La normativa sulle prestazioni occasionali in agricoltura: novità 2024

La normativa sulle prestazioni occasionali in agricoltura: novità 2024

La Manovra 2023 introduce modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali nel settore agricolo. In particolare, l’articolo 1, comma 343 stabilisce che, al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e agevolare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, verranno favoriti metodi semplificati per l’utilizzo di prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura, assicurando ai lavoratori le tutele previste dal rapporto di lavoro subordinato. Questa normativa speciale sarà in vigore nel biennio 2023-2024 e è dettagliata nei commi dal 344 al 354. Le istruzioni operative INPS relative agli aspetti previdenziali sono state rese disponibili solo dopo diversi mesi, con la circolare 102 del 2023.

1) Lavoro occasionale in agricoltura: a chi si rivolge

A partire dal 2023, le aziende del settore agricolo che

  • hanno alle proprie dipendenze fino a dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato
  • possono utilizzare prestazioni occasionali
  • per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, per ciascun lavoratore, nel corso dell’anno solare.

Il contratto  può coinvolgere:

•    Persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del Decreto legislativo 14 settembre 2015 numero 150, nonché percettori di NASpI o DIS-COLL, di cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 15 del Decreto legislativo 4 marzo 2015 numero 22;

•    Percettori del Reddito di cittadinanza o di ammortizzatori sociali;

•    Pensionati di vecchiaia o di anzianità;

•    Giovani con meno di venticinque anni, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se iscritti all’università;

•    Detenuti o internati, ammessi al lavoro esterno ai sensi dell’articolo 21 della Legge 26 luglio 1975 numero 354, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.

I soggetti citati, ad eccezione dei pensionati, non devono aver avuto rapporti di lavoro subordinato in agricoltura (o, comunque, rapporti diversi da quelli previsti dalla disciplina speciale di cui alla Manovra 2023) nei tre anni precedenti la prestazione occasionale.(…)

2) Lavoro occasionale agricoltura: obblighi del datore di lavoro

Con riguardo alle modalità di svolgimento del nuovo contratto di prestazione occasionale, la Legge  197/2022  impone al datore di lavoro di

  1.  acquisire, prima dell’inizio del rapporto, un’autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva.
  2.  trasmettere al Centro per l’impiego, prima dell’inizio della prestazione stessa, la comunicazione obbligatoria di cui all’articolo 9-bis del Decreto – legge 1° ottobre 1996, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996 numero 608.

AGGIORNAMENTO  21.1.2023

Il ministero del lavoro ha provveduto ad aggiornare ieri il modello UNILAV per le comunicazioni occasionali con il nuovo codice H.03.03 – ndr – 

Nella comunicazione, i quarantacinque giorni di prestazione massima consentiti si computano prendendo in considerazione esclusivamente le giornate di effettivo lavoro “e non la durata in sé del contratto di lavoro, che può avere una durata massima di dodici mesi” (articolo 1, comma 346, secondo periodo).

ATTENZIONE :   Non possono comunque instaurare un rapporto di lavoro agricolo occasionale a termine  i datori di lavoro che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

3) Lavoro occasionale agricoltura: il compenso

A fronte della prestazione occasionale resa in ambito agricolo, il lavoratore ha diritto ad un compenso calcolato in base alla retribuzione stabilita dai “contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” (articolo 1, comma 348).

Il compenso dev’essere liquidato direttamente dal datore di lavoro, a mezzo strumenti di pagamento tracciabili (ai sensi dell’articolo 1, commi da 910 a 913, della Legge 27 dicembre 2017 numero 205), quali:

•    Bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore;

•    Strumenti di pagamento elettronico (inclusa la carta di credito prepagata intestata al lavoratore, anche se non collegata ad un Iban);

•    Contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro ha aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

•    Assegno o vaglia postale, consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato (coniuge, convivente o familiare, in linea retta o collaterale, purché di età non inferiore a sedici anni).

La retribuzione, pertanto, non può essere corrisposta in contanti direttamente al lavoratore. 

I lavoratori occasionali possono essere iscritti nel Libro unico del lavoro (LUL) in un’unica soluzione, anche in relazione alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi spettanti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile, con le modalità descritte all’articolo 1, comma 348 citato.

4) Lavoro occasionale agricoltura: trattamento fiscale e previdenziale

Per il lavoratore, il compenso percepito per le prestazioni occasionali è

  •  esente da qualsiasi imposizione fiscale,
  • non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato entro il limite di quarantacinque giornate di prestazione per anno civilE,
  • è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.

Inoltre, la contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore “è considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione, anche agricole” oltre ad essere “computabile ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno” (articolo 1, comma 349).

5) Lavoro occasionale agricoltura: le sanzioni – novità 2024

La Manovra 2023 nell’ambito del nuovo regime di prestazioni occasionali nel settore agricolo prevedeva le seguenti sanzioni nei casi di :

  • Superamento del limite di durata (quarantacinque giornate annue per singolo lavoratore):  trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato;
  • Violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva ovvero a fronte dell’utilizzo di soggetti diversi da quelli di cui al comma 344:   sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni giornata cui risulta accertata la violazione, a meno che la “violazione del comma 344 da parte dell’impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore ai sensi del comma 345” (articolo 1, comma 354).
  •  violazione degli obblighi  relativi all’erogazione dei compensi:  sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.

Con il decreto legge 19 2024 in vigore dal 3 marzo 2024 il regime sanzionatorio è stato leggermente modificato:  in particolare non è piu prevista la sanzione per violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva e  sull’erogazione dei compensi .

 Questo il nuovo testo relativo alle sanzioni:

«354.  In  caso  di  superamento  del limite di durata previsto dal comma 344, il rapporto di lavoro di cui  ai commi da 343 al presente comma, oggetto della comunicazione di cui  al  comma  346,  si  trasforma  in  rapporto  di   lavoro   a   tempo  indeterminato. In caso di utilizzo di soggetti diversi da  quelli  di

cui al comma 344, si applica la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  del pagamento di una somma da 500  euro  a  2.500  euro  per  ciascun

lavoratore  al  quale  si  riferisce  la  violazione,  salvo  che  la violazione del comma 344 da parte dell’impresa  agricola  non  derivi dalle   informazioni   incomplete   o   non    veritiere    contenute  nell’autocertificazione resa dal lavoratore ai sensi del  comma  345. 

Non si applica la procedura di diffida di  cui  all’articolo  13  del  decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.».

Si ricorda che il decreto legge deve essere convertito in legge entro il 2 maggio 2024 e potrebbe subire  ulteriori modifiche .

fonte: fiscoetasse