Locazione di utensili e macchine, se accessoria, è esente da Iva

Locazione di utensili e macchine, se accessoria, è esente da Iva

Gli eurogiudici chiariscono che in una controversia in esame non trova applicazione la norma della direttiva che esclude l’esenzione da imposta per gli affitti di tali materiali fissati stabilmente.

E’ esente da Iva la locazione di utensili e macchine fissati stabilmente nel caso in cui tale locazione costituisca una prestazione accessoria rispetto a quella principale di affitto di un fabbricato e tali attività formino una prestazione economica unica. Questo, in sentesi, il principio espresso nella pronuncia della Corte di giustizia europea, depositata oggi 4 maggio 2023, causa C 516/2021.

La fattispecie e la questione pregiudiziale
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 135, paragrafo 2, primo comma, lettera c), della direttiva n. 2006/112/Ce sull’Iva ed è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone l’amministrazione finanziaria ad un contribuente in merito all’assoggettamento ad Iva di un’operazione di messa a disposizione di utensili e macchine nell’ambito dell’affitto di un fabbricato agricolo.
Tale contribuente ha dato in locazione, nell’ambito di un contratto di affitto agricolo, un fabbricato per l’allevamento di tacchini, insieme ad utensili e macchine fissati stabilmente.
Gli utensili e le macchine erano adattati all’utilizzazione del fabbricato quale fabbricato per l’allevamento di tali volatili.
Sulla base delle disposizioni del contratto di affitto agricolo, il contribuente percepiva un corrispettivo unico per la messa a disposizione del fabbricato per allevamento nonché degli utensili e delle macchine, ritenendo che la totalità della propria prestazione di dazione in affitto fosse esentata dall’Iva.
Premesso che l’amministrazione finanziaria riteneva viceversa che la dazione in affitto degli utensili e delle macchine in questione non fosse esentata dall’Iva, la questione è approdata dinanzi alla competente autorità giurisdizionale che ha sottoposto al vaglio pregiudiziale della Corte Ue la seguente questione con cui chiede, in sostanza, se l’articolo 135, paragrafo 2, primo comma, lettera c), della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che esso non si applica alla locazione di utensili e macchine fissati stabilmente nel caso in cui tale locazione costituisca una prestazione accessoria rispetto ad una prestazione principale di affitto di un fabbricato, realizzata nell’ambito di un contratto di affitto concluso tra le stesse parti ed esentata in ragione dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera l), di tale direttiva, e tali prestazioni formino una prestazione economica unica.

