Chiarimenti sugli esoneri per calamità alle aziende agricole

Chiarimenti sugli esoneri per calamità alle aziende agricole

Con la circolare 2078 del 2018 l’INPS definisce le modalità di godimento dell’esonero contributivo dovuto alle imprese agricole che hanno subito calamità naturali. L’Istituto provvederà a fornire l’aliquota di tariffazione ridotta solo a seguito della presentazione di istanza telematica e a seguito della conclusione della relativa istruttoria da parte della sede competente.

Il 22 maggio 2018, l’INPS, con il messaggio n. 2082, definisce le modalità di richiesta e concessione degli esoneri contributivi per calamità alle aziende agricole, specificando altresì che sono considerati imprenditori agricoli le cooperative agricole e i loro consorzi che svolgono, nei limiti dell’articolo 2.135 del codice civile, le seguenti attività:

  • coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali;
  • manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano come oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali;
  • fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale.

Infine, viene confermato che, per le aziende situate in aree svantaggiate, non sarà considerata la minore percentuale di danno del 20% della produzione lorda vendibile (PLV).

Come quindi riportato dall’Istituto, l’esonero sarà pari al:

  • 17% per le aziende che hanno subito danni in misura compresa tra il 30 e il 70 % della PLV;
  • 50% per le aziende che hanno subito danni in misura superiore al 70% della PLV.

Nel messaggio sono inoltre esplicati ulteriori informazioni e chiarimenti per quanto riguarda le agevolazioni previdenziali e l’iter dell’istruttoria e dei controlli.

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