Decreto Aiuti-quater: tutte le misure, non solo il contrasto al caro-bolletta

Decreto Aiuti-quater: tutte le misure, non solo il contrasto al caro-bolletta

Prorogati fino a tutto dicembre i crediti d’imposta per l’acquisto di gas ed energia elettrica, il taglio delle accise sui carburanti e l’Iva ridotta al 5% sul metano

Oltre alla conferma delle misure per combattere la crisi energetica (le imprese, tra l’altro, potranno chiedere di dilazionare, a tasso agevolato, il maggior costo delle bollette fino a un massimo di 36 rate mensili), il Dl 176/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre, contiene anche la revisione della disciplina del superbonus e il potenziamento del welfare aziendale, con soglia di esenzione per i fringe benefit innalzata a 3mila euro.
Nella tabella che segue le principali disposizioni fiscali.

Articolo Contenuto
1 Bonus energetici alle imprese
Crediti d’imposta alle imprese anche sulle spese sostenute nel mese di dicembre 2022 per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. Il decreto ribadisce l’ammontare dei contributi straordinari già riconosciuti per ottobre e novembre (vedi “Aiuti ter – 2: crediti energetici prorogati di due mesi e rafforzati”): 40% alle imprese energivore e 30% a quelle non energivore dotate di contatori con potenza pari almeno a 4,5 kW sui costi riferiti alla componente energetica, 40% alle imprese gasivore e a quelle non gasivore sul gas naturale per usi energetici diversi da quelli termoelettrici. Alle energivore il bonus spetta anche sulla spesa per l’energia prodotta e autoconsumata a dicembre ed è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa anch’essa al mese di dicembre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia.
I crediti sono sfruttabili soltanto in compensazione, senza applicazione degli ordinari limiti di carattere generale (articolo 1, comma 53, legge 244/2007 e articolo 34, legge 388/2000), entro il 30 giugno 2023; alla medesima data viene spostato anche il termine per l’utilizzo dei bonus riferiti ai mesi di ottobre e novembre e quelli del terzo trimestre 2022, che i relativi provvedimenti istitutivi (articolo 1, Dl 144/2022 e articolo 6, Dl 115/2022) avevano invece fissato, rispettivamente, al 31 marzo 2023 e al 31 dicembre 2022. Le somme in questione non concorrono al reddito d’impresa né alla base imponibile Irap, non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, spese e altri componenti negativi di reddito (articoli 61 e 109, comma 5, Tuir) e sono cumulabili con altre agevolazioni riguardanti i medesimi costi, sempre che non venga superato l’ammontare del costo sostenuto. Inoltre, sono cedibili, esclusivamente per intero, ad altri soggetti, con possibilità di due ulteriori cessioni soltanto se effettuate a favore di soggetti “qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia), che, in ogni caso, dovranno fruirne entro la medesima data del 30 giugno 2023.
I beneficiari dei crediti, compresi quelli relativi al terzo trimestre 2022, sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal diritto a fruire del bonus non ancora utilizzato, l’importo maturato nel 2022. L’adempimento andrà effettuato entro il 16 marzo 2023 (un mese in più rispetto alla scadenza del 16 febbraio precedentemente stabilita dall’“Aiuti ter”), secondo le modalità che saranno definite da un provvedimento delle Entrate, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del “decreto Aiuti quater”.
2 Accise e Iva su carburanti
Estese ancora una volta, fino al 31 dicembre 2022, le disposizioni vigenti dettate per contrastare l’eccezionale rincaro dei prodotti energetici e per contenere i prezzi dei carburanti. Pertanto, fino alla fine dell’anno, le accise graveranno nella misura ridotta di: 478,40 euro per mille litri (benzina), 367,40 euro per mille litri (oli da gas o gasolio usato come carburante), 182,61 euro per mille chilogrammi (Gpl, cioè gas di petrolio liquefatti usati come carburanti), 0 euro per metro cubo (gas naturale usato per autotrazione, ossia il metano); inoltre, su quest’ultimo prodotto, l’Iva continuerà a essere applicata con l’aliquota del 5%.
Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti, entro il 13 gennaio 2023, dovranno comunicare al competente ufficio delle Dogane i dati relativi ai quantitativi di prodotti interessati dagli “sconti” d’accisa giacenti nei serbatoi alla data del 31 dicembre 2022 (in caso di inadempimento o di comunicazione con dati incompleti o non veritieri, è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 3mila euro – articolo 50, comma 1, Dlgs 504/1995). Per prevenire manovre speculative, il Garante per la sorveglianza dei prezzi potrà chiedere la collaborazione dei ministeri competenti per materia, di enti e organismi (Istat, Camere di commercio) nonché il supporto operativo della Guardia di finanza (articolo 1-bis, commi 5 e 6, Dl 21/2022).
3, co. 1-9 Bollette a rate per le imprese
Messa in campo un’altra misura per aiutare le imprese in difficoltà con il pagamento delle bollette di luce e gas: relativamente ai consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023, potranno richiedere il frazionamento, fino a un massimo di 36 rate mensili, degli importi dovuti per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi da quelli termoelettrici ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.
L’operazione avverrà sotto la tutela della garanzia statale: Sace Spa (società specializzata nel settore assicurativo-finanziario, controllata dal Mef) potrà concedere in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all’esercizio del ramo crediti e cauzioni una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale, per effetto dell’inadempimento, da parte dell’imprese, di tutto o parte del debito risultante dai piani di rateizzazione. Dal canto loro, i fornitori, per le esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi, potranno richiedere finanziamenti bancari assistiti da garanzia pubblica prestata dalla stessa Sace, alle condizioni e nei termini definiti dal primo “decreto Aiuti” (articolo 15, Dl 50/2022). La garanzia sarà rilasciata a condizione che l’impresa aderente al piano di rateizzazione non abbia approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso degli anni nei quali è riconosciuta la rateizzazione a favore della stessa impresa o di altre del medesimo gruppo (se al momento della richiesta sono già stati distribuiti dividendi o riacquistate azioni, l’impresa dovrà assumere l’impegno per i dodici mesi successivi). Inoltre, è richiesto che l’impresa aderente si impegni a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e a non trasferire le produzioni in Paesi extra Ue.
Per accedere alla rateizzazione, le imprese interessate dovranno farne istanza secondo le modalità stabilite con decreto Mimit (Ministero delle imprese e del made in Italy), da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della norma; in caso di effettivo rilascio della garanzia ed effettiva disponibilità di almeno una ditta assicurativa a stipulare con l’impresa richiedente la dilazione una copertura sull’intero credito rateizzato nell’interesse del fornitore, quest’ultimo, nei trenta giorni successivi alla ricezione dell’istanza, dovrà offrire una proposta, specificando, oltre alle date di scadenza di ciascuna rata (da un minimo di 12 a un massimo di 36), il tasso di interesse eventualmente applicato, che comunque non potrà essere superiore al saggio di rendimento dei Btp di pari durata. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determinerà la decadenza dal beneficio, con conseguente obbligo di versare, in un’unica soluzione, l’intero importo residuo dovuto.
Le imprese che aderiscono al piano di rateizzazione non possono fruire dei crediti d’imposta di cui all’articolo 1: le due agevolazioni sono alternative.
3, co. 10 Welfare aziendale
Per contrastare gli effetti negativi legati al caro bollette, è ulteriormente incrementato a 3mila euro, per l’anno 2022, il limite del valore dei fringe benefit non tassabile in capo ai lavoratori dipendenti, che il “decreto Aiuti bis” aveva già innalzato dai 258,23 euro, ordinariamente previsti dal Tuir (articolo 51, comma 3), a 600 euro (articolo 12, Dl 115/2022). Ricordiamo che, con il precedente intervento normativo, è stato altresì ampliato il campo di applicazione dell’agevolazione, ricomprendendovi anche le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale (vedi “Welfare aziendale 2022, l’Agenzia chiarisce la nuova disciplina”). Se viene superata la soglia di esenzione, è tassato l’intero importo dei benefit erogati.
