14/4 Guida ai prestiti garantiti per le imprese dal Decreto Liquidità

14/4 Guida ai prestiti garantiti per le imprese dal Decreto Liquidità

Per dare immediata applicazione alla norma più attesa del decreto liquidità, quella relativa ai prestiti alle imprese, ABI ha inviato agli istituti di credito due circolari che illustrano le principali disposizioni e aggiornano le banche sul via libera UE al decreto liquidità. Una guida ai prestiti garantiti per le imprese tramite il Fondo di garanzia PMI e SACE.

Pubblicato in Gazzetta ufficiale l’8 aprile, il decreto liquidità stanzia 400 miliardi per iniettare risorse fresche nelle casse delle aziende. Il provvedimento ha ricevuto il 14 aprile il via libera della Commissione europea: autorizzazione indispensabile per rendere operative le misure a sostegno della liquidità delle imprese.

Da un lato, si punta sul Fondo di garanzia per le PMI con garanzie pubbliche gratuite pensate soprattutto per le micro e piccole imprese e i lavoratori autonomi. Dall’altro, per sostenere le imprese di dimensioni maggiori, invece, il Governo ha deciso di puntare su SACE: le garanzie, in questo caso, saranno comprese tra il 70% e il 90%.

Fondo di garanzia PMI: requisiti, percentuali, importi

Sono numerose le modifiche al Fondo introdotte dal decreto liquidità rispetto a quanto previsto nel dl Cura Italia.

Innanzitutto, l’operatività del fondo è estesa alle imprese che hanno massimo 499 dipendenti.

Innalzate le percentuali delle garanzie pubbliche, che saranno del:

  • 100% per prestiti fino a 25mila euro, senza alcuna valutazione del merito di credito;
  • 100% per i prestiti fino a 800mila euro, con la valutazione del merito di credito;
  • 90% nei casi restanti con tetto a 5 milioni di importo garantito e valutazione della situazione finanziaria pre-crisi. Ma anche in quest’ultimo caso si può arrivare al 100% con la controgaranzia dei Confidi.

In quest’ultimo caso possono accedere al finanziamento le imprese fino a 499 dipendenti, che abbiano ricavi fino a 3,2 milioni.

Importi massimi

In tutti i casi l’importo del prestito garantito non può superare il 25% dell’ammontare dei ricavi del beneficiario, risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata.

Per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019 va dimostrato tramite idonea documentazione, come ad esempio un’autocertificazione.

Tempi di restituzione e tassi d’interessi

La restituzione del prestito garantito è in sei anni e l’inizio del rimborso del capitale scatta non prima di 2 anni dall’erogazione.

Per i prestiti fino a 25mila euro è previsto un tasso di interesse, anche se basso, in rapporto al Rendistato con una maggiorazione dello 0,2% (si può stimare un valore tra 1,2 e 2%).

Per le aziende fino a 3,2 milioni di ricavi il testo non prevede invece un tasso minimo né una durata massima del rimborso prefissata.

Istruttorie semplificate

Il rilascio della garanzia è automatico e gratuito. La banca potrà pertanto erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito dell’istruttoria del gestore del Fondo medesimo.

Garanzie anche agli inadempienti, con un’eccezione

La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari che, alla data della richiesta di garanzia, presentino esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”, purché tale classificazione non sia precedente al 31 gennaio 2020.

La garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano attestato, purché, alla data di entrata in vigore del decreto legge, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere che vi sarà il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza.

Restano, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria.

Documentazione antimafia

Qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica, l’aiuto è concesso all’impresa sotto condizione risolutiva. Nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi della disciplina antimafia, è prevista la revoca dell’agevolazione, mantenendo l’efficacia della garanzia.

Altre disposizioni

La garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate da non più di 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, dopo il 31 gennaio 2020.

Fino al 31 dicembre 2020, per le garanzie su portafogli di finanziamenti, anche senza piano d’ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19 – costituiti per almeno il 20% da imprese aventi un rating non superiore alla classe “BB” della scala di valutazione Standard’s and Poor’s alla data di inclusione dell’operazione nel portafoglio – sono applicate delle condizioni di vantaggio in termini di ammontare massimo dei portafogli, valutazione di accesso al Fondo, percentuali di copertura delle diverse tranche del portafoglio.

