Decreto Sostegni: un fondo ad hoc per finanziare le grandi imprese

Decreto Sostegni: un fondo ad hoc per finanziare le grandi imprese

Possono accedere allo stanziamento le società per le quali la crisi non è da considerarsi definitiva o che presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate

L’articolo 37 decreto “Sostegni” introduce alcune misure destinate alle grandi imprese. In particolare, prevede l’istituzione, presso il ministero dello Sviluppo economico, di un fondo di 200 milioni euro, finalizzato a sostenere la prosecuzione dell’attività da parte delle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria determinata dalla crisi economica connessa con l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Nello specifico, lo stanziamento deve essere utilizzato per concedere aiuti, sotto forma di finanziamenti, in favore di grandi imprese, con esclusione di quelle operanti nel settore bancario finanziario e assicurativo. La somma deve essere restituita nel termine massimo di 5 anni.

Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione sono considerate grandi imprese le aziende che occupano più di 250 persone e il cui fatturato annuo sia superiore a 50 milioni di euro o il totale di bilancio superiore a 43 milioni di euro.
Possono chiedere di avere accesso al fondo, le società che si considerano in temporanea difficoltà finanziaria ovvero che presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate o che si trovano in situazione di “difficoltà” come definita all’articolo 2, punto 18, del Regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2015, ma che presentano prospettive di ripresa. Non possono accedere agli interventi le imprese già in “difficoltà” alla data del 31 dicembre 2019.

Lo stanziamento può operare anche per aiutare le aziende in amministrazione straordinaria (Dlgs n. 270/1999 e Dl n.347/2003) tramite la concessione di prestito diretto alla gestione corrente, alla riattivazione e al completamento di impianti, immobili e attrezzature industriali nonché per le altre misure indicate nel programma presentato.

I crediti sorti per la restituzione dei finanziamenti sono soddisfatti in prededuzione, a norma dell’articolo 111, primo comma, numero 1), della legge fallimentare (Rd n. 267/1942 e successive modificazioni e integrazioni). Le somme restituite sono versate all’entrata del bilancio dello Stato distinte tra quota capitale e quota interessi. Gli importi relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato (legge n. 432/1993).

La gestione del fondo può essere affidata a organismi in house, sulla base di apposita convenzione con il Mise A tal fine, con decreto del ministro dello Sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto “Sostegni”, sono stabiliti, criteri, modalità e condizioni per l’accesso all’intervento.
Dette misure sono concesse nei limiti e alle condizioni previste dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni, meglio noto come Temporary Framework. Pertanto, come tutti le misure statali di sostegno all’economia, l’efficacia delle stesse è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, comma 3, del Tfue.

fonte: fiscooggi.it