
20 Mag Piccola proprietà contadina: le norme non ammettono deroghe su agevolazioni fiscali
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello n. 86/E del 2025, ha ribadito il principio secondo cui le norme agevolative fiscali sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate in modo estensivo o analogico.
Nel caso specifico esaminato dall’Agenzia (link), una società agricola con due soci, di cui uno coltivatore diretto, ha chiesto chiarimenti sulla possibilità di rivendere, prima dei cinque anni previsti dalla legge, dei terreni acquistati con le agevolazioni per la piccola proprietà contadina. L’Agenzia ha precisato che la normativa consente deroghe solo se la vendita avviene a favore di coniuge, parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado, purché imprenditori agricoli. Pertanto, la rivendita a un altro coltivatore diretto non rientra nelle eccezioni e comporta la perdita delle agevolazioni.
“«La dizione letterale del D.L. n. 194 del 2009, art. 2, comma 4bis […] nel prevedere quale causa di decadenza la cessazione della conduzione diretta dei terreni,” si legge nel dispositivo dell’Agenzia,
non consente letture alternative a quella applicata dal giudice d’appello. Si tratta di una norma che prevede una agevolazione tributaria e pertanto, di stretta interpretazione; ciò che rileva, ai fini della decadenza dalla agevolazione, è il fatto oggettivo della cessazione della coltivazione diretta, mentre il legislatore non attribuisce valenza alle ragioni per le quali ciò avviene».
Come emerge chiaramente dal testo normativo, nel porre quale condizione di non decadenza dall’agevolazione in esame la non alienazione del fondo prima del trascorso dei cinque anni dalla data di acquisizione, il Legislatore ammette quale unica eccezione l’alienazione del fondo o la sua concessione in godimento a favore «del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l’attività di imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del codice civile.».”