Visto di conformità infedele: sanzioni “calmierate”

Visto di conformità infedele: sanzioni “calmierate”

La legge di conversione del decreto 4/2019, approvata il 27 marzo in via definitiva e ora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale contiene una norma che farà dormire ai commercialisti sonni più tranquilli.  Si tratta di un giusto alleggerimento delle posizioni di responsabilità per i professionisti e i Caf abilitati ad apporre il visto di conformità sul modello 730 su cui il Consiglio nazionale dei commercialisti aveva sollevato dubbi di incostituzionalità chiedendo in più occasioni la revisione del regime sanzionatorio.

L’articolo 7-bis del Dl 4/2019 mette fine a una forzatura nata con l’introduzione del modello 730 precompilato nel 2015, che prevedeva sanzioni elevate a chi avesse apposto un visto infedele. Avrebbe dovuto versare le imposte che a causa dell’errore non erano emerse in carico al contribuente, aumentate di interessi e sanzioni. Inoltre, per chi nel precedente triennio avesse commesso un analogo errore, era previsto un aumento della sanzione fino alla metà.

Da oggi, in caso di apposizione infedele del visto di conformità, la sanzione prevista sarà pari al 30% della maggior imposta non riscontrata mentre torna in carico al contribuente il versamento totale delle imposte emerse e degli interessi. E c’è un ulteriore sgravio possibile: in caso di ravvedimento operoso, come da articolo 13 del Dlgs 472/1997, il 30% della maggior imposta dovuta a carico degli intermediari può essere ridotto fino al 5%. Nessun inasprimento è invece previsto in caso di reiterazione.