2/7 Agevolazioni fiscali spese sanitarie: aggiornata la guida dell’Agenzia

2/7 Agevolazioni fiscali spese sanitarie: aggiornata la guida dell’Agenzia

È in rete, nella sezione del sito che ospita le guide fiscali “l’Agenzia informa”, la versione aggiornata della pubblicazione dedicata alle spese sanitarie che si possono portare in detrazione dall’Irpef o, quale onere deducibile, in diminuzione dal reddito complessivo. Per ogni tipo di spesa sono specificati i documenti che è necessario possedere, per esibirli all’intermediario che predispone e invia la dichiarazione o conservarli per eventuali futuri controlli dell’Agenzia.

Aspetti generali
La guida ricorda, anzitutto, le regole generali per poter “scaricare” gli importi spesi nel proprio “modello 730”, o in “Redditi Pf”. Tra queste, il principio secondo il quale è possibile riportare nella dichiarazione dei redditi solo le spese rimaste effettivamente a carico di chi le sostiene e nel limite dell’imposta lorda annua. Gli importi eccedenti, infatti, non si possono mai chiedere a rimborso né utilizzare in periodi d’imposta successivi.
Per la verifica del sostenimento della spesa, i documenti rilevanti sono costituiti soltanto dalle fatture, dalle ricevute fiscali e dagli scontrini “parlanti”. Il contribuente, pertanto, non è tenuto a mostrare la prova del pagamento.
La detrazione è riconosciuta anche se la spesa è sostenuta nell’interesse di un familiare fiscalmente a carico e, in alcune circostanze, nell’interesse di familiari non a carico, come nel caso delle spese sanitarie per patologie che danno diritto all’esenzione dal ticket sanitario.
Come evidenzia la guida, un familiare si considera fiscalmente a carico se ha un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Dal 1° gennaio 2019 questo limite è aumentato a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni.
Non è previsto, invece, un limite massimo di detraibilità ma la possibilità di ripartire la detrazione in quattro quote annuali di pari importo se l’ammontare annuo complessivo delle spese è superiore a 15.493,71 euro.
Stesso trattamento di quelle “italiane”, infine, per le spese mediche sostenute all’estero, se corredate di idonea documentazione dalla quale sia possibile ricavare le stesse indicazioni richieste per le spese sostenute in Italia.

L’elenco delle spese
È lunga la “lista” delle spese detraibili dall’Irpef contenuto nel terzo capitolo della pubblicazione: dalle visite specialistiche alle prestazioni chirurgiche e degenze ospedaliere, dalle analisi e indagini radioscopiche all’assistenza infermieristica e riabilitativa, dai farmaci e medicinali (anche omeopatici) all’acquisto o al noleggio dei dispositivi medici.
Alcune di queste spese si possono portare in detrazione anche senza prescrizione medica (per esempio, le prestazioni specialistiche rese da psicologi, psicoterapeuti, infermieri professionali), mentre altre si possono detrarre solo se accompagnate da idonea prescrizione, dalla quale risulti il collegamento tra prestazione e patologia (per esempio, quelle per i trattamenti di mesoterapia e ozonoterapia, per le prestazioni chiropratiche e per le cure termali).
Regole precise per detrarre le spese di acquisto o di noleggio dei dispositivi medici, tra i quali rientrano le “protesi”, a cominciare dalla necessità che la certificazione (scontrino fiscale o fattura) contenga la descrizione del prodotto acquistato e la persona che effettua la spesa. Niente scontrini e fatture, quindi, con la sola scritta “dispositivo medico”. Inoltre, per alcuni dispositivi è sufficiente conservare solo la documentazione dalla quale risulta che il prodotto acquistato ha la marcatura CE. Per altri, occorre che il dispositivo stesso riporti, oltre alla marcatura CE, anche la conformità ad alcune direttive europee (la 93/42/CEE, la 90/385/CEE e la 98/79/CE).

Interventi chirurgici e assistenza specifica
Precisazioni importanti, infine, per le spese direttamente inerenti un intervento chirurgico e per l’assistenza specifica.
Si considerano spese chirurgiche quelle relative a interventi chirurgici veri e propri, compresi quelli di piccola chirurgia, che possono essere eseguiti anche soltanto ambulatorialmente (day hospital) da parte di un medico chirurgo, con anestesia locale e senza necessità di alcuna degenza.
Sono detraibili anche le spese direttamente inerenti l’intervento, come quelle sostenute per l’anestesia, per l’acquisto del plasma sanguigno o del sangue necessario all’operazione, eccetera. Se le spese collegate a un intervento chirurgico sono certificate da più documenti, la detrazione spetta per l’intero importo pagato, a condizione che il collegamento delle diverse spese con l’intervento chirurgico si evinca dai documenti di spesa. Se questo collegamento non è evidente, è necessario che sia attestato dalla struttura sanitaria, mediante integrazione dei predetti documenti o una documentazione aggiuntiva.
Per quanto riguarda l’assistenza specifica, sono detraibili, anche senza una dettagliata prescrizione medica, le somme pagate agli infermieri professionali o al personale autorizzato a effettuare prestazioni sanitarie specialistiche (per esempio, prelievi per analisi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali, esercizio di attività riabilitativa). Allo stesso modo, si possono portare in detrazione i compensi pagati a personale appartenente alle figure professionali elencate nel decreto interministeriale del 29 marzo 2001.

Fonte: fiscooggi.it