Dl Sostegni bis convertito: rifinanziati gli ecobonus veicoli

Dl Sostegni bis convertito: rifinanziati gli ecobonus veicoli

Messi a disposizione ulteriori 350 milioni di euro per incoraggiare l’acquisto di mezzi meno inquinanti, ora anche auto usate di classe non inferiore a Euro 6 con contestuale rottamazione

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L’articolo 73-quinquies del Dl n. 73/2021, introdotto dal Parlamento durante l’iter di conversione in legge del provvedimento, ha prorogato al 31 dicembre di quest’anno il trattamento di favore che l’ultima legge di bilancio aveva riservato, fino allo scorso 30 giugno, agli acquirenti di autoveicoli, veicoli commerciali e veicoli speciali a ridotte emissioni di anidride carbonica. Le nuove risorse finanziarie sono destinate a quattro diverse tipologie di operazioni.
Da oggi, 2 agosto, sulla piattaforma ecobonus.mise.gov.it, è possibile prenotare gli incentivi per i veicoli con emissioni di anidride carbonica fino a 135 g/km, con o senza rottamazione; da giovedì 5, potranno essere richieste le agevolazioni per i veicoli commerciali e speciali.
Ricordiamo, infatti, che il contributo statale è riconosciuto dal venditore all’acquirente in diminuzione del prezzo di acquisto. A tal fine, i rivenditori, una volta registratisi nell’apposita area della piattaforma, devono prenotare i contributi relativi a ogni singolo veicolo per verificare che ci sia disponibilità di risorse. L’importo anticipato viene loro rimborsato dalle imprese costruttrici o importatrici del veicolo che, a loro volta, recuperano le somme sotto forma di credito d’imposta.

I regimi speciali prorogati
Il “Sostegni-bis”, dunque, ha esteso fino alla fine dell’anno:

  • il regime di favore (contributo di 1.500 euro) per coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica di categoria M1, omologato in una classe non inferiore a Euro 6, con numero di grammi di anidride carbonica emessi per chilometro compreso tra 61 e 135 e con prezzo di listino inferiore a 40mila euro al netto dell’Iva. È richiesto che, contestualmente, sia rottamato un veicolo di classe inferiore a Euro 6, immatricolato prima del 2011, e che il venditore pratichi uno sconto di almeno 2mila euro (commi 654 e 655, legge 178/2020)
  • il regime di favore previsto per l’acquisto di veicoli commerciali nuovi di fabbrica, di categoria N1, destinati al trasporto di merci (autocarri e furgoni) e di veicoli speciali nuovi di fabbrica, di categoria M1, come camper, furgoni blindati, ambulanze, autofunebri, veicoli con accesso per sedie a rotelle. In questo caso, il contributo è diversificato in base alla massa totale a terra del veicolo (fino a 3,5 tonnellate), all’alimentazione dello stesso e all’eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 4 (comma 657, legge n. 178/2020)
Massa totale
a terra
Elettrici
(con / senza rottamazione)
Ibridi
(con / senza rottamazione)
Altre alimentazioni
(con / senza rottamazione)
0 – 1,999 4.000 / 3.200 2.000 / 1.200 1,200 / 800
2 – 3,299 5.600 / 4.800 2.800 / 2.000 2.000 / 1.200
3,3 – 3,5 8.000 / 6.400 4.400 / 2.800 3.200 / 2.000

Anche le auto usate nella ripartizione dei nuovi finanziamenti
Gli ulteriori 350 milioni di euro immessi nel Fondo per agevolare l’acquisto di veicoli meno inquinanti – istituito dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 1041, legge n. 145/2018) – sono ripartiti tra quattro diverse categorie di veicoli ammessi al contributo statale, compresa la new entry delle auto usate, per le quali vengono dettate specifiche disposizioni:

  • 60 milioni per l’acquisto in Italia nell’anno 2021, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli nuovi di fabbrica, con emissioni di anidride carbonica fino a 60 g/km (articolo 1, comma 652, legge n. 178/2020). Si tratta di un contributo di 2mila euro, se c’è contestuale rottamazione di un veicolo di classe inferiore a Euro 6 e immatricolato prima del 2011, ovvero di 1.000 euro, in assenza di rottamazione. L’incentivo spetta a condizione che il venditore pratichi uno sconto di importo almeno dello stesso ammontare, cioè non inferiore, rispettivamente, a 2mila e a 1.000 euro
  • 200 milioni per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni di anidride carbonica da 61 a 135 g/km (vedi primo punto elenco del paragrafo precedente)
  • 50 milioni per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli commerciali e veicoli speciali (vedi secondo punto elenco del paragrafo precedente), di cui 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici

40 milioni per l’acquisto da parte di persone fisiche, entro il 31 dicembre 2021, di autoveicoli usati di categoria M1 e di classe non inferiore a Euro 6, per i quali non sono stati già riconosciuti gli incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni previsti dalle leggi di bilancio 2019 e 2021, con prezzo risultante dalle quotazioni medie di mercato non superiore a 25mila euro. È richiesta la contestuale rottamazione di un veicolo della stessa categoria immatricolato prima del 2011 o che superi i dieci anni dall’immatricolazione nel periodo di vigenza dell’agevolazione, di cui l’acquirente o un suo familiare convivente sia proprietario o intestatario da almeno dodici mesi. Il contributo è pari a 2mila, 1.000 o 750 euro, a seconda che le emissioni di anidride carbonica siano fino a 60 g/km, da 61 a 90 g/km, da 91 a 160 g/km, ed è riconosciuto solo se il cedente aderisce e attribuisce l’importo all’acquirente. Il venditore recupera successivamente la somma come credito d’imposta utilizzabile in compensazione (articolo 17, Dlgs n. 241/1997), senza applicazione degli ordinari limiti in materia (articolo 1, comma 53, legge n. 244/2007; articolo 34, legge n. 388/2000); il modello F24 con la compensazione deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. La norma specifica che, per la disciplina applicativa e le procedure di concessione del contributo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate per i vigenti incentivi all’acquisto di veicoli a basse emissioni (articolo 1, commi da 1032 a 1036 e 1038, legge n. 145/2018; decreto interministeriale 20 marzo 2019).