Bonus carburanti: come ottenere il credito d’imposta agricoltura e pesca

Bonus carburanti: come ottenere il credito d’imposta agricoltura e pesca

Con la risoluzione n. 23/E del 30 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per usufruire del contributo in forma di credito d’imposta per l’acquisto di carburanti da parte delle imprese agricole e della pesca.

Gli aiuti per l’agricoltura nel decreto Energia

Il bonus carburanti, istituito dal decreto Energia n. 21-2022 per compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti dalle imprese agricole e della pesca a fronte dell’aumento dei prezzi di benzina e gasolio, può contare su risorse pari a 140,1 milioni di euro per il 2022.

Come richiedere il bonus carburanti in agricoltura e pesca?

L’incentivo è concesso in forma di credito d’imposta ed è pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio e benzina effettivamente utilizzati per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca nel primo trimestre del 2022, entro i limiti stabiliti per gli aiuti di Stato.

Il credito d’imposta è fruibile esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2022, mediante modello F24, utilizzando il codice tributo “6965” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (primo trimestre 2022) – art. 18 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”, istituito con risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 23/E-2022.

Al momento della compilazione del modello F24, il codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, in particolare nella colonna “importi a credito compensati”, oppure, in caso di riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”

Il bonus gasolio agricolo non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi.

Il decreto Energia ne ammette il cumulo con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a patto che non si superi il costo sostenuto, e ne autorizza la cessione – solo per intero – ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Un ulteriore provvedimento delle Entrate definirà le modalità di cessione del credito a terzi.

Consulta la Risoluzione n. 23/E del 30 maggio 2022

Fonte: fasi.eu