Pensioni, Fissati i contributi dovuti dagli agricoltori nel 2021

Pensioni, Fissati i contributi dovuti dagli agricoltori nel 2021

Dall’Inps è stato aggiornato il contributo annuo dovuto dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri e IAP. Gli infraquaratenni che hanno avviato l’attività nel corso del 2021 possono godere dello sgravio contributivo in misura piena per i primi due anni. Per maggiori informazioni ci si può rivolgere al proprio Caa Uipa.

Con la Circolare numero 91/2021 dell’ Inps del 30 giugno scorso

sono aumentati leggermente i contributi per la previdenza obbligatoria dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli professionali.

La circolare riassume, come di consueto, i limiti di reddito su cui si versano i contributi. L’aumento è dovuto alla leggera variazione al rialzo, da 59,45€ a 59,66€, del reddito giornaliero di riferimento stabilito con decreto del Direttore Generale per le Politiche Previdenziali e Assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 10 giugno 2021.

Il reddito di riferimento

Il versamento della contribuzione per gli agricoli autonomi si basa sulla classificazione delle aziende nelle quattro fasce di reddito convenzionale, indicate nella “Tabella D”, allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, rimodulate a partire dal 1° luglio 1997 dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146 e convertite in euro, come da circolare n. 83 del 23 aprile 2002. Come è noto, ogni azienda è inclusa annualmente nella fascia di reddito convenzionale corrispondente al reddito agrario dei terreni condotti e/o a quello determinato dall’allevamento degli animali. La contribuzione dovuta è determinata, ai sensi dell’art. 7 della legge 233/90, moltiplicando il reddito medio convenzionale – stabilito annualmente con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli – per il numero di giornate indicate nella citata “Tabella D”, in corrispondenza della fascia di reddito convenzionale in cui è inserita l’azienda e applicando al risultato le aliquote percentuali sotto riepilogate.

Dato che il reddito medio giornaliero per il 2021 è stato fissato in euro 59,66€ il reddito annuale su cui applicare le suddette aliquote oscilla dai 9.307 euro a 18.614 euro. Oltre all’aliquota IVS gli assicurati alla gestione CDM aggiungere un’addizionale IVS fissa di 0,68 € a giornata nel limite massimo di 156 giornate lavorative (che porta ad un contributo aggiuntivo complessivo di 106,80€); il contributo di maternità di 7,49€ annui; e il contributo Inail di 768,5€ (532,18€ per le zone montane o svantaggiate) che però non viene pagato per gli imprenditori agricoli (IAP). Resta ferma la facoltà, per i pensionati ultra65enni, di chiedere il dimezzamento dei contributi IVS (compresa l’addizionale). Complessivamente nel 2021 i coltivatori diretti dovranno versare un contributo dai 3.115,74€ ai 5.349,51€ mentre gli IAP la cifra oscilla tra i 2.347,24€ e i 4.580,91€ a seconda della classe di reddito. Gli importi si riducono di 236,32€ per i coltivatori diretti in zone montane o svantaggiate.

 

L’esonero contributivo

Anche quest’anno gli agricoltori con meno di 40 anni che hanno avviato l’attività nel 2020 o nel 2021 godono dell’esonero dal versamento del 100% dei contributi ai sensi dell’articolo 1, co. 33 della legge n. 178/2020 (legge di bilancio per il 2021) e dalla medesima misura prevista nella legge di bilancio per il 2020. L’esonero ha ad oggetto la sola quota IVS e il contributo addizionale IVS. Sono esclusi pertanto dall’agevolazione contributiva sia il contributo di maternità di 7,49€ che il contributo INAIL dovuto dai coltivatori diretti e figure assimilate.

I termini di Pagamento

Gli estremi per il pagamento dei contributi mediante modelli F24 saranno disponibili nel Cassetto Previdenziale per Autonomi Agricoli. I termini di scadenza per il pagamento sono il 16 luglio 2021, il 16 settembre 2021, il 16 novembre 2021 e il 17 gennaio 2022. La scadenza del 16 luglio 2021, in realtà, è stata differita a data da destinarsi.

Documenti: Circolare Inps 91/2021