20/7 Contributi Inps della badante: deducibili con l’integrativa

20/7 Contributi Inps della badante: deducibili con l’integrativa

È possibile beneficiare dell’agevolazione fiscale anche se l’effettivo pagamento per il servizio di assistenza è stato effettuato non utilizzando il conto corrente del datore di lavoro

Sono deducibili dal reddito i contributi Inps versati alla collaboratrice domestica dal contribuente, in qualità di datore di lavoro, tramite Mav utilizzando un conto corrente di terzi e non riconosciuti dal Caf in sede di compilazione del Modello 730. Per farlo, basta presentare una dichiarazione integrativa “a favore”. E’ questa la risposta dell’Agenzia all’interpello n. 278/2019.

 

Quesito
Un contribuente, in qualità di datore di lavoro, ha pagato i contributi Inps per la badante della suocera, relativi all’anno 2017, effettuando il versamento da un conto corrente bancario intestato a quest’ultima e gestito direttamente da lui. In effetti, quindi, i pagamenti risultano effettuati dalla suocera e, in fase di compilazione del 730/2018 (redditi 2017), il Caf ha escluso la deducibilità dei contributi Inps in quanto il versamento, tramite bollettino Mav, risulta effettuato da un soggetto diverso (suocera) rispetto al datore di lavoro, che per legge deve eseguirlo. L’istante vuole sapere come poter dedurre tali contributi.

Risposta delle Entrate
L’Agenzia, in base ai fatti e ai dati riferiti, concorda con quanto prospettato dal contribuente. L’articolo 10, comma 2, ultimo periodo, del Dpr n. 917/1986 (Tuir) consente al datore di lavoro di portare in deduzione i contributi previdenziali pagati per i domestici e per gli addetti ai servizi di assistenza personale o familiare: colf, baby-sitter, assistenti delle persone anziane. Sono deducibili le somme effettivamente versate fino ad un importo massimo di 1.549,37 € annui. Tuttavia, non è deducibile l’intero importo, ma solo la quota a carico del datore di lavoro al netto della quota contributiva a carico del collaboratore domestico o familiare.

Per poter usufruire dell’agevolazione fiscale, come precisato nella circolare n. 7/2018 delle Entrate, è necessario essere in possesso delle ricevute di pagamento complete della parte informativa sul rapporto di lavoro domestico (datore di lavoro, lavoratore, ore trimestrali, retribuzione oraria effettiva, importo complessivo, etc.), effettuati dal contribuente intestati all’Inps ed eseguiti con conto corrente postale e/o tramite bollettino Mav. In particolare, per la deducibilità il datore di lavoro deve indicare i contributi versati nell’anno di imposta 2017 nel Rigo E23 – contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari – del Modello 730, per la parte rimasta a suo carico.

Nel caso in esame, l’Agenzia ritiene che il contribuente, in qualità di datore di lavoro – così come risulta dal bollettino Mav prestampato inviato dall’Inps – è l’unico soggetto legittimato a dedurre i contributi previdenziali versati alla badante della suocera, a prescindere dal fatto che l’effettivo pagamento di tali contributi sia avvenuto utilizzando il c/c di terzi, cioè intestato alla suocera. Per poter dedurre dal reddito i contributi Inps versati nel 2017, ma non riconosciuti dal Caf in sede di compilazione del modello 730/2018, il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa a favore, ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del Dpr n. 322/1998.