3, co. 11-14 Contributi straordinari
Incrementate le risorse stanziate dal “decreto Aiuti ter” (articoli 7, comma 1, e 8, commi 1 e 2, Dl 144/2022), a seguito dell’eccezionale aumento dei costi energetici, in favore:
– del Fondo per il potenziamento del movimento sportivo (ulteriori 10 milioni di euro per contributi a fondo perduto alle associazioni e società dilettantistiche, alle discipline sportive, agli enti di promozione sportiva e alle federazioni sportive che gestiscono impianti sportivi e piscine, cui adesso vengono aggiunti Coni, Cip e Sport e salute Spa)
– del Fondo a sostegno degli enti del terzo settore e degli enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi sociosanitari e sociali rivolti a persone con disabilità (ulteriori 50 milioni per contributi straordinari agli enti iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione dei registri esistenti, alle Onlus iscritte alla relativa anagrafe, alle fondazioni, alle associazioni, alle aziende di servizi alla persona e agli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi sociosanitari e socioassistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani)
– del Fondo per sostenere gli enti iscritti al Runts, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione dei registri esistenti, le Onlus iscritte alla relativa anagrafe e non ricompresi tra i beneficiari delle risorse di cui al punto precedente (la dotazione è raddoppiata, da 50 a 100 milioni di euro).
7 Contributi per il settore del trasporto
Arriva la puntualizzazione che i contributi previsti dal “decreto Aiuti ter” per il sostegno dell’autotrasporto di merci (articolo 14, Dl 144/2022) sono destinati esclusivamente alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia.
8 Bonus per registratori telematici
Istituito un nuovo credito d’imposta a favore dei soggetti passivi Iva tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei dati sui corrispettivi giornalieri (articolo 2, comma 1, Dlgs 127/2015). L’adeguamento dei registratori, effettuato nel 2023, alle necessità legate alla “lotteria degli scontrini” (articolo 18, comma 4-bis, Dl 36/2022) darà diritto a un bonus pari al 100% della spesa sostenuta, con un massimo di 50 euro per ciascun apparecchio; l’esercente potrà fruirne in F24, senza applicazione degli “ordinari” limiti annuali in materia di compensazioni, a decorrere dalla prima liquidazione periodica Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura per l’aggiornamento degli strumenti, il cui pagamento dovrà essere effettuato con modalità tracciabile. Un provvedimento dell’Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del “decreto Aiuti quater”, definirà le modalità attuative della disposizione, anche per consentire il rispetto del plafond di spesa messo a disposizione, fissato in 80 milioni di euro.
9 Disciplina del superbonus
Apportate alcune modifiche sostanziali alle regole in materia di incentivi per l’efficientamento energetico (articolo 119, Dl 34/2020):

  • il superbonus per gli interventi agevolati effettuati dai condomìni nonché dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni, su edifici composti al massimo da due a quattro unità immobiliari, anche posseduti da un unico proprietario o da più persone fisiche, resta al 110% solo per le spese sostenute entro l’anno in corso, per passare al 90% nel 2023, prima degli ulteriori ridimensionamenti, già programmati dall’ultima legge di bilancio (articolo 1, comma 28, lettera e), legge 234/2021), per gli anni 2024 (70%) e 2025 (65%)
  • per gli interventi su edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti e autonome site in edifici plurifamiliari (villette e appartamenti con ingresso autonomo in una palazzina), l’incentivo continua a spettare nella vigente misura del 110% anche per le spese sostenute fino al 31 marzo 2023, purché, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo
  • il 110% è confermato pure per gli interventi in relazione ai quali, al 25 novembre 2022, risulta effettuata la Cila (comunicazione di inizio lavori asseverata) e, in caso di lavori su edifici condominiali, all’ulteriore condizione che l’assemblea ne abbia approvato l’esecuzione prima di quella data. Nelle ipotesi di demolizione e ricostruzione degli edifici, il 110% spetta se, al 25 novembre 2022, risulta presentata l’istanza per acquisire il titolo abilitativo
  • superbonus ribadito al 110% anche sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 per gli interventi effettuati nei comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a partire dal 1° aprile 2009 (articolo 119, comma 8-ter, Dl 34/2020), fermo restando l’applicazione delle regole particolari per il calcolo dei tetti massimi di spese detraibili disposte dal comma 10-bis dello stesso articolo 119