E’ prevista la possibilità di concedere finanziamenti anche in favore delle imprese ubicate nelle Regioni in cui ancora è presente il limite di accesso alla garanzia diretta del Fondo (c.d. “lettera r”).

Per approfondire: così il coronavirus cambia il Fondo di garanzia per le PMI

I dubbi delle imprese su tempi e procedure

Ma i rappresentanti delle imprese sollevano i primi dubbi su tempi e procedure. Puntare sull’indebitamento delle imprese “non è una scelta senza conseguenze. Più alto è l’indebitamento, più difficile diventa investire”, nota Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda intervistato dal Corriere della Sera.

“Ma se proprio si vuole andare in questa direzione, 6 anni non possono essere certo il termine entro cui questi prestiti vanno restituiti”, e propone un orizzonte temporale più lungo, di almeno 10-15 anni.

Praticamente tutte le associazioni di imprese hanno lamentato il rischio di perdersi in procedure inadeguate ai tempi strettissimi di cui hanno bisogno per ricevere liquidità e restare in vita.

Guida ai prestiti garantiti da SACE: ecco Garanzia Italia

Per assicurare la necessaria liquidità alle imprese, soprattutto le più grandi, colpite dall’epidemia Covid-19, SACE concede – fino al 31 dicembre 2020 – garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Beneficiari 

Possono beneficiare delle garanzie della SACE le imprese di qualsiasi dimensione, fermo restando che le piccole e medie imprese devono aver esaurito il plafond massimo disponibile per ottenere coperture da parte del Fondo di garanzia per le PMI.

L’impresa beneficiaria:

  • non deve essere classificata nella categoria delle imprese in difficoltà al 31 dicembre 2019;
  • non deve avere nei confronti del settore bancario esposizioni deteriorate, alla data del 29 febbraio 2020;

L’impresa che beneficia della garanzia deve assumere l’impegno:

  • per sé e per ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo cui appartiene, di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel 2020;
  • di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

    Percentuali 

    La percentuale massima di garanzia è pari al:

    • 90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
    • 80% dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
    • 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.

    Per individuare il limite di importo garantito e la relativa percentuale di copertura si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell’impresa, ovvero su base consolidata qualora l’impresa appartenga ad un gruppo.

    Tipologia della garanzia 

    La garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della mitigazione del rischio di credito e copre nuovi finanziamenti concessi successivamente all’entrata in vigore del decreto liquidità, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all’importo massimo garantito. Sulle obbligazioni di SACE lo Stato riconosce la propria garanzia a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile.

    Finanziamenti ammissibili 

    Sono coperti dalla garanzia SACE i finanziamenti erogati entro il 31 dicembre 2020, di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi.

    L’ammontare del finanziamento assistito da garanzia non può essere superiore al maggiore tra i seguenti importi:

    • 25% del fatturato 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale;
    • il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio.

    Il finanziamento coperto dalla garanzia deve sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria.

    Le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo del finanziamento coperto dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dalla Banca per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale della stessa Banca.

    Commissioni di garanzia

    Le commissioni annuali dovute dalle imprese alla SACE per il rilascio della garanzia sono:

    • per i finanziamenti a PMI: 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
    • per i finanziamenti a imprese di dimensione diversa dalle PMI: 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno.

    Procedura semplificata per accedere

    È prevista una procedura “semplificata” per il rilascio della garanzia in favore di imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con un ammontare del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro.

    Per le imprese con fatturato e dipendenti superiori a tali soglie, il rilascio della copertura è decisa con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sulla base dell’istruttoria SACE.

    Con l’emanazione di tale decreto possono essere elevate le percentuali di copertura fino al limite di percentuale immediatamente superiore a quello previsto per la tipologia di operazione, subordinatamente al rispetto di specifici impegni e condizioni in capo all’impresa beneficiaria indicati nella decisione.

     

  • Fonte: Marta Bonucci – FASI