26 Apr Registro unico del terzo settore: le regole per accesso e trasmigrazione
Arrivano dal Lavoro nuove indicazioni, finalizzate alla realizzazione di una prassi applicativa comune a tutti gli uffici coinvolti, per garantire l’uniformità di trattamento sull’intero territorio nazionale
new entrycircolare n. 2/2022trust.
Per l’iscrizione degli enti già esistenti e dotati di personalità giuridica è prevista una verifica del notaio sulla sussistenza dei requisiti e sulla congruità del patrimonio. Nel dettaglio, è necessario che l’attestazione patrimoniale abbia una data certa e non anteriore a 120 giorni dalla presentazione della domanda, secondo le previsioni dell’articolo 42-bis del codice civile. Il procedimento di verifica, a differenza del procedimento di iscrizione (articolo 8 Dm n. 106/2020, riservato ai soggetti non coinvolti nella trasmigrazione) è avviato d’ufficio e non su istanza di parte.
Altre precisazioni riguardano il trust, che non può essere ricompreso all’interno del Terzo settore (articolo 4, comma 1 del Codice del Terzo settore) in quanto essendo privo di soggettività giuridica non è configurabile come ente (si veda fra l’altro ordinanza della Cassazione n. 3986/2021).
Le nuove istruzioni fanno seguito al debutto del Registro unico nazionale del Terzo settore, operativo dal 23 novembre 2021 (decreto dirigenziale n. 561/2021, ai sensi dell’articolo 30 del Dm n. 106/2020), che a regime sostituirà i registri delle Aps (Associazioni di promozione sociale), delle Odv (Organizzazioni di volontariato) e l’anagrafe delle Onlus. Il provvedimento che ha dato avvio al registro contiene, fra l’altro, il calendario degli adempimenti che riguardano sia l’ufficio statale, sia gli uffici del Runts delle Regioni e delle Province autonome.
fonte: fiscooggi.it