Anno bianco autonomi, Inps vuole istanze di riesame entro il 4 aprile

Anno bianco autonomi, Inps vuole istanze di riesame entro il 4 aprile

La legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178/2020) aveva previsto un esonero dal pagamento dei contributi previdenziali (ad esclusione dei premi INAIL) dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS o dai professionisti iscritti alle altre forme previdenziali obbligatorie, gestite da persone giuridiche di diritto privato nel limite massimo di 3.000 euro con apposita domanda da presentare all’INPS entro il 30 settembre 2021.

Tra i requisiti occorreva aver percepito nell’anno d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000€ e subito un calo di fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 rispetto all’anno 2019 non inferiore al 33 per cento. I requisiti non si sarebbero applicati quindi  a chi avesse avviato l’attività nel corso del 2020.

Alla fine di novembre 2021 l’INPS aveva completato i controlli preliminari circa le condizioni di spettanza del beneficio (es. regolarità di iscrizione alla gestione assicurativa, assenza di rapporti di lavoro subordinato, assenza di titolarità di pensione diretta ad eccezione dell’AOI, eccetera) informando gli interessati circa l’accoglimento o il rigetto dell’istanza e gli importi provvisoriamente riconosciuti dal momento che gli interessati avrebbero dovuto versare la contribuzione residua entro il 29 dicembre 2021.

Con il messaggio n. 803/2022 l’INPS aveva spiegato che avverso il rigetto (o l’accoglimento parziale) sarebbe stato possibile presentare istanza di riesame entro 30 giorni dalla pubblicazione del documento di prassi (cioè entro il 19 marzo 2022). Ora spiega che questo termine è prorogato al 4 aprile 2022. Le istanze si presentano attraverso il link “Riesame”, accedendo alla stessa sezione del cassetto in cui è stata presentata la domanda di esonero ed utilizzando l’apposita funzionalità che riporta i motivi di reiezione o accoglimento parziale ai seguenti percorsi:

  • per i lavoratori iscritti alla Gestione speciale artigiani e commercianti: “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020”;
  • per i lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri: “Cassetto previdenziale Autonomi in Agricoltura” > “Comunicazione bidirezionale” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020”;
  • per i professionisti iscritti alla Gestione separata: “Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti” > “Domande Telematiche” > “Esonero contributivo L. 178/2020”.

fonte: pensionioggi.it