Come cambia la compensazione fiscale con la Legge di Bilancio 2024

Come cambia la compensazione fiscale con la Legge di Bilancio 2024

Estesa ai crediti Inps e Inail, con nuove regole, dal prossimo 1° luglio, sarà effettuabile, tramite modello F24, solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate

La legge di bilancio 2024 riscrive il perimetro applicativo dell’istituto della compensazione fiscale, per prevenirne l’uso “illecito”. Le novità interessano il versamento unitario e la compensazione, tramite modello F24, e sono previste dall’articolo 1, commi da 94 a 98 della legge n.213/2023 (il Bilancio 2024). Il legislatore delinea una nuova strada obbligatoria e, al contempo, rispetto alle norme previgenti, circoscritta entro specifici binari – per usare una metafora – con riferimento all’istituto della compensazione e dei versamenti con F24.

L’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate diventa più stringente e generalizzato, visto che questa modalità scatta per tutte le compensazioni – sia quelle relative a F24 con saldo pari a zero che positivo – e, inoltre, viene estesa alla compensazione che ha come oggetto l’utilizzo di crediti Inps e Inail.
I lavoratori autonomi e i liberi professionisti potranno effettuare la compensazione utilizzando i crediti Inps, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge, e i crediti Inail a condizione che siano registrati negli archivi dell’Istituto.

È esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione per l’estinzione dell’obbligazione tributaria, nel caso di ruoli o accertamenti esecutivi per importi superiori a 100mila euro. Vietata la compensazione anche per quei contribuenti “a rischio” per i quali è prevista la cessazione d’ufficio della partita Iva.

In termini di decorrenza, dal 1° luglio 2024 scatta l’uso esclusivo dei servizi telematici dell’Agenzia anche per le compensazioni di crediti Inps e Inail e il divieto della “compensazione orizzontale” per chi ha imposte erariali iscritte a ruolo o accertamenti per importi superiori a 100mila euro. Le altre norme in commento sono in vigore dal 1° gennaio 2024 sebbene il comma 98 precisa che è rinviata – ai provvedimenti adottati d’intesa dal direttore dell’Agenzia delle entrate e dai direttori generali dell’Inps e dell’Inail – la definizione specifica della decorrenza dell’efficacia, anche progressiva, delle disposizioni di cui alla lettera a) del comma 94 e alla lettera a) del 97 e le relative modalità di attuazione.

Compensazione: cosa cambia dal 1° luglio 2024
In tema di compensazione, le novità che avranno effetto dal 1° luglio 2024 sono quelle disposte dall’articolo 1, commi 94 e 95, della predetta legge di bilancio, che, modificando l’articolo 11, comma 2, del Dl n. 66/2014, prevedono l’utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate per le compensazioni; la possibilità di utilizzare anche i crediti maturati nei confronti dell’Inps e dell’Inail; l’impossibilità di utilizzare la compensazione nel caso di iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi di importi superiori a 100mila euro.

Ecco, in dettaglio, come e cosa cambia dal 1° luglio 2024, per effetto della legge di bilancio 2024 articolo 1 e, precisamente, del:

  • comma 94, lettera a) che, grazie alla modifica del comma 49-bis dell’articolo 37 del Dl n. 223/2006, introduce l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici è esteso anche nel caso vengano utilizzati in compensazione, tramite modello F24, i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’Inps e dell’Inail
    • Crediti utilizzabili in compensazione dal 1° luglio 2024, esclusivamente in via telematica, tramite i servizi dell’Ade
      -Iva: credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno
      -Imposte sui redditi e alle relative addizionali
      -Imposte sostitutive delle imposte sul reddito
      -Irap (imposta regionale sulle attività produttive)
      -Crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta
      -Crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi
      -Crediti maturati a titolo di contributi nei confronti dell’Inps
      -Crediti maturati a titolo di premi nei confronti dell’Inail

    Per la decorrenza di questa norma, anche progressiva, necessitano i provvedimenti congiunti di Agenzia delle entrate, Inps e Inail

  • comma 94, lettera b), che aggiunge all’articolo 37 del Dl n. 66/2014, in deroga all’articolo 8, comma 1, della legge n. 212/2000 il comma 49-quinquies, prevedendo, per i contribuenti con iscrizioni a ruolo, riguardanti imposte erariali e relativi accessori, o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione, per importi complessivamente superiori a 100mila euro, per i quali i termini di versamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, l’esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione, tramite modello F24. Tale previsione cessa a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. Ai meri fini della verifica delle condizioni della norma, l’Agenzia delle entrate può:
    • sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio (articolo 37, comma 49-ter, Dl n. 223/2006)
    • comunicare telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto, nel caso in cui, in esito all’attività di controllo, i crediti si rivelino non utilizzabili (in tutto o in parte) in compensazione (articolo 37, comma 49-quater, Dl n. 223/2006)
  • comma 95, lettere a) e b) – i pagamenti delle imposte e dei contributi effettuati tramite l’istituto della compensazione, con il modello F24, dovranno essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni. Dunque, scatta un obbligo generalizzato che prevede, per i versamenti in compensazione con F24, l’uso dei servizi telematici dell’Agenzia, indipendentemente dal saldo finale dell’F24. Difatti, vengono meno le restrizioni previste dalle norme previgenti del citato Dl n. 66/2014, correlate alla compensazione con F24 sia nel caso di modello F24 con saldo finale pari a zero che con saldo di importo positivo. Il comma 95 dell’articolo 1 dell’ultimo Bilancio sopprime la lettera b) del comma 2, articolo 11, del Dl n. 66/2014.

Le novità della compensazione dei crediti Inps e Inail
Tra le novità in tema di compensazione introdotte dalla legge di bilancio, con riferimento ai crediti Inps, oltre quelle viste nel paragrafo precedente, vi sono quelle che decorrono dal 1° gennaio 2024, previste acomma 97. Il legislatore interviene in tale disposizione, modificando, sotto il profilo temporale, i termini per effettuare la compensazione dei crediti Inps e Inail e disponendo l’esclusione dalla compensazione per i contribuenti a “rischio” di inadempimento sistemico delle obbligazioni tributarie, per i quali è prevista la cessazione d’ufficio della partita Iva.
In particolare, il comma 97 in commento dispone, alla lettera a), una modifica dell’articolo 17 del Dlgs n. 241/1997, con l’aggiunta dei seguenti commi:

  • l’1-bis, ove stabilisce che la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS, può essere effettuata:
    1. dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva; dalla data di notifica delle note di rettifica passive
    2. dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge
    3. dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali (artigiani ed esercenti attività commerciali) e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata Inps a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato. Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995
  • l’1-ter, ove dispone che la compensazione dei crediti di qualsiasi importo, per premi e accessori maturati nei confronti dell’Inail, può essere effettuata solo a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi dell’Istituto.

In termini di decorrenza, le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 97 necessitano di specifici provvedimenti dell’Agenzia delle entrate, dell’Inps e dell’Inail, in cui sia definita la specifica decorrenza dell’efficacia, anche progressiva, delle norme in commento.

Infine, alla lettera B) il comma 97 prevede che la facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti venga esclusa anche per i contribuenti per i quali è prevista la cessazione d’ufficio della partita Iva correlata a profili di rischio relativi al sistematico inadempimento alle obbligazioni tributarie.

fonte: fiscooggi.it