Caro energia: Gas con meno Iva per altri tre mesi

Caro energia: Gas con meno Iva per altri tre mesi

L’aliquota agevolata al 5%, già adottata per le bollette relative all’ultimo trimestre dello scorso anno, verrà applicata anche ai consumi di gennaio, febbraio e marzo 2022

In ambito Iva, la legge 234/2021, oltre a rinnovare l’alleggerimento del peso fiscale sulle prossime forniture di gas metano, ha abbassato dal 22 al 10% l’aliquota gravante sui prodotti per l’igiene femminile non compostabili, ha confermato per l’anno corrente la maggiorata percentuale di compensazione del 9,5% da utilizzare per le cessioni di bovini e suini vivi, ha differito al 1° gennaio 2024 l’introduzione del nuovo regime per gli enti associativi delineato dal decreto legge collegato alla manovra di bilancio 2022.

Iva soft per contrastare il “caro bollette”
Una delle misure messe in campo per mitigare le conseguenze dei rincari delle forniture di energia elettrica e di gas è l’applicazione dell’aliquota Iva del 5% alle somministrazioni di gas metano destinato alla combustione, sia per usi civili che per usi industriali (comma 506). più precisamente, come puntualizzato dall’Agenzia delle entrate, “sia alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 10 per cento, sia a quelle per usi civili (che superano il limite annuo di 480 metri cubi) e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 22 per cento” (circolare 17/2021 – vedi “Forniture di gas metano, i chiarimenti sulle agevolazioni” e “Agevolazione Iva sul gas: prestazioni ammesse ed escluse”).
La disposizione riguarda le forniture contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi, semplicemente stimati o effettivamente registrati, dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022; nel caso di consumi stimati, l’aliquota ridotta sarà applicata anche ai successivi eventuali conguagli derivanti dalla rideterminazione degli importi dovuti sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai suddetti mesi, a prescindere dal momento di fatturazione degli stessi. Sono fuori dalla temporanea riduzione dell’aliquota il gas metano utilizzato per autotrazione e quello finalizzato alla produzione di energia elettrica.
Si tratta, di fatto, della replica di quanto già deciso dal “decreto Taglia bollette” con riferimento alle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi degli ultimi tre mesi del 2021 (articolo 2, Dl 130/2021 – “Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale”).

Prodotti per l’igiene femminile al 10%
È invece caratterizzata da stabilità la norma contenuta nel comma 13, in base alla quale, dal 1° gennaio 2022, i prodotti assorbenti e i tamponi, destinati alla protezione dell’igiene femminile, sono assoggettati all’aliquota del 10%, non più a quella ordinaria del 22%. La disposizione, che di fatto introduce uno specifico numero 114-bis all’interno della parte III della tabella A, allegata al Dpr 633/1972, recante l’elenco dei beni e servizi soggetti all’aliquota del 10%, riguarda quei beni esclusivamente quando non sono compostabili o lavabili.
Se tali, infatti, dal 1° gennaio 2020 scontano l’Iva ridotta al 5% (così come le coppette mestruali), in virtù dell’inserimento, ad opera del “collegato fiscale” 2020 (articolo 32-ter, Dl 124/2019), del nuovo numero 1-quinquies) all’interno della parte II-bis della citata tabella A, che contiene la lista dei beni e servizi soggetti a quell’aliquota.

Cessioni di bovini e suini agevolate anche nel 2022
Anche quest’anno, per le cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina vale la percentuale di compensazione del 9,5%, già in vigore nel 2021 (comma 527). Si tratta del particolare meccanismo di detrazione dell’Iva utilizzabile dai produttori agricoli che si avvalgono del regime speciale (articolo 34, Dpr 633/1972), in base al quale, per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella A allegata alla “legge Iva”, la determinazione dell’imposta detraibile avviene applicando all’ammontare imponibile delle operazioni le percentuali di compensazione stabilite con decreto interministeriale. Pertanto, nella pratica, poiché le cessioni di bovini e suini sono soggette all’aliquota del 10%, i produttori agricoli si troveranno con un importo a debito pari allo 0,5% dell’imponibile.
Per il 2021, la percentuale unica di compensazione del 9,5% era stata stabilita dal “decreto Sostegni bis” (articolo 68, comma 1, Dl 73/2021 – vedi “Dl Sostegni bis – 5: Iva leggera per le cessioni di bovini e suini”), innalzando quelle del 7,95% (suini) e del 7,65% (bovini) precedentemente fissate dal Dm 10 febbraio 2021 (vedi “Compensazioni Iva per animali vivi, percentuali ribadite per il 2021”). La proroga al 2022 è stata sancita con una modifica alla legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 506, legge 205/2017), sulla quale era intervenuta, per lo scorso anno, la citata disposizione del “Sostegni bis”.

Stop al nuovo regime per gli enti associativi
Falsa partenza per le modifiche alla disciplina dell’Iva introdotte durante la lettura parlamentare del “collegato fiscale” (articolo 5, commi da 15-quater a 15-sexiesDl 146/2021). Il comma 683 della legge di bilancio ha rinviato al 1° gennaio 2024 l’entrata in vigore delle significative novità che erano arrivate soltanto dieci giorni prima (la legge 218/2021, di conversione del Dl 146, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 20 dicembre 2021).
I cambiamenti, ora messi in stand by per due anni, mirano a ricomprendere nell’ambito di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, considerandole effettuate nell’esercizio di impresa o in ogni caso aventi natura commerciale, una serie di operazioni – attualmente escluse – realizzate dagli enti associativi, pur riconoscendo per le stesse, nella maggior parte dei casi, il beneficio del regime di esenzione, alla condizione, però, di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all’Iva. Si tratta, per lo più, delle prestazioni di servizi e delle cessioni di beni effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, dietro pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, nei confronti dei propri soci, associati o partecipanti. Scopo del legislatore, allineare l’ordinamento nazionale a quello dell’Unione europea, in modo tale da definire la procedura di infrazione avviata nei confronti dell’Italia.

È slittata al 1° gennaio 2024 anche l’applicazione della norma in base alla quale, in attesa della piena operatività del Codice del terzo settore (che, tra l’altro, prevede l’istituzione di un regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato – articolo 86, Dlgs 117/2017), viene consentito a quegli enti, in caso di ricavi ragguagliati ad anno non superiori a 65mila euro, di avvalersi, ai fini Iva, del regime forfetario disciplinato dalla legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 54 e seguenti, legge 190/2014), che esonera dalla maggior parte degli adempimenti, tra cui l’addebito dell’imposta a titolo di rivalsa per le operazioni effettuate, la detrazione sugli acquisti di beni e servizi, il versamento dell’Iva, la presentazione della dichiarazione annuale.