Congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere

Cos’è il congedo per vittime di violenza

Il congedo per vittime di violenza di genere è una tutela prevista dalla legge per le donne che hanno intrapreso un percorso certificato di protezione. Consiste in un periodo massimo di 90 giorni di astensione dal lavoro, utilizzabile nell’arco di tre anni, con l’obiettivo di permettere alla lavoratrice di affrontare in sicurezza il proprio percorso di uscita dalla violenza.


A chi è rivolto

Possono accedere al congedo:
Lavoratrici dipendenti del settore privato o pubblico;
Lavoratrici con contratto di collaborazione (co.co.co);
Apprendiste, impiegate, operaie e dirigenti con rapporto attivo;
Lavoratrici agricole, domestiche e familiari (colf, badanti);
Lavoratrici autonome (con diritto alla sola sospensione dell’attività, ma senza indennità).


Come funziona

Il congedo decorre dalla data di inizio del percorso di protezione, certificato dai servizi sociali, da un centro antiviolenza o da una casa rifugio. Può essere usato:
In giorni lavorativi, anche frazionati;
In modalità giornaliera o oraria (in questo caso si possono utilizzare metà delle ore medie giornaliere previste dal contratto);
Entro tre anni dall’avvio del percorso.

Non può essere usato nei giorni festivi, durante aspettative o dopo la fine del rapporto di lavoro.


Quanto spetta

L’indennità è pari al 100% della retribuzione giornaliera e viene calcolata solo sulle voci fisse del contratto. In caso di fruizione oraria, viene corrisposta in misura pari alla metà.

Il pagamento è effettuato:
Direttamente dall’INPS, per le lavoratrici stagionali, agricole, domestiche, dello spettacolo e autonome;
Dal datore di lavoro con successivo conguaglio INPS, per le altre categorie.


Hai bisogno di aiuto per compilare la domanda o per ottenere la certificazione corretta? Rivolgiti con fiducia a una sede UIPA, dove operatori esperti ti guideranno nel rispetto della riservatezza e con tutta la professionalità necessaria.