19 Ago Edilizia economica e popolare, nessuna agevolazione se c’è Iva
In virtù del principio di alternatività Iva/registro, l’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale non è applicabile ai trasferimenti soggetti a imposta sul valore aggiunto
Il beneficio dell’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa e dell’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale previsto dal terzo comma dell’articolo 32 del Dpr n. 601/1973 non è applicabile ai trasferimenti imponibili Iva. Questo principio è stato espresso dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 21007 del 20 giugno 2026.Prima di esaminare nel merito la vicenda processuale, occorre premettere che il citato articolo 32 prevede un trattamento di favore per determinate tipologie di trasferimenti che avvengono nell’ambito dell’edilizia economica e popolare. In particolare, il primo periodo del secondo comma di tale disposizione afferma che «Gli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo III della legge indicata nel comma precedente e gli atti di concessione del diritto di superficie sulle aree stesse sono soggetti all’imposta di registro in misura fissa e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali».L’articolo 20 della legge n. 10 del 28 gennaio 1977 ha esteso lo stesso beneficio fiscale ai provvedimenti, alle convenzioni, agli atti d’obbligo previsti dalla stessa legge n. 10/1977 e agli atti preordinati alla trasformazione del territorio.
L’Amministrazione finanziaria in più occasioni (es. risoluzioni n. 127 del 24 aprile 2002 e n. 333 del 16 novembre 2007) ha affermato che il trattamento tributario sopra indicato è applicabile, ricorrendo determinati presupposti oggettivi e soggettivi, anche in relazione agli atti di assegnazione di alloggi.
Il caso in esame ha riguardato il trasferimento, imponibile ai fini Iva, di un alloggio da parte dell’Ater (Azienda territoriale per l’edilizia residenziale) nei confronti di un privato. In sede di registrazione dell’atto, il notaio, in virtù dell’articolo 32 del Dpr n. 601/1973 sopra richiamato, ha applicato l’imposta di registro in misura fissa e non ha versato le imposte ipotecaria e catastale.
L’ufficio territoriale presso il quale è stato registrato l’atto ha inviato un avviso di liquidazione richiedendo il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, comunque in misura fissa, trattandosi, come si è detto, di un trasferimento soggetto a Iva. Il notaio ha impugnato l’avviso di liquidazione, ritenendo non dovute le imposte ipotecaria e catastale.
Sia in primo che in secondo grado (decisione della Ctr del Lazio n. 4042 del 3 luglio 2019) i giudici tributari hanno accolto le osservazioni del pubblico ufficiale, ritenendo che il beneficio fiscale di cui al richiamato articolo 32 fosse applicabile anche per i trasferimenti in ambito Iva. I giudici della Corte di cassazione hanno, invece, affermato che il tenore letterale della disposizione in esame induce a ritenere che essa “…abbia un ambito applicativo ben circoscritto, ossia si riferisce esclusivamente ad atti che, in assenza della finalità di edilizia residenziale pubblica, sarebbero altrimenti soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale.”
La norma in questione, si è evidenziato in motivazione, nel prevedere l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, non può essere riferita anche alle operazioni imponibili Iva, in quanto gli atti relativi a queste operazioni sono già soggetti ad imposta fissa di registro, in ragione del principio di alternatività Iva/registro e, quindi, per questi atti non vi sarebbe necessità di un’ulteriore norma che disponga l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa.
Si è anche sottolineata la circostanza che il Dpr n. 601/1973 è successivo rispetto al testo unico sull’Iva, Dpr n. 633/1972. Da ciò si deve dedurre che “…la mancata esplicita indicazione tra i beneficiari dell’esenzione/agevolazione dei soggetti all’imposizione Iva sia stata una scelta del legislatore.”
Alla luce di ciò si è affermato che “…l’interpretazione dell’art. 32 2° comma cit. non consente di estendere l’ambito di applicazione della norma alle operazioni di trasferimento soggette a regime a Iva, in ossequio al principio generale e inderogabile in materia fiscale che prevede che «in materia fiscale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell’articolo 14 preleggi sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all’interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati» (cfr. Cassazione, nn. 20135/2019, 15407/2017, 4333/2016, 2925/2013 e n. 5933/2013).
Per effetto di queste motivazioni è stato accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate. I giudici hanno, inoltre, evidenziato che, in relazione alla problematica in esame, vi erano state pronunce contrastanti in seno alla stessa Corte di cassazione: con le decisioni n. 8094/2018 e n. 25982/2022 si era negata l’applicazione del beneficio fiscale sopra descritto alle operazioni imponibili Iva, mentre con le decisioni n. 29895/2020 e n. 285/2025 si era adottata la soluzione opposta.
In conclusione, con l’ordinanza in esame ci si è uniformati all’orientamento che ritiene applicabile l’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale solo relativamente alle operazioni soggette a imposta di registro. La decisione è in linea con quanto affermato dall’Amministrazione finanziaria con la risoluzione n. 127 del 24 aprile 2002.
fonte fiscooggi.it
