Dl Sostegni bis: Iva leggera per le cessioni di bovini e suini

Dl Sostegni bis: Iva leggera per le cessioni di bovini e suini

I settori dell’agricoltura e dell’allevamento non sono passati inosservati in occasione degli ultimi provvedimenti messi in campo dal Governo per risollevare il mondo produttivo uscito gravemente malconcio dall’emergenza economica frutto del Covid-19 e delle conseguenti misure restrittive. In particolare, l’articolo 68 del decreto Sostegni-bis ha fatto salire fino al 9,5% la compensazione Iva applicabile alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina, effettuate nel corso del 2021, dai produttori agricoli a regime speciale.
La nuova misura va oltre l’incremento che era già stato previsto dal decreto Mef dello scorso 10 febbraio, emesso di concerto con il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, su input della legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 39, legge n. 178/2021).
In tale occasione, in realtà, l’agevolazione aveva preso più la forma di una proroga che di un vero innalzamento del beneficio. La norma si limitava, infatti, a far slittare al 2021 l’applicazione delle percentuali maggiorate già stabilite per gli anni 2018, 2019 e 2020 dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 506), fissate fino a un massimo del 7,7% per le cessioni dei bovini e dell’8% per i suini, prevedendo un tetto massimo di minori entrate fino a 20 milioni di euro annui. L’ultima modifica apportata alla legge di bilancio 2021 dal Sostegni-bis, oltre a innalzare l’aliquota di compensazione, ha, tra l’altro, tolto ogni paletto riguardo alla diminuzione del gettito.

Beneficiari
L’agevolazione è destinata ai piccoli produttori agricoli che applicano il regime speciale disciplinato dall’articolo 34 del decreto Iva. Questo sistema consente una detrazione non analitica, ma forfetaria, dell’Iva dovuta, applicando, appunto, le compensazioni in commento, all’imponibile per le cessioni dei prodotti indicati nella tabella A, parte I, allegata al Dpr n. 633/1972. Nello specifico, la disposizione fissa un taglio sul tributo ordinario nella misura “pari all’importo risultante dall’applicazione, all’ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole”.
In pratica, l’Iva da versare è pari alla differenza tra l’imposta calcolata sulla base delle aliquote proprie dei singoli prodotti (nel nostro caso 10%) e la detrazione forfetaria determinata sulla base delle percentuali di compensazione stabilite dal Mef. Tali percentuali costituiscono, inoltre, le aliquote Iva applicabili alle cessioni effettuate dai soci alla loro cooperativa (se entrambi a regime speciale) e dai produttori agricoli, con volume d’affari non superiore a 7mila euro, che usufruiscono del regime di esonero che li solleva dal versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale. Le fatture, in questo caso, sono emesse dall’acquirente soggetto passivo d’imposta.

Maggiorazione con effetto immediato
La compensazione del 9,5% può essere applicata per il calcolo dell’Iva dovuta in relazione ai trasferimenti di bovini e suini realizzati a partire dal 1° gennaio 2021 e per tutto l’anno in corso. Di conseguenza, i produttori agricoli potranno tenere conto della nuova percentuale in occasione delle prossime dichiarazioni periodiche, ma dovranno anche preoccuparsi di rettificare quelle già presentare al fine di recuperare la maggiore detrazione in sede di dichiarazione annuale Iva.

fonte: fiscooggi.it