Agenzia delle Entrate: considerazioni alla Camera sul decreto Milleproroghe

Agenzia delle Entrate: considerazioni alla Camera sul decreto Milleproroghe

Nella seduta di oggi 15 gennaio 2024, in commissioni Affari costituzionali e Bilancio, il contributo delle Entrate sulle misure di interesse tributario che hanno trovato spazio nel Decreto.

Dalla proroga dell’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari a quella dei termini di notifica degli atti di recupero delle somme per aiuti di Stato e aiuti de minimis. L’Agenzia delle entrate in audizione oggi, 15 gennaio 2024, alla Camera dei deputati in Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio, ha illustrato gli aspetti strettamente tributari delle disposizioni introdotte dal Decreto Milleproroghe (Dl n. 215/2023) sul differimento dei termini normativi.

(Articolo 3, comma 3)
Confermato il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie verso le persone fisiche.  Nel dettaglio il Decreto Milleproroghe ha esteso ha esteso al 2024 la previsione in base alla quale i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini della precompilata, non possono emettere le fatture elettroniche. Il divieto è stato più volte oggetto di proroghe, da ultimo fino al 2023 con l’articolo 9-bis del Dl n. 198/2022 che aveva esteso tale divieto anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche. Quindi per tutto il 2024 per le prestazioni sanitarie erogate alle persone fisiche resta vigente l’obbligo della fattura cartacea.
L’Agenzia precisa che la proroga al 2024 di tale divieto, operata dall’articolo 3, comma 3, Dl n. 215/2023, si è resa necessaria per consentire alle amministrazioni di individuare una modalità di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche che possa tutelare il diritto alla privacy con le esigenze di semplificazione e digitalizzazione di servizi e adempimenti.

(Articolo 3, comma 6)
Prorogati di un anno i termini per la notifica degli atti di recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis automatici e semiautomatici per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione negli appositi registri, precisamente il Registro nazionale aiuti (Rna), il Sistema informativo agricolo nazionale (Sian) e il Sistema italiano della pesca e dell’acquacoltura (Sipa).
Nel dettaglio la proroga riguarda il termine per il recupero degli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione (cosiddetti “aiuti automatici”) e degli aiuti subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione ma che non ne determinano l’ammontare, in quanto la loro quantificazione è possibile solo dopo la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi (aiuti semi-automatici).
È compito dell’Agenzia delle entrate provvedere alla registrazione degli aiuti fruiti individualmente dai contribuenti, secondo le previsioni del Regolamento di cui al decreto n. 115 del 31 maggio 2017, n. 115 siglato da Mise Mef e Mipaaf. Lo stesso Regolamento assegna all’Agenzia il compito di effettuare l’iscrizione negli appositi registri degli aiuti individuali automatici e semi-automatici di natura fiscale fruiti dai contribuenti entro l’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi nelle quali gli aiuti stessi sono indicati.
L’iscrizione da parte dell’Agenzia, può avvenire solo a seguito della previa registrazione della misura di aiuto o dell’aiuto ad hoc da parte dell’Autorità responsabile.
La mancata registrazione da parte dell’autorità responsabile e la conseguente mancata iscrizione da parte delle Entrate dell’aiuto individuale determinano l’illegittima fruizione dell’aiuto.
In tale contesto, la disposizione del Milleproroghe in esame interviene sui termini di notifica degli atti, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024, volti al recupero degli aiuti fruiti in assenza dei predetti adempimenti, prorogandoli di un anno.

(Articolo 3, comma 12)
Ultimo punto illustrato dall’Agenzia durante la audizione di oggi è la proroga fino al 31 marzo 2024 degli effetti giuridici delle disposizioni della Convenzione fra Mef, Agenzia e Sogei del 23 dicembre 2009 sui servizi informatici del Sistema tessera sanitaria e dell’Infrastruttura nazionale per l’interoperabilità dei fascicoli sanitari elettronici, al fine di garantire i servizi senza soluzione di continuità.