Compensazioni Iva per il legno, la percentuale per il 2022 non cambia

Compensazioni Iva per il legno, la percentuale per il 2022 non cambia

Fissate con il decreto 10 ottobre 2022, siglato dal ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali, pubblicato ieri, 24 novembre, in Gazzetta ufficiale con la serie generale n. 275/2022, le percentuali di compensazione per la detrazione forfetizzata dell’Iva, previste dal regime speciale disposto con l’articolo 34 del Dpr n. 633/1972 per la cessione dei prodotti agricoli. In particolare, il decreto stabilisce che possono essere applicate anche nell’anno 2022 le percentuali al 6,4%, già previste per il 2020 (decreto 5 febbraio 2021) e per il 2021 (decreto 19 dicembre 2021), al fine di rispettare, per l’anno in corso, il limite massimo di spesa di 1 milione di euro annui derivanti dall’innalzamento delle percentuali di compensazione per il legno e la legna da ardere, escluso quello tropicale.

Il regime speciale indicato dall’articolo 34 del decreto Iva stabilisce che, in relazione alle cessioni dei prodotti agricoli e ittici, espressamente indicati nella prima parte della Tabella A allegata allo stesso Dpr n. 633/72, effettuate dai produttori agricoli, sia applicata una detrazione forfettizzata dall’imposta sul valore aggiunto, pari alle percentuali di compensazione previste per le singole categorie di prodotti, da appositi decreti.

Con il decreto pubblicato ieri è stata confermata la percentuale di detrazione al 6,4% relativa ai prodotti riportati nella tabella A con i numeri:

43, legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura
e
45, legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale.

Il decreto a firma dei ministri dell’Economia e delle Finanze e delle Politiche agricole, alimentari e forestali conferma le stesse percentuali da applicare alle cessioni di legname, a partire dal 1° gennaio 2022.

La definizione delle imprese che possono aderire al regime speciale alloggia nell’articolo 2135 del codice civile, che definisce imprenditore agricolo colui chi esercita l’attività di:

  • coltivazione del fondo
  • selvicoltura
  • allevamento di animali
  • attività connesse alle precedenti.

Al comma 3 dello stesso articolo sono descritte le attività connesse, quali

  • manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento
  • fornitura di beni e servizi attraverso l’utilizzo di mezzi impiegati normalmente nell’attività dell’azienda agricola
  • valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale
  • attività di agriturismo (ricezione e ospitalità).

Fonte: fiscooggi.it