Nuove regole (e nuovi importi) su pensioni anticipate e di vecchiaia

Nuove regole (e nuovi importi) su pensioni anticipate e di vecchiaia

Con la circolare del 13 marzo 2024, l’Inps ha fornito dettagli sulle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2024 alla normativa riguardante la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata nel sistema contributivo. Queste modifiche includono il requisito di importo soglia, l’applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita al requisito contributivo, il limite massimo dell’importo della pensione da erogare e la data di inizio dei trattamenti pensionistici.

Pensioni di vecchiaia.
Per i lavoratori il cui primo accredito contributivo risale al 1° gennaio 1996, il requisito di importo soglia per poter accedere alla pensione di vecchiaia è pari all’importo dell’assegno sociale (nel 2024, fissato a 534,41 euro). Il trattamento pensionistico acquisito in base ai requisiti in vigore dal 1° gennaio 2024 non può essere retroattivo al 2 gennaio 2024, se erogato dalla Gestione esclusiva dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), o al 1° febbraio 2024, se erogato dalla AGO, dalle forme sostitutive della stessa, dalla Gestione Separata, o in regime di cumulo.

Pensione anticipata.
La normativa si applica alle pensioni che hanno inizio dal 2 gennaio 2024, se pagate dalla gestione esclusiva dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), o dal 1° febbraio 2024, se pagate dall’AGO, dalle forme sostitutive della stessa, dalla Gestione Separata, o in regime di cumulo. A partire dal 1° gennaio 2024, il requisito di importo soglia per accedere alla pensione anticipata corrisponde a tre volte l’importo mensile dell’assegno sociale; questa cifra viene ridotta per le donne con figli.

Importo della pensione anticipata.
Fino al soddisfacimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia, l’importo della pensione anticipata da erogare non può eccedere l’importo massimo mensile pari a cinque volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno. Una volta raggiunto il requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia, l’intero importo della pensione, uniformato nel tempo, viene pagato. Il diritto alla prima decorrenza possibile della pensione anticipata si acquisisce tre mesi dopo il soddisfacimento dei requisiti. Per il personale del settore Scuola e AFAM, si applicano le disposizioni dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Sistema di calcolo della pensione.
In base a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 139, lettera a), numero 4 della legge n. 213 del 2023, coloro che raggiungono l’età anagrafica di almeno 62 anni e il requisito contributivo di 41 anni nell’anno 2024, anche in regime di cumulo, hanno il trattamento pensionistico determinato secondo le regole del sistema contributivo descritte nel decreto legislativo n. 180 del 1997.

Nel caso in cui si scelga di cumulare i periodi assicurativi come previsto dal comma 2 dell’articolo 14.1 del decreto-legge n. 4 del 2019, si specifica che il rinvio all’articolo 1, comma 246, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, riguardante i criteri di calcolo della pensione, non si applica per la maturazione dei requisiti nel 2024, dato il rinvio al suddetto decreto legislativo n. 180 del 1997.

L’accesso a questa prestazione può avvenire anche tramite l’opzione prevista dall’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995, e l’inclusione dei periodi di contribuzione come previsto dall’articolo 3 del decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 282, a condizione che siano soddisfatti i requisiti prescritti.

Nel caso di accesso alla pensione tramite l’opzione, per il requisito contributivo si applica l’articolo 1, comma 7, della legge n. 335 del 1995; pertanto, la contribuzione volontaria non è rilevante, mentre quella accreditata per periodi di lavoro prima del compimento del diciottesimo anno di età viene moltiplicata per 1,5. Se la pensione viene liquidata dall’AGO, viene computata tutta la contribuzione figurativa, inclusa quella accreditata per periodi di malattia e disoccupazione o situazioni equiparate, senza considerare l’articolo 22 della legge n. 153 del 30 aprile 1969.

La pensione anticipata flessibile è concessa fino a un massimo lordo mensile pari a quattro volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno, secondo la normativa vigente.

La riduzione degli importi mensili rispetto alla data in cui il diritto alla pensione sarebbe maturato in base ai requisiti di accesso al sistema pensionistico, secondo l’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011, si applica alle mensilità di anticipo del pensionamento.

Di conseguenza, l’importo mensile massimo della pensione anticipata flessibile non può superare l’importo massimo mensile corrispondente a quattro volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno, che per il 2024 è di 2.394,44 euro (come indicato nella circolare n. 1 del 2 gennaio 2024, paragrafo 3).

Nel caso in cui l’importo mensile lordo alla liquidazione della pensione anticipata flessibile sia inferiore a quattro volte il trattamento minimo, e successivamente, a causa della ricostituzione della pensione, superi tale importo, si pagherà l’importo massimo mensile lordo consentito.