Le valutazioni della Corte Ue
L’articolo 135, paragrafo 2, primo comma, lettera c), della direttiva Iva stabilisce che le locazioni di utensili e macchine fissati stabilmente sono escluse dal beneficio dell’esenzione dall’Iva prevista per l’affitto e la locazione di beni immobili dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera l), della stessa direttiva.
A tal proposito, il giudice ‘a quo’ non nutre dubbi in merito all’applicabilità dell’articolo 135, paragrafo 2, primo comma, lettera c), della direttiva Iva ad una situazione nella quale la locazione di utensili e macchine fissati stabilmente sia indipendente da qualsiasi operazione di locazione o di affitto di immobile.
Tuttavia, il giudice ‘a quo’ ritiene che, nella controversia in esame, la messa a disposizione di tali utensili e macchine sia una prestazione accessoria rispetto alla prestazione principale costituita dalla messa a disposizione del fabbricato e che essa sia inscindibile da quest’ultima, cosicché queste messe a disposizione formano una prestazione unica ai fini dell’applicazione dell’Iva.
Sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale, quando un’operazione è costituita da un complesso di elementi e di atti, si devono prendere in considerazione tutte le circostanze nelle quali si svolge l’operazione, al fine di stabilire se questa dia luogo, ai fini dell’Iva, a due o più prestazioni distinte oppure ad una prestazione unica.
Se ciascuna operazione deve essere considerata, ai fini dell’Iva, distinta e indipendente, l’operazione costituita da una prestazione unitaria sul piano economico non deve essere scomposta per non alterare la funzionalità del sistema dell’Iva.
Sussiste una prestazione unica quando più elementi o atti forniti dal soggetto passivo al cliente sono così strettamente connessi da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica inscindibile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificioso.
Ciò è quanto si verifica nell’ipotesi in cui uno o più elementi debbano essere considerati come costituenti la prestazione principale, mentre altri elementi, al contrario, debbano essere considerati come una o più prestazioni accessorie che condividono il medesimo trattamento fiscale riservato alla prestazione principale.
In particolare, una prestazione dev’essere considerata accessoria rispetto ad una prestazione principale qualora essa costituisca per la clientela non un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore.
Nell’ambito di una tale prestazione economica unitaria, la prestazione accessoria condivide lo stesso trattamento fiscale ai fini Iva riservato alla prestazione principale.
A tal proposito, la Corte ha precisato che una locazione di beni immobili rientrante nell’articolo 135, paragrafo 1, lettera l), della direttiva Iva e prestazioni di servizi connesse a tale locazione possono costituire una prestazione unica di locazione di beni immobili sotto il profilo dell’Iva ed ha altresì già precisato che l’articolo 135, paragrafo 1, lettera l), della direttiva Iva doveva essere interpretato nel senso che un contratto di locazione relativo ad un bene immobile che serviva per la gestione commerciale di un ristorante, nonché alle attrezzature e ai beni consumabili necessari per tale gestione, costituiva una prestazione unica nella quale la locazione del bene immobile era la prestazione principale.
Inoltre, la Corte ha dichiarato che, poiché la nozione di locazione di beni immobili comprendeva necessariamente la locazione dei beni costituenti l’oggetto principale di tale locazione e quella di tutti i beni accessori ad essi, la locazione di aree destinate al parcheggio non era esclusa dall’esenzione dall’Iva prevista per la locazione di beni immobili quando essa era strettamente connessa alla locazione di tali beni, in modo tale che le due locazioni formavano un’operazione economica unica.
Pertanto, l’articolo 135, paragrafo 2, della direttiva Iva non costituisce una disposizione dalla quale discenda un’esigenza di frazionamento di un’operazione economica unica in prestazioni distinte.
I termini impiegati per designare le esenzioni contemplate dall’articolo 135, paragrafo 1, della direttiva Iva devono essere interpretati restrittivamente, dato che tali esenzioni costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l’Iva viene riscossa su ciascuna prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo. Pertanto, le eccezioni a una tale disposizione derogatoria all’applicazione dell’Iva, dalle quali derivi come effetto che le operazioni da esse contemplate sono assoggettate ad imposizione, che costituisce la regola di principio alla base di tale direttiva, devono essere interpretate in maniera estensiva.
Tuttavia, tali principi non ostano all’applicazione della consolidata giurisprudenza per cui le diverse prestazioni costituenti una prestazione economica unica condividono lo stesso regime in materia di Iva.
Infatti, la Corte ha chiarito che consentendo agli Stati membri di sottoporre a diverse aliquote Iva i vari elementi che compongono una prestazione unica si finirebbe per permettere loro di scomporre artificiosamente tale prestazione con il rischio di alterare la funzionalità del sistema Iva.
Nel caso di specie, la controversia in esame verte sulla dazione in affitto di un fabbricato per l’allevamento di animali nonché di attrezzature fissate stabilmente in tale fabbricato e specificamente adattate per tale allevamento, tenendo presente che il contratto di affitto è concluso tra le stesse parti e dà luogo ad un corrispettivo unico. Spetta al giudice del rinvio verificare se tali prestazioni costituiscano una prestazione economica unica.
Se la risposta dovesse essere affermativa, sulla base dei chiarimenti forniti dalla giurisprudenza risulta che in presenza di una prestazione economica unica composta da una prestazione principale esentata dall’Iva, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera l), della direttiva Iva, consistente nell’affitto o nella locazione di un bene immobile, e da una prestazione accessoria, inscindibile dalla prestazione principale, in linea di principio esclusa da tale esenzione in virtù dell’articolo 135, paragrafo 2, primo comma, lettera c), di tale direttiva, la prestazione accessoria condivide lo stesso trattamento fiscale riservato alla prestazione principale.
Analogamente, spetta al giudice del rinvio stabilire il carattere principale o accessorio delle prestazioni componenti una tale prestazione economica unica.

Le conclusioni della Corte Ue
Tutto ciò premesso, la Corte Ue perviene alla conclusione che l’articolo 135, paragrafo 2, primo comma, lettera c), della direttiva Iva deve essere interpretato nel senso che esso non si applica alla locazione di utensili e macchine fissati stabilmente nel caso in cui tale locazione costituisca una prestazione accessoria rispetto ad una prestazione principale di affitto di un fabbricato, realizzata nell’ambito di un contratto di affitto concluso tra le stesse parti ed esentata in virtù dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera l), di detta direttiva, e tali prestazioni formino una prestazione economica unica.

Data sentenza:
4 maggio 2023

Numero sentenza:
causa C-516/2021

Nome delle parti:
Finanzamt X
contro
Y

fonte: fiscooggi.it