INPS: istruzioni operative per l’esonero contributivo giovani under 36

INPS: istruzioni operative per l’esonero contributivo giovani under 36

La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto un esonero contributivo totale per le assunzioni a tempo indeterminato ovvero per le trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022 con lo scopo di promuovere l’occupazione giovanile.

L’esonero è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, a prescindere dalla natura di imprenditore (sono pertanto potenziali destinatari dell’esonero anche i liberi professionisti).

Tuttavia, sono esclusi dalla fruizione del beneficio i seguenti soggetti:

  • Pubblica Amministrazione;
  • imprese operanti nel settore finanziario.

Si ricorda poi che non è possibile usufruire dell’esonero per le seguenti tipologie contrattuali:

  • lavoro domestico;
  • apprendistato;
  • intermittente o a chiamata, ancorché stipulato a tempo indeterminato;
  • contratto a tempo indeterminato per l’assunzione di personale in possesso di qualifica dirigenziale;
  • prestazioni di lavoro occasionale.

L’agevolazione è riconosciuta, per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, nella misura del 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.

Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione dovrà essere proporzionalmente ridotto.

La durata dell’esonero contributivo è estesa ad un massimo di 48 mesi a favore dei datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Inoltre, il beneficio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione dei medesimi esoneri.

Il beneficio è infine concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework), nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed è altresì subordinato all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

Sul punto si segnala che la Commissione europea con decisione C(2021) 6827 final del 16 settembre 2021, ha autorizzato la concedibilità dell’esonero per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2021, termine finale di operatività del Temporary Framework.

L’INPS, con Messaggio del 7 ottobre 2021, n. 3389, ha fornito le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla fruizione dell’esonero contributivo, limitatamente alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2021.

I datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di settembre 2021, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo>, indicando la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese, della sezione <DenunciaIndividuale>.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “GI36”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 10, legge n.178/2020” o “GI48”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 11, legge n.178/2020;
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserita la data di assunzione a tempo indeterminato o la data di trasformazione nel formato AAAAMMGG (8 caratteri). Per quanto riguarda le agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l’impresa utilizzatrice dovrà essere concatenato alla data di assunzione/trasformazione il numero di matricola dell’azienda presso cui è stato inviato il lavoratore, nel seguente formato AAAAMMGGMMMMMMMMMM (18 caratteri);
  • nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio. La valorizzazione di tale elemento, con riferimento al periodo compreso tra gennaio 2021 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2021;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

Nel caso in cui l’azienda stia usufruendo dell’agevolazione al 50% di cui alla legge di Bilancio 2018 e intenda accedere, in presenza degli specifici presupposti legittimanti, al nuovo esonero al 100%, dovrà procedere alla preventiva restituzione della prima agevolazione.

Con riferimento alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022, le istruzioni riguardanti la fruizione dell’esonero saranno fornite all’esito del procedimento di autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.

fonte: fisco7.it