Stralcio cartelle del Dl “Sostegni”: chiarimenti e istruzioni a 360 gradi

Stralcio cartelle del Dl “Sostegni”: chiarimenti e istruzioni a 360 gradi

Con la circolare n. 11/E, firmata dal direttore Ruffini, l’Agenzia delle entrate, in collaborazione con Agenzia delle entrate-Riscossione, fornisce chiarimenti e indicazioni operative con riferimento all’articolo 4 del decreto legge n. 41/2021 (Dl “Sostegni”), che ha introdotto, ai commi da 4 a 9, una nuova definizione dei carichi di importo ridotto affidati all’agente della riscossione, lo “Stralcio”.
Tale definizione prevede l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo, al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto “Sostegni”), fino a 5mila euro, risultanti dai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. I debiti devono riferirsi alle persone fisiche che hanno percepito, nel 2019, un reddito imponibile fino a 30mila euro, oppure ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30mila euro.

Più precisamente, con la circolare in esame, l’Agenzia – anche alla luce delle precisazioni contenute nel decreto del 14 luglio 2021 del ministero dell’Economia e delle Finanze– oltre a individuare il perimetro oggettivo e soggettivo della norma, ha delineato gli adempimenti previsti per gli enti creditori e per l’agente della riscossione.

Perimetro oggettivo
L’amministrazione chiarisce che nello Stralcio rientrano i carichi affidati all’agente della riscossione da qualunque ente creditore (salvo i debiti espressamente esclusi, elencati nel documento di prassi).
I debiti di importo residuo fino a 5mila euro sono calcolati tenendo conto del capitale, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni, mentre restano esclusi dal computo gli aggi di riscossione, gli interessi di mora e le eventuali spese di procedura. Il limite di 5mila euro, inoltre, è determinato in relazione agli importi dei singoli carichi contenuti nella cartella di pagamento (non quindi con riferimento all’importo complessivo della stessa).
Lo Stralcio trova applicazione anche in relazione ai debiti rientranti nelle definizioni agevolate precedenti, cioè “rottamazione-ter”, “saldo e stralcio” e “riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione”.

Lo Stralcio non trova, invece, applicazione con riguardo alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, alle multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, alle risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni n. 2007/436/Ce e n. 2014/335/Ue, Euratom del Consiglio Ue (rispettivamente del 7 giugno 2007 e del 26 maggio 2014), e all’Iva riscossa all’importazione.

Rientrano nello Stralcio, poi, anche i carichi originariamente di importo superiore a 5mila euro, ma che, al 23 marzo 2021, sono risultati al di sotto di tale soglia. Per individuare i carichi definibili occorre – spiegano le Entrate – fare riferimento alla data di affidamento del carico all’agente della riscossione (non a quella della notifica della cartella di pagamento).

Fino al 31 ottobre 2021 (data prevista per l’annullamento), per i debiti rientranti nel perimetro applicativo dello Stralcio sono sospesi le attività di riscossione e i relativi termini di prescrizione.
Le somme pagate prima dell’annullamento automatico non possono essere oggetto di rimborso.
Sul sito internet dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, attraverso un apposito servizio, è possibile verificare se i debiti ammessi alle predette definizioni agevolate possono essere potenzialmente oggetto di Stralcio. In tal caso, è possibile procedere alla stampa dei moduli di pagamento per il versamento delle rate ancora dovute, calcolate al netto delle somme relative ai carichi potenzialmente oggetto di Stralcio.

Perimetro soggettivo
L’Agenzia delle entrate chiarisce altresì – sia per le persone fisiche sia per i soggetti diversi dalle persone fisiche – i criteri utilizzati per stabilire se risulti superato il limite reddituale di 30mila euro previsto dalla norma.

Persone fisiche
Per le persone fisiche – considerato che la disposizione fa riferimento al reddito imponibile e che lo Stralcio persegue una finalità agevolativa – sono applicate, con gli opportuni adattamenti, le regole previste per la determinazione del “reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali”.
Più precisamente, si tiene conto dei redditi imponibili ai fini Irpef (reddito complessivo al netto della deduzione per l’abitazione principale e degli altri oneri deducibili) e di quelle tipologie di reddito che, comunque, rilevano ai fini agevolativi per espressa previsione normativa, quali i redditi assoggettati alla cedolare secca e all’imposta sostitutiva del regime forfetario. Non va, invece, sommato l’importo pari al rendimento nozionale previsto dalla disciplina relativa all’Ace.

