INPS: le prime istruzioni incentivi per assunzioni giovani, anche in agricoltura

INPS: le prime istruzioni incentivi per assunzioni giovani, anche in agricoltura

L’INPS ha fornito indicazioni per la fruizione degli incentivi destinati a chi assume under 36 nel biennio 2021-22 previsti dalla legge di Bilancio 2021 grazie alla circolare n. 56-2021.

Oltre alla decontribuzione totale per le assunzioni di giovani, la manovra 2021 ha previsto l’esonero contributivo del 100% anche in caso di assunzione di lavoratrici donne.

Come funzionano gli sgravi contributivi per assunzioni di giovani

Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, la legge di Bilancio 2021 ha previsto un esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022 a favore di soggetti che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. L’esonero è riconosciuto, nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

La durata dell’agevolazione è invece estesa a 48 mesi per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

I primi chiarimenti nella Circolare INPS n. 56 del 12 aprile 2021

La circolare INPS individua anzitutto i beneficiari dell’agevolazione, cioè tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo. La misura non si applica quindi nei confronti della pubblica amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recate dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001. Escluse anche le imprese del settore finanziario, salvo diversa indicazione della Commissione europea nell’ambito della procedura di autorizzazione del regime di aiuto.

Quanto ai rapporti di lavoro agevolabili, l’incentivo spetta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022, di soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa. Il requisito anagrafico si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell’assunzione, abbia un’età inferiore o uguale a trentacinque anni e 364 giorni.

Dall’agevolazione sono esclusi i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico, per i quali sono già previste aliquote previdenziali ridotte, i contratti di lavoro intermittenti o a chiamata e i rapporti di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale, mentre sono ammessi i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro e le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, anche laddove la prestazione lavorativa sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.

Relativamente alla misura dell’incentivo, è previsto l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6 mila euro annui. La circolare INPS chiarisce che la soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è pari a 500 euro (euro 6.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (euro 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. Per i rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

L’Istituto ricorda che la durata massima di 36 mesi è estesa a 48 mesi per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Infine, si ribadisce che il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento.

L’esonero contributivo, infine, non è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di cinquanta anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi o prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, né con l’incentivo all’assunzione rivolto alla medesima categoria di donne svantaggiate previsto dalla legge di Bilancio 2021.

Per approfondire: I chiarimenti INPS sulla decontribuzione Sud