vale a dire quelle in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato senza continuità aziendale o coinvolte in altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto n. 267/1942, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Dlgs n. 14/2019) o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Restano inoltre esclusi i destinatari di sanzioni interdittive ai sensi del Dlgs n. 231/2001, normativa che disciplina la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche. Ne consegue che non possono accedere all’iper-ammortamento le società che, a seguito di accertamento di reati commessi a loro vantaggio e nel loro interesse, abbiano ad esempio subito dal giudice penale la condanna alla sanzione dell’interdizione all’esercizio dell’attività, ovvero del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure, ancora, del divieto di pubblicizzare i propri beni.

Ai fini dell’accesso all’iper-ammortamento, è, inoltre, richiesto il rispetto, da parte dell’impresa, delle normative sulla sicurezza sul lavoro e degli obblighi contributivi assistenziali e previdenziali a favore dei lavoratori.

Quali sono i beni agevolabili?
Gli investimenti agevolabili in beni strumentali nuovi appartengono a due categorie, così come individuate dal comma 429, lettere a) e b) dell’articolo 1 della legge 199/2025. I beni devono essere prodotti in Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo:

a) Beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il “paradigma 4.0”, riportati rispettivamente nell’allegato IV (beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il “paradigma 4.0”) e nell’allegato V (beni immateriali funzionali alla trasformazione digitale delle imprese) alla legge di bilancio.

Gli asset devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e devono rispettare ad alcune specifiche tecniche.

Nel vasto compendio di beni materiali indicato dalla legge di bilancio (allegato IV), rientrano i macchinari, utensili e robot industriali controllati da computer, interconnessi ai sistemi aziendali, gestibili da remoto ed ovviamente conformi ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene sui luoghi di lavoro.

I beni immateriali agevolabili indicati nell’allegato V comprendono invece software e sistemi digitali che aiutano un’azienda a progettare meglio i prodotti, organizzare la produzione e prendere decisioni più rapide e sicure.

Si va dai programmi per disegnare e simulare in 3D ai sistemi che monitorano macchine e impianti, fino alle soluzioni che automatizzano i processi o collegano sensori e macchinari in rete. Rientrano anche strumenti di intelligenza artificiale, realtà aumentata, digital twin e piattaforme che migliorano la qualità, la logistica, l’efficienza energetica e la sicurezza informatica. In sintesi, tutte tecnologie digitali avanzate che rendono una realtà economica più moderna, connessa, sostenibile e intelligente.

b) La seconda categoria di beni agevolabili riguarda i beni materiali strumentali nuovi per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, anche con sistemi di stoccaggio, destinati all’autoconsumo. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia solare, rilevano soltanto gli impianti con moduli fotovoltaici rispondenti ai requisiti di carattere territoriale e qualitativo indicati all’articolo 12, comma 1, lettere b) e c) del Dl n. 181/2023 (convertito dalla legge n. 11/2024), e cioè i moduli fotovoltaici con celle prodotti negli Stati membri dell’Unione europea, con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento e i moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.

Periodo agevolato e misura della maggiorazione del costo
La maggiorazione si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, secondo quanto stabilito dal comma 427.

In questo arco temporale quasi triennale, le imprese possono programmare con maggiore respiro gli interventi di rinnovo degli impianti produttivi, pianificando strategie di investimento più ampie e coordinate.

In continuità con il passato, sono previste graduazioni dell’agevolazione in base agli scaglioni di valore degli investimenti.

In particolare, con la legge di bilancio 2026, sono state previste tre fasce di maggiorazione del costo di acquisizione:

  • 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 100% per la quota tra 2,5 e 10 milioni
  • 50% per la quota tra 10 e 20 milioni.

Il beneficio è cumulabile con altri incentivi nazionali o europei, purché non vengano finanziate le stesse quote di costo ed a condizione che non si superi il costo sostenuto per l’acquisto.

La relativa base di calcolo è assunta al netto di eventuali sovvenzioni o contributi ricevuti a qualsiasi titolo per sostenere i costi di acquisto dei beni.

È invece escluso il cumulo con gli investimenti agevolati ai sensi del comma 446 della legge 207/2024, cioè il credito d’imposta riconosciuto per gli investimenti in beni materiali 4.0 (Transizione 4.0) sostenuti nel 2025, ovvero da sostenersi entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine sia risultato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Regole operative e documentali
L’accesso all’agevolazione richiede la comunicazione obbligatoria al Gestore dei servizi energetici (Gse Spa), tramite una piattaforma telematica basata su modelli standardizzati. Il decreto attuativo previsto dal comma 433 definirà nel dettaglio le procedure e il contenuto delle certificazioni.

Analogamente a quanto avvenuto per le precedenti agevolazioni, gli effetti finanziari del beneficio non possono essere anticipati. Di conseguenza, le quote di ammortamento non incidono sugli acconti Irpef ed Ires dovuti per l’anno 2026.

In caso di cessione o di trasferimento all’estero
La cessione o delocalizzazione del bene durante il periodo di fruizione comporta la perdita delle quote residue di agevolazione, salva l’ipotesi di sostituzione, nello stesso periodo d’imposta, con un bene avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.

In caso di sostituzione con un bene di costo inferiore, il beneficio prosegue entro il limite del nuovo investimento.
fonte: fiscooggi.it