  • riguardo agli edifici unifamiliari e alle unità immobiliari indipendenti e autonome site in edifici plurifamiliari, le spese sostenute nel 2023 per lavori avviati a partire dal prossimo 1° gennaio sono riammesse al superbonus (nella misura ridimensionata del 90%) al verificarsi di tre condizioni: il contribuente è proprietario dell’immobile o, su di esso, è titolare di un diritto reale di godimento (ad esempio, l’usufrutto); l’unità oggetto di interventi è adibita ad abitazione principale; il contribuente non supera, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, una certa soglia di reddito (15mila euro), calcolata applicando una sorta di quoziente familiare. In pratica, bisogna sommare i redditi di tutti i componenti del nucleo familiare e dividere il risultato per un coefficiente, che è pari a 1 se c’è solo il contribuente; tale coefficiente va incrementato di 1 se è presente il coniuge (o il convivente o l’unito civilmente), di 0,5 se c’è anche un familiare fiscalmente a carico, di 1 se i familiari a carico sono due, di 2 se i familiari a carico sono tre o più. Ad esempio, un nucleo familiare composto da padre, madre e tre figli a carico accede all’agevolazione se nel 2022 il reddito complessivo di tutti i componenti non supera 60mila euro, in quanto, in questa ipotesi, il valore per il quale occorre dividere il “reddito familiare” è pari a 4 (1 per il contribuente + 1 per il coniuge + 2 per i tre figli a carico), ottenendo come risultato proprio la soglia massima di 15mila euro
  • autorizzata la spesa di 20 milioni di euro nel 2023 per la corresponsione, da parte dell’Agenzia delle entrate, di un contributo – escluso dalla formazione della base imponibile Irpef – a favore delle persone fisiche in possesso del requisito reddituale per l’accesso al superbonus sugli edifici unifamiliari. Un decreto Mef dovrà fissare, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della norma, criteri e modalità di attuazione
  • introdotta la possibilità di fruire in dieci quote annuali di pari importo i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati. A tal fine, il fornitore o il cessionario dovrà preventivamente inviare una comunicazione telematica alle Entrate, secondo le modalità che saranno definite da un provvedimento della stessa Agenzia. La quota di bonus non utilizzata nell’anno non potrà essere usufruita negli anni successivi né richiesta a rimborso. La disposizione mira a rimettere in moto il mercato dei crediti, quasi paralizzato dai problemi di capienza fiscale che, negli ultimi tempi, hanno spinto la maggior parte delle banche e degli altri operatori finanziari a bloccare ogni nuova acquisizione.
12, co. 1-2 Esenzione dall’Imu nel settore dello spettacolo
Fornita, con norma di interpretazione autentica, una precisazione in merito all’esenzione Imu riconosciuta, dal “decreto Agosto”, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività che vi si esercitano (articolo 78, comma 1, lettera d), Dl 104/2020): la seconda rata per il 2022 non è dovuta nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Regolamento Ue 1407/2013 in materia di aiuti “de minimis (il comma 4 dello stesso articolo 78, invece, subordinava l’efficacia della disposizione di favore all’autorizzazione della Commissione europea).
12, co. 3 Esenzione dall’imposta di bollo
New entry nell’elenco degli atti, documenti e registri esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo (tabella di cui all’allegato B, Dpr 642/1972): viene inserito un nuovo articolo 8-ter, riservato alle domande di contributi destinati ai soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza da parte dell’autorità competente, per i quali sussista un nesso di causalità con l’evento.
13 Versamenti nel settore dello sport
Slitta al 22 dicembre 2022 il termine per effettuare, senza applicazione di sanzioni o interessi, i versamenti tributari e contributivi (Iva, ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, imposte sui redditi, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria), comprensivi delle addizionali regionali e comunali, dovuti dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, con domicilio fiscale, sede legale od operativa in Italia e attive nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, e già sospesi dalla legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 923, legge 234/2021), dal “decreto Energia” (articolo 7, commi 3-bis e 3-ter, Dl 17/2022) e dal “decreto Aiuti” (articolo 39, comma 1-bis, Dl 50/2022).