Il decreto Superbonus 2024 è legge: le modifiche principali e il testo

Il decreto Superbonus 2024 è legge: le modifiche principali e il testo

Con 150 voti favorevoli e 109 contrari, l’Aula della Camera ha approvato definitivamente il ddl di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria (AC.1877, approvato dal Senato) (scade il 28 maggio), sul quale il Governo aveva posto la fiducia (fiducia rinnovata con 178 voti favorevoli, 102 contrari e 4 astenuti).

Queste le principali novità nel decreto:

  • Le detrazioni Irpef relative a Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche maturate dal 1° gennaio 2024 saranno dilazionate in dieci anni. Almeno per il momento la misura non riguarda chi quest’anno opta o ha già optato per cessione del credito e sconto in fattura.
  • A partire dal 1° gennaio 2025, inoltre, banche e altri soggetti ammessi non potranno procedere alla compensazione dei crediti da bonus edilizi per mezzo di contributi previdenziali, assistenziali o assicurativi.
  • Sospensione nell’uso del credito d’imposta per coloro che hanno debiti erariali sopra i 10.000 euro con un ritardo sui pagamenti di oltre 30 giorni; soglia che passa a 90 giorni con le modifiche approvate in Senato.
  • Via libera a proroghe di tre mesi sulle comunicazioni all’Agenzia delle Entrate per chi si avvale del “riversamento spontaneo” del credito d’imposta su investimenti in ricerca e sviluppo, come previsto all’articolo 3 del DL 23 dicembre 2013, n. 145.
  • Il plafond da 400 milioni di euro originariamente destinato dal Superbonus alle aree del sisma 2009 e 2016; tale fondo, come emendato ieri, sarà applicato alle domande presentate dopo il 31 marzo 2024, mentre nella versione iniziale il tetto di spesa operava anche in relazione alle pratiche presentate nel primo trimestre dell’anno.