Legge di bilancio: avvisi bonari con definizione agevolata

Legge di bilancio: avvisi bonari con definizione agevolata

Fra le varie novità, la legge di bilancio 2023 ha previsto, nei commi da 153 a 159 dell’articolo 1, la possibilità di definire in modo agevolato le somme riportate negli avvisi bonari, vale a dire derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni, sia riducendo gli oneri a carico dei contribuenti sia ampliando i piani di rateazione relativi all’importo indicato in tali avvisi.

Ricordiamo, che le comunicazioni di irregolarità a seguito del controllo automatizzato (ex articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972) contengono gli esiti circa la correttezza della dichiarazione presentata dal contribuente. Quest’ultimo, se ritiene esatta la comunicazione (o “avviso bonario”), regolarizza la sua posizione con il versamento, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, di una sanzione ridotta, oltre all’imposta e agli interessi.

Vediamo quali comunicazioni rientrano in questa definizione agevolata. In sostanza, sono:
– quelle già recapitate, per le quali, alla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2023), non è ancora scaduto il termine di 30 giorni per il pagamento delle somme dovute o della prima rata
– quelle recapitate successivamente al 1° gennaio 2023.

L’agevolazione prevista dal comma 153, in particolare, stabilisce che le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, relative ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2019, 2020 e 2021, siano versate con le sanzioni ridotte al 3% (invece del 10% ordinariamente previste). Le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive, invece, vanno pagate per intero.
Il relativo versamento deve essere effettuato nel termine di 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) dal ricevimento della comunicazione originaria e il pagamento può essere fatto (così come prevedono gli articoli 2 e 3-bis del Dlgs n. 462/1997, citati anche dal comma 154 della legge di bilancio) in unica soluzione o in forma rateale, con il versamento della prima rata entro il termine di 30 o 90 giorni e delle rate successive entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo.

A quest’ultimo proposito, la circolare n. 1/2023 dell’Agenzia delle entrate stabilisce, che i benefici della definizione agevolata sono “conservati” anche nel caso di lieve inadempimento (articolo 15-ter, Dpr n. 602/1973), vale a dire:
– lieve tardività nel versamento delle somme dovute o della prima rata, non superiore a 7 giorni
– lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10mila euro
– tardivo versamento di una rata diversa dalla prima, entro il termine di versamento della rata successiva.
La circolare, però, prevede che in questi casi sono dovute le sanzioni per la carenza o il ritardo.

Il comma 155 stabilisce, che la definizione agevolata si applica anche alle comunicazioni riferite a qualsiasi periodo d’imposta e per le quali, al 1° gennaio 2023, sia in corso un pagamento rateale. In tal caso, occorre procedere al pagamento degli importi residui (a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive) e delle sanzioni nella misura ridotta del 3% delle residue imposte non versate o versate in ritardo.

In questi casi, il secondo punto della circolare n. 1/2023 prevede, che per la determinazione dell’importo residuo al 1° gennaio 2023 occorre sottrarre anche gli importi di eventuali rate scadute entro il 31 dicembre 2022, ma non ancora versate. Inoltre, la circolare precisa che, per beneficiare della riduzione della sanzione, è necessario che il pagamento rateale prosegua senza soluzione di continuità.

Altra agevolazione prevista dal comma 159 della legge n. 197/2022 riguarda la rateizzazione delle somme previste a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (articoli 36-bis e 54-bis citati) e del controllo formale delle stesse (articolo 36-ter, Dpr n. 600/1973). Infatti, tali somme possono essere rateizzate in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, a prescindere dal relativo ammontare (diversamente da quanto prevedeva l’articolo 3-bis del Dlgs n. 462/1997, vale a dire, in un massimo di 8 rate trimestrali per importi non superiori a 5mila euro e in 20 rate trimestrali per importi superiori a 5mila euro).

Su quest’ultimo aspetto, il punto 3 della circolare precisa, che tale “estensione” della rateazione si applica sia alle rateazioni non ancora iniziate sia alle rateazioni in corso al 1° gennaio 2023. Quindi, tutti i piani rateali attualmente in corso, relativi a debiti di importo non superiore a 5mila euro possono essere estesi fino a un massimo di venti rate trimestrali.