La revoca del decreto ingiuntivo non basta a cancellare l’ipoteca

La revoca del decreto ingiuntivo non basta a cancellare l’ipoteca

In assenza di un espresso ordine dell’autorità competente non può essere il conservatore ad accertare se, in quello specifico caso, vi siano i presupposti per eseguire la formalità

Legittimo il rifiuto del conservatore alla richiesta di cancellazione di ipoteca fondata non, come prevede la legge, sul consenso del creditore o su un ordine emesso da uno dei soggetti legittimati a farlo, ma sulla sola revoca del decreto ingiuntivo. In assenza dei presupposti previsti dalla legge, il conservatore non può procedere all’esecuzione di una formalità ipotecaria (Tribunale di Agrigento, decreto n. 586/2025 del 16 giugno 2026)

Il fatto
Nel 2011, in forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, veniva iscritta ipoteca a carico di Tizia. Successivamente, però, il Tribunale prima, e la Corte di appello poi, accoglievano l’opposizione dell’ingiunta e revocavano il decreto ingiuntivo con sentenza poi passata in giudicato.

Atteso che la sentenza della Corte di appello nulla aveva stabilito in merito alla sorte dell’iscrizione ipotecaria, Tizia ricorreva al Tribunale di Agrigento chiedendo l’emissione di un ordine di cancellazione. Il giudice agrigentino, però, statuiva “Non luogo a provvedere. Cancellazione da richiedere, a fronte di passaggio in giudicato, al conservatore, il cui diniego è reclamabile all’AG”.

L’interessata, quindi, chiedeva al conservatore dei Registri immobiliari di cancellare l’ipoteca iscritta a suo carico, ma quest’ultimo rifiutava di eseguire la formalità, motivando che “la sentenza presentata non contiene un espresso ordine di cancellazione di un’ipoteca. Si precisa, in tal senso, che la revoca del decreto ingiuntivo disposta nella sentenza, limitandosi a far venire meno il titolo da cui dipende l’iscrizione senza nulla stabilire sulla sorte dell’iscrizione medesima, non è sufficiente ad integrare l’ordine di cancellazione di cui al suddetto articolo 2884 c.c.”.

Pertanto, ai sensi dell’articolo 2888 del codice civile, Tizia adiva il Tribunale di Agrigento in sede di reclamo, rappresentando che il rifiuto doveva essere considerato illegittimo, avendo il Tribunale, nel suo procedente provvedimento, condizionato la cancellazione dell’ipoteca al solo passaggio in giudicato della sentenza che aveva revocato il provvedimento monitorio che aveva fondato l’iscrizione.

La decisione del Tribunale
Il Tribunale adito, dopo aver ricostruito l’iter fattuale che aveva condotto le parti dinanzi a lui, rigettava il reclamo.

Secondo il giudice, ai sensi degli articoli 2882 e seguenti del codice civile, la cancellazione dell’ipoteca può avvenire in due occasioni: a) quando acconsente il creditore garantito; b) se è stata ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dall’autorità competente. In punto di diritto, quindi, in assenza del consenso prestato dal creditore a favore del quale l’ipoteca è stata iscritta, l’ordinamento vigente prevede che l’ipoteca possa essere cancellata soltanto laddove ciò sia stato espressamente ordinato da uno dei soggetti legittimati a farlo e in forza di un provvedimento ormai divenuto definitivo.

Nel caso di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e poi definitivamente revocato, inoltre, atteso che l’iscrizione di un’ipoteca rappresenta atto di esecuzione dello stesso, l’ipoteca deve essere necessariamente cancellata, essendo venuto il titolo la cui provvisoria esecutorietà rappresentava la giustificazione dell’iscrizione, ragione per cui, il giudice che dispone la revoca del decreto ingiuntivo deve, altresì, provvedere a ordinare la cancellazione dell’ipoteca, anche d’ufficio (Cassazione, pronuncia n. 24746/2006).

Fatta questa ricostruzione della normativa di riferimento, il giudice continua osservando che, essendo la richiesta di cancellazione di ipoteca avanzata da Tizia fondata non sul consenso del creditore o su un ordine emesso da uno dei soggetti legittimati a farlo, ma sulla sola circostanza della revoca del decreto ingiuntivo, nel caso specifico il rifiuto del conservatore deve considerarsi legittimo. In assenza dei presupposti previsti dalla legge, infatti, non è consentito al conservatore procedere all’esecuzione di una formalità ipotecaria, ragione per cui bene aveva fatto quest’ultimo a rifiutare di eseguire l’annotazione di cancellazione.

Inoltre, il giudicante ha precisato che il suo precedente provvedimento, con cui dichiarava non luogo a provvedere sulla richiesta di emettere un ordine di cancellazione dell’ipoteca iscritta a carico di Tizia, era motivato dal fatto che lo stesso, essendo un giudice diverso da quello che per ultimo si era pronunciato sull’opposizione al decreto ingiuntivo, non era competente a ordinare quanto richiesto dall’istante.
fonte: fiscooggi.it