Approda in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 131/2023, che, tra l’altro, estende alle bollette del gas dell’ultimo trimestre 2023 l’agevolazione dell’aliquota ridotta al 5% per l’imposta sul valore aggiunto.

È in vigore dal 30 settembre il decreto “Energia “(Dl n. 131/2023), approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 25 settembre e pubblicato in Gazzetta ufficiale, serie n. 228/2023, venerdì 29 settembre. Otto articoli per una serie di misure finalizzate a sostenere il potere d’acquisto e a tutelare il risparmio. Gli interventi sono divisi tra azioni mirate specificamente a contrastare gli effetti del caro energia ed altre dirette a dare sostegno a più ampio raggio a famiglie e imprese.

Di seguito riportiamo le misure di natura fiscale.

Tra gli interventi in materia di energia e interventi per sostenere il potere di acquisto delle famiglie, viene confermata, all’articolo 1 del decreto, la riduzione delle bollette dell’energia elettrica e del gas a favore dei nuclei familiari economicamente più disagiati (con Isee fino a 15mila euro o fino a 30mila euro se con 4 figli) o con componenti in condizioni di salute gravi, nonché l’azzeramento degli oneri di sistema relativi al gas naturale. Inoltre, il comma 5 dello stesso articolo prevede l’estensione alle bollette dell’ultimo trimestre del 2023, fino al 31 dicembre, della riduzione dell’aliquota Iva al 5% per le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali, già prevista dall’autunno 2021 e più volte rinnovata. Come per l’azzeramento degli oneri di sistema per il gas naturale, la riduzione dell’Iva sul gas è confermata per le fatture emesse sui consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023.

Il decreto specifica che in caso di consumi stimati l’aliquota Iva al 5% sarà applicata anche alla differenza tra gli importi stimati e poi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili al periodo ottobre, novembre e dicembre 2023, anche percentualmente. Aliquota calmierata anche per le forniture di servizi di teleriscaldamento e per le forniture di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia. Ricordiamo che l’agevolazione era stata inizialmente prevista in via temporanea dal Dl n. 130/2021 (articolo 2 comma 1), che aveva stabilito l’aliquota Iva del 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi dell’ultimo trimestre 2021 ed è stata via via prorogata ed ampliata.

Per il quarto trimestre 2023, il beneficio di riduzione delle bollette di energia elettrica e gas viene integrato con un contributo straordinario, crescente con il numero di componenti del nucleo familiare, alle spese di riscaldamento per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 e viene consentito l’uso della social card (oggi utilizzata per l’acquisto di generi alimentari dai nuclei familiari con Isee fino a 15 mila euro) anche per l’acquisto di carburanti.

A sostegno delle imprese, l’articolo 3 del decreto modifica il regime delle agevolazioni a favore dei soggetti a forte consumo di energia elettrica (cosiddette “imprese energivore”), prevedendo, tra l’altro, i presupposti di accesso al regime agevolativo a decorrere dal 1° gennaio 2024 e il superamento del sistema degli scaglioni per la modulazione del beneficio – in funzione dell’intensità elettrica delle singole imprese – a favore di un valore unico per tutte le imprese che versino in determinate condizioni.

L’articolo 4 del decreto, l’unico del Capo II dedicato espressamente alle misure in materia di versamenti fiscali, introduce la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso entro il 15 dicembre 2023 per sanare in via agevolata le violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi compiute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023. Le violazioni sanabili sono quelle indicate all’articolo 16 commi 2-bis e 3 del Dlgs n. 471/1997.  I contribuenti che hanno compiuto una o più violazioni nel periodo dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023 possono sanare la loro posizione avvalendosi del ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs n. 472/1997): inoltre, in deroga a quanto previsto dall’articolo 13 comma 1 lettera b-quater del Dlgs n. 472/1997, è possibile accedere al ravvedimento anche per le violazioni già constatate entro il 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state già contestate alla data del perfezionamento del ravvedimento. Il termine per perfezionare il ravvedimento è il 15 dicembre. Oltre all’opportunità delle sanzioni ridotte è previsto un ulteriore vantaggio: le violazioni regolarizzate non rileveranno, infatti, ai fini del computo delle quattro violazioni nel quinquennio, che fanno scattare la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività o dell’esercizio dell’attività (articolo 12 del D.Lgs. n. 471/1997).

Infine, una norma di settore nell’ambito delle misure a tutela del risparmio e della continuità aziendale: l’articolo 5 prevede che le imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in Italia che, nell’esercizio in corso, acquisiscano il compendio aziendale di un’impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa potranno registrare, in sede di rilevazione iniziale, gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate dell’impresa in liquidazione al “valore di carico alla data di trasferimento” invece che “al prezzo di cessione”.

fonte: fiscooggi.it