Previdenza complementare: scatta l’adesione automatica per i neoassunti

Previdenza complementare: scatta l’adesione automatica per i neoassunti

L’Inps ha pubblicato un documento di chiarimento rivolto alle imprese che versano il TFR al Fondo di Tesoreria, in vista dell’entrata in vigore – dal 1° luglio 2026 – del nuovo sistema di adesione automatica retroattiva alla previdenza complementare. Da questa data, infatti, per i lavoratori dipendenti del settore privato alla prima assunzione (esclusi i domestici) scatta automaticamente l’iscrizione al fondo pensione previsto dal contratto collettivo, con la possibilità di rinunciare entro 60 giorni.

Le nuove regole sul TFR

La legge di bilancio 2026 ha ridisegnato il meccanismo di destinazione del TFR nei nuovi rapporti di lavoro. Fino al 30 giugno, il lavoratore aveva sei mesi per scegliere se aderire a un fondo pensione o mantenere il TFR in azienda; in assenza di scelta, scattava l’adesione tacita, ma senza retroattività.

Dal 1° luglio la disciplina cambia:

  • Prima assunzione: il lavoratore è considerato automaticamente aderente al fondo complementare del contratto collettivo fin dal primo giorno. Ha 60 giorni per rinunciare.
  • Nuova assunzione con fondo già attivo: se il lavoratore è già iscritto a una forma di previdenza complementare, ha 60 giorni per comunicare al datore di lavoro dove destinare il TFR. In mancanza di comunicazione, scatta l’adesione automatica al fondo previsto dal nuovo datore, con possibilità di rinuncia entro 60 giorni.
  • Nuova assunzione senza fondo attivo: se il lavoratore dichiara di non essere iscritto a nessuna forma complementare, il TFR resta in azienda (o al Fondo di Tesoreria, se applicabile).

Il sistema introduce quindi un periodo di “limbo” di due mesi, durante il quale il lavoratore può esercitare la rinuncia con effetto retroattivo dalla data di assunzione, scegliendo un fondo diverso, destinando solo una quota del TFR oppure lasciandolo in azienda.

Versamenti e arretrati

Poiché la destinazione definitiva del TFR dipende dalla scelta del lavoratore, i versamenti al fondo pensione iniziano solo dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, includendo anche quanto maturato dalla data di assunzione. Queste somme sono considerate “competenze arretrate”.

Imprese soggette al Fondo di Tesoreria

Per le aziende obbligate al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria, l’Inps chiarisce che, in caso di rinuncia del lavoratore, occorre regolarizzare gli arretrati tramite Uniemens:

  • Regolarizzazione nei termini (codice CF05): se il versamento avviene entro il mese successivo alla rinuncia, non si applicano sanzioni o interessi.
  • Regolarizzazione tardiva (codici CF02 e CF11): se il versamento avviene oltre tale termine, si utilizza il codice CF02 per il TFR e CF11 per le maggiorazioni e le sanzioni.