Reddito di Emergenza, platea beneficiari. Domande entro il 30 aprile anche con il Patronato

Reddito di Emergenza, platea beneficiari. Domande entro il 30 aprile anche con il Patronato

Sulla misura introdotta del “Reddito di Emergenza” con il dl . 41/2021, l’Inps ha diffuso le istruzioni per i destinatari nella Circolare n. 61/2021 pubblicata il 14 aprile in cui illustra le categorie beneficiarie.

La domanda va presentata online oppure tramite Patronato dal 7 al 30 aprile 2021 (termine perentorio).

La novità questa volta vuole che il beneficio può essere conseguito sia, come lo scorso anno, dai nuclei familiari (con un sostegno economico economico che varia da 400 a 840 euro mensili a seconda della composizione del nucleo familiare) sia, in alternativa, da individui disoccupati (in misura fissa, 400 euro mensili).

Per i nuclei familiari

Può ottenere il beneficio il nucleo familiare in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza in Italia del componente richiedente il beneficio (a prescindere da una durata minima di permanenza);

b) possesso nel mese di Febbraio 2021 di un reddito del nucleo familiare di importo non superiore all’importo REM (da 400 a 840€ a seconda della composizione del nucleo familiare) incrementata in caso di canone di locazione dichiarato in DSU, nella misura di un dodicesimo dell’ammontare annuo dello stesso. Ad esempio se si versa un canone di locazione di 3.600 euro il reddito familiare da non superare per il mese di febbraio 2021 oscillerà tra 700€ e 1.470€ perché il valore di 3.600€ diviso 12 fa 300€ da moltiplicare per la scala di equivalenza associata alla composizione del nucleo familiare (che può assumere valori da 1 a 2.1). Tale calcolo, è bene ribadirlo, vale solo per l’accertamento del diritto alla prestazione, non determina un aumento del beneficio riconosciuto (che resta sempre compreso tra 400€ e 840€).

d) un patrimonio mobiliare familiare 2020 (verificato al 31 dicembre 2020) inferiore a 10mila euro, accresciuto di 5mila euro per ogni componente successivo al primo, fino a un massimo di 20mila euro. Il predetto massimale è incrementato di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definita ai fini ISEE;

e) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono il nuovo indennizzo COVID-19 da 2.400 euro fissato dal medesimo dl n. 41/2021 a favore di alcune categorie di lavoratori dipendenti, autonomi e lavoratori dello spettacolo (non c’è incompatibilità, invece, con i precedenti indennizzi COVID-19).

E’ anche necessario che al momento della domanda nel nucleo non ci siano titolari di rapporti di lavoro subordinato con retribuzione lorda superiore all’importo del Rem spettante in relazione alla composizione del nucleo. La retribuzione lorda, pertanto, non può essere superiore ad un importo oscillante tra 400 ed 840€ ma anche in questo caso, se il nucleo è in affitto, vale l’aumento di un dodicesimo del canone annuo da moltiplicare per la scala di equivalenza (già descritto sopra). Se il componente è in cassa integrazione si assume il valore della retribuzione teorica.

Se il diritto al ReM non matura alle condizioni sopra esposte, cioè all’interno del nucleo familiare, e solo in questo caso il legislatore ha previsto una ulteriore ipotesi di concessione di tipo “individuale“, a favore dei soggetti che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni di disoccupazione indennizzata (Naspi o DIS-Coll). In tal caso il ReM si atteggia come una proroga della disoccupazione indennizzata e l’importo è fisso, 400€ per tre mesi.

Lo possono chiedere gli individui che soddisfino i seguenti requisiti:

a) residenza in Italia (a prescindere da una durata minima di permanenza);

b) possesso di un valore ISEE, attestato da una DSU valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 30mila euro;

d) non godere degli indennizzi covid fissati dal medesimo dl n. 41/2021 (es. bonus da 2.400€); non essere titolari al 23 marzo 2021 di un contratto di lavoro subordinato (con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennita’ di disponibilita’) ovvero di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di una pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidita’.

Pagamento
Il beneficio è erogato mediante bonifico bancario/postale, accredito su Libretto postale o bonifico domiciliato (pagamento in contanti presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.A.), secondo la preferenza espressa nel modulo di domanda.  Qualora nel medesimo nucleo, oltre al richiedente siano presenti più soggetti che soddisfino i requisiti per il ReM dei disoccupati, il diritto al beneficio attiene a tutti gli ex percettori di indennità di disoccupazione del nucleo. In tal caso, l’INPS procederà al versamento di quanto dovuto sull’IBAN dichiarato nel modello di domanda solo per quanto spettante al richiedente, mentre per le somme riferite agli altri componenti verranno date dettagliate ulteriori istruzioni.

fonte: pensionioggi.it