Se il giardino del vicino è incolto o mal curato: cosa prevede la legge

Se il giardino del vicino è incolto o mal curato: cosa prevede la legge

Esistono leggi che regolano la tenuta di un giardino privato soprattutto nei confronti dei confinanti e della pubblica strada. Non tutti le conoscono e le rispettano: capita spesso che gli alberi al confine tra le due proprietà diventino motivo di litigio, in casi tipo se non vengono potati regolarmente e i rami finiscono per invadere il terreno del vicino, sporcando la proprietà con foglie che cadono continuamente.

Il vicino di casa può lasciare il giardino incolto? Come possiamo difenderci da una incuira che ci provoca fastidi e spesso anche danni? E’ necessario quindi conoscere la legge partendo dalla normativa sulle distanze nel Codice Civile (articolo 892).

Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non rendono precisazioni in merito, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:

1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;

2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;

3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.

La distanza deve essere pero’ di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.

Attenzione: se il vicino non rispetta queste norme e sporca la proprietà di altri, non è possibile agire in piena autonomia e intervenire col il taglio di alberi o siepi. Così facendo, si potrebbe configurare il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Se non vengono rispettate le distanze, il proprietario del fondo confinante può chiedere la rimozione degli alberi o il taglio dei rami che si protendono sul suo fondo al giudice civile competente.

Sarà quest’ultimo ad intimare al vicino di provvedere al taglio degli alberi sul confine. Se anche dopo l’ordinanza del giudice, il vicino continua a non curare il proprio giardino, allora è consentito procedere autonomamente al taglio degli alberi e delle siepi che arrecano disturbo.