Organizzazione dell’evento vinicolo, spese di rappresentanza indetraibili

Organizzazione dell’evento vinicolo, spese di rappresentanza indetraibili

I costi sostenuti per la manifestazione a premi erano finalizzati ad accrescere il prestigio e la fama dell’impresa e non alla diretta promozione del prodotto, con conseguente trattamento Iva

Le spese sostenute per l’organizzazione di manifestazioni a premi devono essere qualificate come spese di rappresentanza e non come spese di pubblicità. Di conseguenza, secondo quanto stabilito dall’articolo 19-bis 1 lettera h) del Dpr n. 633/1972, la società che le ha sostenute non può detrarre l’Iva inerente a tali operazioni. Questo principio è stato espresso dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 25144 del 13 settembre 2025.

La vicenda giudiziaria si basa su un atto di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate mediante il quale si era proceduto al recupero dell’Iva, indebitamente detratta da una società per azioni, relativamente ad alcune fatture con le quali si documentavano spese sostenute per l’organizzazione di alcune manifestazioni a premi.

La principale contestazione formulata dall’Ufficio riguardava la corretta qualificazione di tali spese. In particolare, la società aveva ritenuto che si trattasse di spese di pubblicità, mentre secondo gli accertatori si trattava di spese di rappresentanza. Queste ultime sono caratterizzate da indetraibilità dell’Iva, in base al citato articolo 19-bis 1 del Testo unico sull’imposta sul valore aggiunto.

Sia la Ctp di Verona che la Ctr del Veneto (decisione n. 968/2022) hanno accolto le ragioni della società, ritenendo che, come si legge nella sentenza di appello, le spese contestate avevano “…una forte caratterizzazione commerciale che consente di assimilarle alle spese pubblicitarie.

L’Agenzia delle entrate ha presentato ricorso per cassazione sostenendo la violazione del richiamato articolo 19-bis 1. In giudizio, la parte pubblica ha sostenuto che le spese di rappresentanza sono caratterizzate da finalità promozionali, ragionevolezza e coerenza rispetto all’attività esercitata dal soggetto che le sostiene.

Nell’esaminare la questione i giudici della Corte di cassazione hanno, innanzitutto, richiamato l’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro economia e Finanze del 19 novembre 2008, in base al quale si considerano inerenti, se effettivamente sostenute e documentate, le spese effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni, sostenute per generare anche potenzialmente benefici economici per l’impresa.

Sono state ricordate le pronunce n. 10440/2021, n. 10781/2023 e n. 14049/2023 della stessa Suprema corte con le quali si era già delineato un criterio distintivo tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità affermando che la differenza tra le due tipologie di spese va incentrata sull’obiettivo perseguito e cioè:

  • le spese di rappresentanza sono sostenute per accrescere il prestigio e la fama dell’impresa, senza dar luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite, se non in via mediata e indiretta, attraverso il conseguente aumento della sua notorietà e immagine
  • le spese di pubblicità hanno una diretta finalità promozionale dei prodotti e servizi commercializzati, attraverso l’esaltazione delle caratteristiche dei prodotti venduti dalla stessa impresa e l’idoneità di tali prodotti a soddisfare esigenze concrete della clientela.

Si è anche evidenziato che questo orientamento giurisprudenziale ha recepito le conclusioni cui, già da tempo, era giunta la Corte di Giustizia europea che (causa CGUE 17 novembre 1993, causa C-68/92) aveva già affermato il principio in base al quale la nozione di pubblicità implica la diffusione di un messaggio finalizzato ad informare i consumatori sull’esistenza e la qualità di un prodotto o servizio con lo scopo immediato di aumentarne le vendite.

Con la pronuncia in esame la Suprema corte ha intesa dare continuità al filone giurisprudenziale che incentra la distinzione tra le spese di rappresentanza e le spese di pubblicità sull’obiettivo perseguito attraverso il sostenimento della spesa stessa.

La vicenda di cui alla pronuncia in esame riguardava una manifestazione a premio mediante la quale veniva promossa la “civiltà del vino”.

I giudici, tenuto conto che si trattava di un evento che si svolge annualmente in una nota località vinicola, alla presenza di stampa, televisioni e mezzi di comunicazione, con centinaia di invitati tra cui numerose personalità che si sono distinte nel settore vinicolo, hanno ritenuto che l’intera manifestazione avesse lo scopo di promuovere l’immagine della società promotrice.

Pertanto, alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza sia europea che nazionale, è stata ritenuta corretta la qualificazione delle spese per l’organizzazione dell’evento come spese di rappresentanza e non di pubblicità.

Conseguentemente, i giudici hanno condiviso l’operato dell’Agenzia delle entrate che ha ritenuto indetraibile l’iva inerente alle spese sopra descritte.

Il ricorso dell’Amministrazione finanziaria è stato, quindi, accolto.