Bilancio 2024: Welfare aziendale ancora scontato per produttività e utili d’impresa

Bilancio 2024: Welfare aziendale ancora scontato per produttività e utili d’impresa

Mantenuta la riduzione dell’imposta sostitutiva relativa ai premi di produttività e alle forme di partecipazione agli utili d’impresa erogati ai lavoratori dipendenti privati.

L’articolo 1, comma 18, del Bilancio 2024, (legge n. 213/2023) dispone, anche per il 2024, la riduzione transitoria, già prevista per lo scorso anno, dal 10% al 5%, dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali, applicata su alcuni emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati.

In particolare, l’agevolazione si riferisce agli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

Detta agevolazione, era stata, transitoriamente, prevista, dall’articolo 1, comma 63, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per i premi e le somme erogati nell’anno 2023.

Tale disciplina transitoria, è andata a sostituire la regolamentazione a regime del trattamento tributario sostitutivo in oggetto, disposto dall’articolo 1, commi da 182 a 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, e dal decreto 25 marzo 2016 del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, emanato di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze.

Il trattamento tributario previsto a regime, a eccezione del caso in cui vi sia espressa rinunzia allo stesso regime da parte del lavoratore, con conseguente applicazione della disciplina ordinaria, aveva disposto un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali, con aliquota pari al 10%, concernente, esclusivamente, le tipologie di somme e di valori predetti relativi a contratti collettivi, territoriali o aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali delle suddette associazioni ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

Detti contratti collettivi devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, verificabili in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati, e che possono consistere:

  • nell’aumento della produzione
  • in risparmi dei fattori produttivi
  • nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro “agile”, quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto a un periodo congruo definito dall’accordo.

L’applicazione dell’agevolazione transitoria prevede sia limiti di importi imponibili con l’aliquota agevolata sia limiti di reddito da lavoro dipendente del soggetto ammesso all’agevolazione.

Nello specifico, il limite annuo di importo complessivo dell’imponibile ammesso al regime tributario in oggetto è pari a 3mila euro (lordi), elevato a 4mila euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro. L’applicazione del regime sostitutivo è subordinata alla condizione che il reddito da lavoro dipendente privato del soggetto non sia stato superiore, nell’anno precedente, a quello di percezione degli emolumenti in argomento, a 80mila euro.

A supporto interpretativo dei diversi profili di detto regime tributario sostitutivo si può fare riferimento, ancora oggi, anche alla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 28/E del 15 giugno 2016.

Fonte: fiscooggi.it