Sul piano operativo, si prendono in considerazione le Certificazioni uniche 2020 e le dichiarazioni 730 e Redditi PF2020 presenti nella banca dati dell’Agenzia delle entrate al 14 luglio 2021 (data di emanazione del richiamato decreto ministeriale), tranne quelle che non contengono quadri significativi.
In caso di presenza, per lo stesso contribuente, sia di dichiarazioni modello 730 sia di Redditi PF, si tiene conto dell’ultima dichiarazione pervenuta.
Qualora poi non vi sia un modello dichiarativo valido, rilevano le Certificazioni uniche. Al riguardo le Entrate chiariscono che, per i redditi di lavoro dipendente, vengono considerate tutte le Certificazioni valide presentate da uno o più sostituti d’imposta per il soggetto percipiente e che, in presenza di più Certificazioni emesse dallo stesso sostituto per il medesimo percipiente, viene presa in considerazione l’ultima pervenuta. Infine, in caso di Certificazioni relative allo stesso percipiente emesse da diversi sostituti e di conguaglio effettuato dall’ultimo sostituto, il reddito da lavoro dipendente viene calcolato sommando gli importi dei redditi riportati nelle suddette Certificazioni e sottraendo da questi l’ammontare di quanto conguagliato. Invece, per i redditi di lavoro autonomo, si fa riferimento ai dati presenti nella sezione AU di tutte le Certificazioni valide presentate per il soggetto percipiente. Più precisamente, il reddito da lavoro autonomo viene calcolato sommando gli importi riportati nel punto 8 della parte Certificazione lavoro autonomo.

Soggetti diversi dalle persone fisiche
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, si fa invece riferimento ai modelli dichiarativi Redditi Società di capitali, Società di persone, Enti non commerciali, nel cui frontespizio è indicato un periodo d’imposta che ricomprende la data del 31 dicembre 2019.
In particolare, in caso di dichiarazione ultrannuale presentata da società sottoposte a procedure concorsuali, viene presa in considerazione la dichiarazione che ricomprende il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, mentre in caso di dichiarazioni presentate da società che abbiano optato per il regime del consolidato, viene presa in considerazione solo la dichiarazione del soggetto che ha presentato il modello Redditi SC.

Annullamento dei debiti
I debiti oggetto di Stralcio si intendono tutti automaticamente annullati in data 31 ottobre 2021, senza che sia prevista alcuna comunicazione al contribuente. Quest’ultimo può, tuttavia, verificare l’intervenuto annullamento dei debiti attraverso la consultazione della propria situazione debitoria.
Nel caso di debiti oggetto di coobbligazione, proprio in considerazione dell’unitarietà della pretesa e quindi del carico, l’annullamento non opera se almeno uno dei coobbligati ha un reddito superiore al limite stabilito per lo Stralcio.

Adempimenti per gli enti creditori e per l’agente della riscossione
Entro il prossimo 30 settembre, l’Agenzia delle entrate – in seguito alla ricezione dell’elenco dei codici fiscali dei soggetti ammissibili allo Stralcio, che l’agente della riscossione era tenuto a trasmettere entro il 20 agosto 2021 – segnala i codici fiscali che restano fuori per superamento del requisito reddituale.
Successivamente, entro il 31 ottobre, l’agente della riscossione procede con l’annullamento automatico dei debiti.
Entro il 15 novembre, l’agente della riscossione presenta al ministero dell’Economia e delle Finanze la richiesta di rimborso delle spese di notifica delle cartelle di pagamento, nonché di quelle per le procedure esecutive, relative alle quote stralciate. Inoltre, entro il 30 novembre 2021, l’agente segnala, ai fini del discarico, l’elenco delle quote di debito annullate agli enti creditori.

fonte: fiscooggi.it